Verifica di scrittura privata disconosciuta e onere probatorio

Scrittura privata disconosciuta: onere della verificazione e produzione scritture di comparazione – Sentenza Tribunale Tivoli 2023

Nel 2023, il Tribunale di Tivoli si è pronunciato su un caso emblematico riguardante il disconoscimento della firma su un contratto di noleggio auto a lungo termine. La sentenza solleva un’interessante questione: quali sono gli oneri probatori della parte che intende avvalersi di una scrittura privata disconosciuta? Come deve essere correttamente formulata l’istanza di verificazione? La decisione offre importanti spunti di riflessione sull’istituto della verificazione della scrittura privata e sulle conseguenze processuali del mancato assolvimento degli oneri probatori. Analizziamo nel dettaglio questa vicenda, che mette in luce principi fondamentali del diritto processuale civile in materia di prove documentali.

Indice

ESPOSIZIONE DEI FATTI

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Tivoli su richiesta di una società di noleggio auto (d’ora in avanti “società creditrice“) nei confronti di una cliente (d’ora in avanti “debitrice“). Il decreto ingiungeva alla debitrice il pagamento della somma di € 5.739,38, oltre interessi e spese legali, in relazione a 18 fatture insolute emesse in forza di un presunto contratto quadro di locazione a lungo termine avente ad oggetto un’autovettura Opel Corsa.

La debitrice, sovraintendente della Polizia di Stato, ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo in data 21 giugno 2021, decideva di proporre opposizione, contestando radicalmente l’esistenza del rapporto contrattuale sottostante. In particolare, l’opponente eccepiva la nullità del contratto di noleggio a lungo termine, sostenendo che la firma apposta sul documento fosse apocrifa. La donna affermava di non aver mai sottoscritto alcun contratto con la società creditrice, né di aver mai beneficiato delle prestazioni di noleggio dell’autovettura, dichiarando di non conoscere affatto la controparte prima dell’insorgere della controversia.

A fronte di tali contestazioni, la società creditrice si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. La causa veniva quindi istruita in via documentale.

Il fulcro della controversia ruotava intorno all’autenticità della sottoscrizione apposta sul contratto di noleggio prodotto dalla società creditrice a fondamento della propria pretesa creditoria. L’opponente aveva espressamente disconosciuto la firma presente sul documento, negando categoricamente di aver mai stipulato alcun accordo con la controparte.

Tale disconoscimento poneva a carico della società creditrice l’onere di chiedere la verificazione della scrittura privata, al fine di dimostrare l’autenticità della sottoscrizione e quindi l’esistenza del vincolo contrattuale. La società formulava effettivamente istanza di verificazione nelle proprie memorie ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., tuttavia non produceva né indicava alcun elemento a sostegno della richiesta, in particolare omettendo di fornire scritture di comparazione.

Oltre al contratto disconosciuto, la società aveva depositato in giudizio copia della carta d’identità e delle buste paga dell’opponente, senza tuttavia fornire prova dell’effettiva consegna dell’autovettura oggetto del presunto noleggio.

La causa veniva quindi trattenuta in decisione sulla base della sola documentazione agli atti, in assenza di ulteriore attività istruttoria.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il caso in esame chiama in causa la disciplina della scrittura privata e del suo disconoscimento, regolata dagli articoli 214 e seguenti del codice di procedura civile.

L’art. 216, primo comma, c.p.c. stabilisce che “La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione”.

Il principio fondamentale che emerge dalla sentenza in esame è quello enunciato dalla Corte di Cassazione, secondo cui “La parte, che intende valersi di una scrittura privata disconosciuta, nel chiederne la verificazione, ai sensi dell’art. 216, primo comma, cod. proc. civ., deve proporre i mezzi di prova ritenuti utili e produrre o indicare le scritture di comparazione, senza che tale imprescindibile onere possa ritenersi assolto mediante la loro allegazione ad una perizia di parte, che attiene all’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, ossia ad una fase eventuale ed in ogni caso successiva alla proposizione dell’istanza di verificazione” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 22078 del 17 ottobre 2014).

Questa pronuncia della Suprema Corte, espressamente richiamata dal Tribunale di Tivoli, chiarisce in modo inequivocabile gli oneri probatori gravanti sulla parte che intende avvalersi di una scrittura privata disconosciuta. In particolare, si evidenzia come non sia sufficiente la mera richiesta di verificazione, ma sia necessario fornire concreti elementi a sostegno della stessa, in primis le scritture di comparazione.

