In una recente pronuncia che segna un importante punto di riferimento nel diritto di famiglia italiano, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale in materia di rimborso delle spese straordinarie sostenute da un genitore per i figli dopo la separazione. La controversia, giunta fino al giudizio di legittimità, ha riguardato il caso di due ex coniugi separati e successivamente divorziati, con un regime di mantenimento dei figli minori che prevedeva la suddivisione equa delle spese straordinarie. La Suprema Corte, con l’ordinanza del 2025, ha confermato che il diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli permane anche quando il genitore collocatario non ha preventivamente informato o ottenuto il consenso dell’altro genitore, purché tali spese rispondano all’interesse del minore e siano compatibili con il tenore di vita familiare.
La vertenza prende le mosse da una situazione molto comune nelle famiglie separate: un genitore collocatario che sostiene spese straordinarie per i figli, in particolare per attività sportive agonistiche, e l’altro che ne contesta la legittimità o l’entità. La sentenza analizza dettagliatamente i principi che regolano la ripartizione delle spese straordinarie tra genitori separati, con particolare attenzione al delicato equilibrio tra l’obbligo di comunicazione preventiva e l’interesse superiore dei minori. La Corte ha chiarito che anche in assenza di un accordo preventivo, il diritto alla ripetizione delle spese non viene meno automaticamente, ma spetta al giudice verificare caso per caso la rispondenza delle spese all’interesse dei figli.
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Indice
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
ESPOSIZIONE DEI FATTI
La vicenda giudiziaria inizia con un ricorso presentato dalla signora B.B. presso il Tribunale di Napoli, ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., con il quale la donna esponeva che, a seguito della separazione personale dal coniuge A.A., era stato concordato che il marito versasse, quale contributo per il mantenimento dei due figli all’epoca minori, la somma mensile di Euro 1.000. L’accordo prevedeva inoltre che tutte le spese straordinarie, debitamente documentate, restassero a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Queste spese comprendevano quelle mediche, scolastiche, sportive, ludiche e di vestiario. La donna aggiungeva che, con provvedimento successivo, era stato ratificato l’accordo per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La signora B.B. lamentava che l’ex coniuge non rispettava gli accordi stabiliti, in quanto si limitava a versare una somma inferiore a quella pattuita, pari a Euro 800 mensili, e non si faceva carico della propria quota delle spese straordinarie per i figli. In particolare, gran parte del contenzioso riguardava le spese sostenute per l’attività sportiva agonistica di equitazione praticata dai figli, un’attività che i ragazzi avevano intrapreso già prima della separazione dei genitori e che avevano continuato a svolgere anche dopo. Queste spese includevano non solo le lezioni di equitazione, ma anche l’acquisto di un cavallo, le spese di mantenimento dell’animale, le trasferte per le gare e tutto il necessario equipaggiamento sportivo.
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 22 ottobre 2021, accoglieva parzialmente la domanda proposta dalla signora B.B., condannando A.A. al pagamento della somma di circa € 25.000,00 a titolo di rimborso delle spese straordinarie affrontate dall’ex coniuge nell’interesse dei figli minori. Tale decisione veniva impugnata da A.A. dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli che, con sentenza successiva, accoglieva parzialmente l’appello e, riformando in parte l’ordinanza impugnata, condannava A.A. al pagamento della somma di circa € 22.000,00 a titolo di rimborso della quota delle spese straordinarie.
Nel corso del giudizio, emergeva che la documentazione prodotta dalla signora B.B. a sostegno delle proprie richieste comprendeva estratti conto bancari che mostravano i pagamenti effettuati tramite bancomat o bonifico, anche se in alcuni casi mancavano le relative ricevute. La Corte d’Appello, nella sua analisi, escludeva alcune voci di spesa non adeguatamente documentate o non riconducibili ai figli, come spese farmaceutiche non supportate da documentazione sanitaria e spese per l’autista. Per quanto riguardava l’abbigliamento dei figli, sia sportivo che non, la Corte riteneva che, nonostante gli scontrini fiscali non recassero il codice fiscale dei ragazzi, fosse comunque dimostrato che gli acquisti erano stati effettuati per loro, considerando che i pagamenti risultavano dagli estratti conto e che gli articoli acquistati riguardavano vestiario ed articoli sportivi, anche specifici per l’equitazione, per ragazzi.
Un punto particolarmente controverso della vicenda riguardava l’acquisto e il mantenimento di un cavallo per l’attività agonistica dei figli. Il signor A.A. sosteneva di aver già contribuito con la somma di Euro 10.000 per la propria quota del costo del cavallo, pari alla metà del prezzo totale di Euro 20.000, ma contestava di dover sostenere ulteriori spese per il mantenimento dell’animale, affermando che il cavallo non fosse mai stato di proprietà di alcun membro della famiglia. La Corte d’Appello, tuttavia, accertava dalla documentazione anagrafica che il cavallo era stato effettivamente acquistato dalla signora B.B., con la partecipazione finanziaria dell’ex coniuge, come dimostrato dai bonifici agli atti, sebbene successivamente l’animale fosse stato trasferito a terzi.
NORMATIVA E PRECEDENTI
La questione centrale del contenzioso riguarda l’interpretazione e l’applicazione delle norme in materia di mantenimento dei figli dopo la separazione o il divorzio dei genitori, con particolare riferimento alle spese straordinarie. Il quadro normativo di riferimento comprende principalmente l’art. 155 del codice civile (ora abrogato e sostituito dall’art. 337-ter c.c. a seguito della riforma della filiazione) e l’art. 315-bis c.c., che disciplinano i diritti e i doveri dei figli e gli obblighi dei genitori nei loro confronti.
Queste norme stabiliscono che entrambi i genitori hanno l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo le proprie sostanze e capacità. Tale obbligo persiste anche dopo la separazione o il divorzio, e si concretizza nel versamento di un assegno di mantenimento da parte del genitore non collocatario e nella suddivisione delle spese straordinarie. Mentre l’assegno di mantenimento è destinato a coprire le spese ordinarie e quotidiane dei figli, le spese straordinarie sono quelle che, per la loro imprevedibilità, imponderabilità o entità, esulano dall’ordinario regime di vita dei minori e richiedono un contributo separato da parte di entrambi i genitori.
Il caso in esame si inserisce in un contesto giurisprudenziale consolidato in materia di spese straordinarie, che ha visto la Corte di Cassazione pronunciarsi più volte su questioni simili. In particolare, la Corte richiama diversi precedenti giurisprudenziali che hanno affrontato la problematica del rimborso delle spese straordinarie in assenza di preventivo accordo tra i genitori. Tra questi, particolare rilevanza assumono le sentenze n. 14564 del 2023, n. 5059 del 2021, n. 16175 del 2015 e n. 2467 del 2016 della Corte di Cassazione, che hanno progressivamente delineato i principi fondamentali in materia.
