Vizi della cosa venduta e risoluzione del contratto: sentenza Tribunale di Lecce 2024

Vizi della cosa venduta e risoluzione del contratto: sentenza Tribunale di Lecce 2024

Può un acquirente ottenere la risoluzione del contratto di compravendita per vizi della cosa venduta, anche se il venditore ha tentato di porvi rimedio? È quanto ha stabilito il Tribunale di Lecce con una recente sentenza del 2024, che affronta il delicato tema della garanzia per i vizi nella compravendita e delle azioni a tutela del compratore. Un caso che solleva interessanti questioni giuridiche e offre spunti di riflessione su un tema di grande rilevanza pratica. Scopriamo insieme i dettagli di questa intrigante vicenda giudiziaria.

INDICE

  1. ESPOSIZIONE DEI FATTI
  2. NORMATIVA E PRECEDENTI
  3. DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  4. MASSIMA RISOLUTIVA DELLA SENTENZA
  5. IMPLICAZIONI PRATICHE

ESPOSIZIONE DEI FATTI

La controversia in esame riguarda un contratto di compravendita avente ad oggetto una pergola bioclimatica modello Qbox Shade. L’acquirente, dopo l’installazione della struttura, ha lamentato la presenza di infiltrazioni d’acqua e vizi ai binari delle ante scorrevoli, tempestivamente comunicati al venditore. Quest’ultimo, pur intervenendo più volte per tentare di risolvere i problemi, non è riuscito ad eliminare i vizi e i difetti della struttura. L’acquirente, quindi, ha rifiutato di pagare il saldo del prezzo, sostenendo l’inadempimento del venditore per aver fornito un bene non conforme alle aspettative e alle caratteristiche pubblicizzate. Il venditore ha quindi avviato un procedimento monitorio per ottenere il pagamento, al quale l’acquirente si è opposto chiedendo in via riconvenzionale la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il caso in esame chiama in causa la disciplina della garanzia per i vizi nella compravendita, regolata dagli artt. 1490 e seguenti del Codice Civile. In particolare, l’art. 1490 c.c. impone al venditore di garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. L’art. 1492 c.c. riconosce al compratore, in presenza di vizi della cosa, la facoltà di domandare a sua scelta la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo (azioni edilizie). La giurisprudenza ha chiarito che l’azione di risoluzione ex art. 1492 c.c. prescinde dalla colpa del venditore e richiede solo l’accertamento dell’esistenza di vizi che rendano la cosa inidonea all’uso o ne diminuiscano significativamente il valore (Cass. civ. n. 17138/2015; Cass. civ. n. 22416/2004). Il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denunzia i vizi al venditore entro 8 giorni dalla scoperta, ma il riconoscimento dei vizi da parte del venditore, anche per fatti concludenti come l’invio di propri tecnici o il tentativo di eliminare i difetti, impedisce la decadenza (Cass. civ. SS.UU. n. 19702/2012).

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Nel caso di specie, il Tribunale di Lecce ha accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall’acquirente, ritenendo fondata l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. per l’incompleto e inesatto adempimento della prestazione da parte del venditore. La CTU espletata ha accertato, infatti, la presenza di vizi e difetti costruttivi/progettuali della pergola, tali da comprometterne l’idoneità all’uso cui era destinata, ossia ripararsi dalla pioggia. Il giudice ha rilevato che, per come pubblicizzata dal venditore, la struttura avrebbe dovuto garantire una buona resistenza alle infiltrazioni d’acqua, mentre i vizi riscontrati rendevano la pergola inidonea allo scopo.

Il Tribunale ha quindi dichiarato la risoluzione del contratto di compravendita, condannando il venditore alla restituzione del prezzo e l’acquirente alla restituzione della pergola, ritenendo irrilevante che il venditore avesse tentato più volte di eliminare i vizi, essendo tali interventi rivelatori del riconoscimento degli stessi. Il giudice ha inoltre rigettato la domanda di risarcimento dei danni avanzata dall’acquirente, per carenza di prova sia del danno emergente (costi degli interventi tecnici) che del lucro cessante e del danno non patrimoniale.

MASSIMA RISOLUTIVA DELLA SENTENZA

In tema di compravendita, il riconoscimento dei vizi da parte del venditore, desumibile anche per fatti concludenti come l’invio di propri tecnici o i ripetuti tentativi di eliminare i difetti della cosa venduta, impedisce la decadenza del compratore dal diritto alla garanzia per omessa tempestiva denuncia dei vizi. Il compratore può quindi domandare la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1492 c.c., qualora i vizi accertati rendano la cosa inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, a nulla rilevando che il venditore abbia tentato, senza successo, di porvi rimedio.” (Tribunale di Lecce, 2024).

IMPLICAZIONI PRATICHE

La sentenza in esame ribadisce il diritto del compratore di domandare la risoluzione del contratto in presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all’uso o ne diminuiscano significativamente il valore, a prescindere dai tentativi del venditore di eliminarli. Il provvedimento conferma inoltre che il riconoscimento dei vizi, anche implicito, da parte del venditore impedisce la decadenza dall’azione per omessa tempestiva denuncia. Si tratta di principi di grande rilievo pratico, che offrono importanti strumenti di tutela a salvaguardia del consumatore-acquirente.

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Avv. Cosimo Montinaro


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