Nel caso di specie, la società creditrice non ha ottemperato a tale onere, omettendo di produrre o indicare scritture di comparazione a sostegno della propria istanza di verificazione. Ciò ha determinato l’inammissibilità della richiesta, con conseguente inefficacia probatoria del contratto disconosciuto.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Il Tribunale di Tivoli ha accolto l’opposizione proposta dalla debitrice, revocando il decreto ingiuntivo emesso in favore della società creditrice. La decisione si fonda essenzialmente sulla mancata prova dell’esistenza del contratto di noleggio, a fronte del disconoscimento operato dall’opponente.

Il punto cruciale della decisione riguarda le conseguenze del disconoscimento della firma apposta sul contratto prodotto dalla società. A fronte dell’espresso disconoscimento operato dall’opponente, la società creditrice ha sì formulato istanza di verificazione della scrittura privata, ma lo ha fatto in modo del tutto carente. Come evidenziato dal Tribunale, l’opposta “nulla ha prodotto o indicato a sostegno” della propria richiesta di verificazione.

Il giudice ha correttamente applicato il principio enunciato dalla Cassazione nella sentenza n. 22078/2014, secondo cui la parte che intende avvalersi di una scrittura privata disconosciuta deve, nel chiederne la verificazione, proporre i mezzi di prova ritenuti utili e soprattutto produrre o indicare le scritture di comparazione. Tale onere non può ritenersi assolto mediante la mera allegazione di una perizia di parte o in altro modo generico.

Nel caso di specie, la totale assenza di produzioni o indicazioni a sostegno dell’istanza di verificazione ha determinato l’inammissibilità della stessa. La conseguenza processuale di ciò è che il contratto disconosciuto è rimasto privo di efficacia probatoria.

Il Tribunale ha poi valutato se l’avvenuta stipula del contratto potesse essere inferita da altri elementi probatori presenti in atti. A tal proposito, il giudice ha ritenuto che il mero deposito di copia della carta di identità o delle buste paga dell’opponente non fosse sufficiente a dimostrare l’esistenza del rapporto contrattuale. Allo stesso modo, non è stata fornita prova dell’effettiva consegna dell’autovettura all’opponente.

In sostanza, in assenza di valida prova scritta del contratto e di altri riscontri fattuali dell’esecuzione del rapporto, la pretesa creditoria della società è stata ritenuta sfornita di adeguato supporto probatorio. Ciò ha determinato l’accoglimento dell’opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.

La decisione appare pienamente condivisibile e in linea con il principio enunciato dalla Suprema Corte. Il caso evidenzia l’importanza cruciale, per la parte che intende avvalersi di un documento disconosciuto, di attivarsi tempestivamente e compiutamente per ottenerne la verificazione in giudizio. La mera produzione del documento o la generica richiesta di verificazione, in assenza di concreti elementi a sostegno (in primis le scritture di comparazione), non sono sufficienti a superare gli effetti del disconoscimento.

In conclusione, la sentenza fornisce importanti indicazioni operative per gli operatori del diritto, rimarcando la necessità di un approccio rigoroso alla prova dell’autenticità delle scritture private disconosciute, nel pieno rispetto delle prescrizioni dell’art. 216 c.p.c. e dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

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ESTRATTO DELLA SENTENZA

“L’opposizione è fondata e va dunque accolta.

A tal riguardo occorre rilevare come la domanda proposta dall’opposta debba essere qualificata come azione di adempimento contrattuale.

Sarebbe stato dunque onere della parte quella di provare l’esistenza del titolo (l’esistenza del contratto).

Una tale prova non è stata fornita.

Ed invero a fronte dell’espresso disconoscimento della firma presente sul contratto di noleggio prodotto, l’opposta ha formulato istanza di verificazione (memorie ex art.183, sesto comma, n.1 cpc), tuttavia senza nulla produrre o indicare a sostegno della stessa.

A tal riguardo giova rammentare come “La parte, che intende valersi di una scrittura privata disconosciuta, nel chiederne la verificazione, ai sensi dell’art. 216, primo comma, cod. proc. civ., deve proporre i mezzi di prova ritenuti utili e produrre o indicare le scritture di comparazione, senza che tale imprescindibile onere possa ritenersi assolto mediante la loro allegazione ad una perizia di parte, che attiene all’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, ossia ad una fase eventuale ed in ogni caso successiva alla proposizione dell’istanza di verificazione (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 22078 del 17 ottobre 2014).

Correttamente pertanto il Giudice Istruttore nulla ha disposto con riguardo alla stessa, da stimarsi inammissibile.

Ne discende l’assenza di valenza probatoria di tale documento (contratto), oggetto di disconoscimento.

Né d’altronde l’avvenuta stipula del contratto può essere inferita da altri elementi (quali il mero deposito di copia della carta di identità o delle buste paga).

Né ancora è stata data prova dell’avvenuta consegna dell’autovettura all’opponente.

Ne discende la fondatezza dell’opposizione.”

(Tribunale di Tivoli, sentenza n. 825/2023)

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