Sanzioni antiriciclaggio per avvocati: il Tribunale di Roma riduce l’importo per inadeguata verifica della clientela – Tribunale di Roma, 2024

INTRODUZIONE

Nel complesso panorama della normativa antiriciclaggio, gli obblighi in capo ai professionisti legali continuano a sollevare dubbi interpretativi e applicativi. Fino a che punto si estende l’obbligo di adeguata verifica della clientela per gli avvocati? E quali sono i confini tra le attività soggette e quelle escluse dalla disciplina? Una recente pronuncia del Tribunale di Roma offre interessanti spunti di riflessione su questi delicati interrogativi, ridefinendo i contorni della responsabilità dei legali in materia.

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Per una comprensione completa della vicenda giudiziaria, ti invitiamo a proseguire con la lettura del testo completo.

INDICE

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda trae origine da un decreto sanzionatorio emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nei confronti di due avvocati e della loro associazione professionale, con cui veniva irrogata una sanzione amministrativa di 20.000 euro per violazione degli obblighi antiriciclaggio previsti dal D.Lgs. 231/2007. In particolare, secondo l’accertamento della Guardia di Finanza, i professionisti non avrebbero correttamente adempiuto agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti identificativi delle persone fisiche e dei titolari effettivi delle persone giuridiche per 14 pratiche esaminate.

I legali hanno proposto opposizione al decreto sanzionatorio, inizialmente dinanzi al Tribunale di Bari che si è dichiarato incompetente in favore del Tribunale di Roma. Nel ricorso, i professionisti hanno contestato l’applicabilità della normativa antiriciclaggio alle pratiche oggetto di contestazione, sostenendo che si trattasse di attività di rappresentanza in giudizio o consulenza stragiudiziale per atti non patrimoniali, escluse dall’ambito di applicazione della disciplina secondo le regole tecniche emanate dal Consiglio Nazionale Forense.

Il Ministero si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente la tardività del ricorso e nel merito ha ribadito la correttezza della sanzione, evidenziando come gli avvocati non siano esonerati dagli obblighi di adeguata verifica della clientela, ma solo da quelli di segnalazione delle operazioni sospette in determinate circostanze.

La Guardia di Finanza aveva riscontrato diverse criticità nell’adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dei professionisti, tra cui la mancanza di sistemi di raccolta dati, l’assenza di valutazione del rischio, la parzialità dei dati raccolti e la mancata identificazione dei titolari effettivi per le società clienti.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il caso in esame si inserisce nel complesso quadro normativo delineato dal D.Lgs. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. 90/2017, che ha recepito la IV Direttiva antiriciclaggio UE. La disciplina prevede specifici obblighi in capo ai professionisti, inclusi gli avvocati, finalizzati alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

In particolare, l’art. 3 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 231/2007 include tra i soggetti obbligati i professionisti nell’esercizio di determinate attività. L’art. 17 e seguenti disciplinano gli obblighi di adeguata verifica della clientela, che comprendono l’identificazione del cliente e dell’eventuale titolare effettivo, l’acquisizione di informazioni sullo scopo e natura della prestazione, nonché il controllo costante nel corso del rapporto.

L’art. 18 comma 4 prevede un’esenzione parziale per i professionisti, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del cliente o lo rappresentano in giudizio, esonerando dall’obbligo di verifica dell’identità fino al momento del conferimento dell’incarico.

Le regole tecniche emanate dal Consiglio Nazionale Forense ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 90/2017 hanno ulteriormente precisato l’ambito di applicazione, escludendo alcune attività come la consulenza stragiudiziale su atti non patrimoniali e la rappresentanza in giudizio.

Sul piano sanzionatorio, l’art. 56 del D.Lgs. 231/2007 prevede sanzioni amministrative pecuniarie per l’inosservanza degli obblighi di adeguata verifica, graduate tra un minimo di 2.500 e un massimo di 50.000 euro.

La giurisprudenza ha in più occasioni affrontato il tema degli obblighi antiriciclaggio per i professionisti legali, cercando di bilanciare le esigenze di prevenzione con la tutela del segreto professionale e del diritto di difesa. Ad esempio, la Corte di Giustizia UE nella sentenza C-305/05 del 2007 ha riconosciuto la legittimità dell’imposizione di obblighi informativi agli avvocati, purché limitati a specifiche attività.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Il Tribunale di Roma, dopo aver esaminato le argomentazioni delle parti e la documentazione prodotta, ha ritenuto in parte fondata l’opposizione proposta dai professionisti, pur confermando la legittimità dell’iniziativa sanzionatoria dell’amministrazione.

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