Sanzione disciplinare illegittima se la contestazione viene modificata: nessuna responsabilità dell’autista per danni ai mezzi aziendali – Corte d’Appello di Milano 2025

Una recente pronuncia della Corte d’Appello di Milano del 2025 ha affrontato un caso significativo in materia di diritto del lavoro e procedimento disciplinare, stabilendo importanti principi sulla legittimità delle sanzioni e sulla necessaria immutabilità della contestazione disciplinare. La vicenda riguarda un autista al quale era stata comminata una sanzione disciplinare di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per dieci giorni, oltre all’addebito del risarcimento danni, per presunti danneggiamenti ai mezzi aziendali. Il caso è particolarmente rilevante poiché evidenzia come la modifica della contestazione disciplinare tra la fase di contestazione e quella di irrogazione della sanzione possa invalidare l’intero procedimento, anche quando sussistano effettivi danni ai mezzi aziendali. La decisione fornisce importanti linee guida per datori di lavoro e lavoratori sulla corretta gestione del procedimento disciplinare e sulla tutela del diritto di difesa del lavoratore.

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INDICE

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
  • SCARICA LA SENTENZA ⬇️

ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda ha origine quando una società di trasporti contesta al proprio dipendente, assunto come autista, di aver provocato gravi danni all’impianto di alimentazione di due automezzi aziendali. Nella lettera di contestazione disciplinare, l’azienda accusava specificamente il lavoratore di aver dolosamente introdotto impurità e acqua nei serbatoi del carburante dei mezzi a lui affidati. La società sosteneva che tale condotta fosse stata intenzionale, motivata dall’insoddisfazione del lavoratore per l’assegnazione di automezzi di marca Ducato e Iveco anziché Mercedes. A supporto di tale tesi, l’azienda evidenziava come il verificarsi del medesimo danno su due distinti mezzi non potesse essere compatibile con la mera colpa. Tuttavia, nella successiva lettera di irrogazione della sanzione, la società modificava sostanzialmente la propria posizione, riconoscendo di non aver raggiunto la prova dell’intenzionalità della condotta e qualificando il comportamento del lavoratore come meramente colposo, derivante da incuria nella custodia dei mezzi. Sulla base di tale diversa qualificazione, veniva comminata una sanzione di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per dieci giorni, oltre all’addebito del risarcimento dei danni quantificati in oltre 5.000 euro.

NORMATIVA E PRECEDENTI

La decisione della Corte d’Appello si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di immutabilità della contestazione disciplinare.

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