Risarcimento per lesioni in piscina: responsabilità del gestore e danno da vacanza rovinata – Sentenza Tribunale di Napoli Nord 2024

Risarcimento per lesioni in piscina: responsabilità del gestore e danno da vacanza rovinata – Sentenza Tribunale di Napoli Nord 2024

Una famiglia in vacanza ottiene il risarcimento per le lesioni subite dal figlio minore scivolato a bordo piscina in un resort. Il Tribunale di Napoli Nord ha condannato la struttura alberghiera al pagamento di oltre 4.500 euro, riconoscendo la sua responsabilità per la mancata manutenzione e segnalazione del pericolo. Respinta invece la richiesta di risarcimento per “vacanza rovinata”. La sentenza offre interessanti spunti sui criteri di valutazione della responsabilità del custode e sulla quantificazione del danno non patrimoniale.

INDICE

ESPOSIZIONE DEI FATTI

La dinamica dell’incidente e le richieste risarcitorie

Nel corso di una vacanza estiva presso l’Hotel Del Faro di Vieste, un bambino di 10 anni è rimasto vittima di un incidente mentre si trovava a bordo della piscina olimpionica della struttura. A causa del pavimento reso scivoloso dall’acqua presente in grande quantità, il minore è caduto riportando la frattura di due denti incisivi superiori.

I genitori hanno quindi citato in giudizio la società proprietaria dell’hotel, chiedendo il risarcimento dei danni per le lesioni subite dal figlio, quantificati in 12.500 euro. Alla richiesta principale si è aggiunta anche la domanda di ristoro del danno da vacanza rovinata, per non aver potuto godere appieno del soggiorno a causa dell’incidente occorso il penultimo giorno di permanenza.

La società convenuta si è costituita in giudizio contestando la ricostruzione dei fatti fornita dagli attori. In particolare, ha sostenuto la presenza di cartelli indicanti le norme da osservare per il corretto utilizzo dell’impianto e la natura antiscivolo della pavimentazione. Ha inoltre eccepito un possibile concorso di colpa del minore, presumendo che non fosse accompagnato da un adulto al momento della caduta.

Nel corso del processo sono stati escussi due testimoni che hanno confermato la dinamica dell’incidente riferita dagli attori, evidenziando l’assenza di segnalazioni di pericolo e di personale addetto alla sorveglianza della piscina. È stata inoltre disposta una consulenza tecnica d’ufficio per accertare l’entità delle lesioni riportate dal minore.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il quadro normativo e giurisprudenziale sulla responsabilità del custode

Il Tribunale di Napoli Nord ha inquadrato la vicenda nell’ambito della responsabilità per danni cagionati da cose in custodia disciplinata dall’art. 2051 del codice civile. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, tale responsabilità si fonda su due presupposti:

  1. Il verificarsi del danno nell’ambito del dinamismo connaturato alla cosa o dallo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa;
  2. L’esistenza di un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, al quale inerisce il dovere di custodirla, vigilarla e mantenerla sotto controllo.

In presenza di questi elementi, l’art. 2051 c.c. pone a carico del custode una presunzione iuris tantum di colpa, che può essere vinta solo dalla prova che il danno è derivato da caso fortuito, inteso in senso ampio come comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa esclusiva del danneggiato.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, mentre incombe sul danneggiato l’onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento lesivo, il custode per liberarsi dalla responsabilità deve dimostrare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera di controllo, idoneo ad interrompere il nesso causale.

Con specifico riferimento alle strutture aperte al pubblico come le piscine, la Cassazione ha più volte affermato che il gestore è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed evitare i rischi per l’incolumità degli utenti, predisponendo le cautele suggerite dall’ordinaria diligenza in relazione alle specifiche caratteristiche dell’impianto.

Quanto alla quantificazione del danno non patrimoniale, il Tribunale ha richiamato i principi sanciti dalle Sezioni Unite della Cassazione con le note sentenze “San Martino” del 2008, che hanno affermato la natura unitaria di tale posta risarcitoria, superando le precedenti categorizzazioni (danno morale, biologico, esistenziale). In particolare, è stato evidenziato come il riferimento a specifiche voci di pregiudizio risponda solo ad esigenze descrittive, senza implicare il riconoscimento di autonome categorie di danno.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

L’accertamento della responsabilità e la liquidazione del danno

Sulla base del quadro probatorio emerso, il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda risarcitoria avanzata dagli attori.

In primo luogo, è stata accertata la responsabilità della società convenuta ai sensi dell’art. 2051 c.c., in qualità di custode della piscina. Il giudice ha evidenziato come la presenza di acqua in grande quantità sul bordo vasca, in assenza di adeguati sistemi di drenaggio e segnalazioni di pericolo, integrasse gli estremi di una condizione oggettivamente pericolosa, della quale il gestore avrebbe dovuto farsi carico nell’ambito dei suoi obblighi di custodia e manutenzione dell’impianto.

Non è stata invece ritenuta provata l’esistenza di un caso fortuito o di un concorso di colpa del danneggiato, tali da escludere o attenuare la responsabilità della convenuta.

Quanto alla quantificazione del danno, il Tribunale ha accolto le risultanze della CTU medico-legale, che ha accertato postumi permanenti nella misura dell’1% (comprensivi del danno estetico) oltre a un periodo di inabilità temporanea.

Applicando i criteri delle tabelle milanesi per l’anno 2024, è stato liquidato un importo di 2.193,50 euro a titolo di danno biologico. A questa somma è stato aggiunto l’importo di 2.400 euro per le future spese di ricostruzione degli incisivi danneggiati.

Il giudice ha invece rigettato la domanda di risarcimento del danno da vacanza rovinata. Pur riconoscendo in astratto la configurabilità di tale voce di danno, ha ritenuto che nel caso di specie non fossero integrati i presupposti della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio, considerato che l’incidente era avvenuto nel pomeriggio del penultimo giorno di soggiorno.

In conclusione, la società convenuta è stata condannata al pagamento di complessivi 4.593,50 euro, oltre interessi, in favore degli attori.

La sentenza offre interessanti spunti sui criteri di valutazione della responsabilità del custode di strutture aperte al pubblico e sulla quantificazione del danno non patrimoniale, confermando l’orientamento giurisprudenziale volto ad una liquidazione unitaria di tale posta risarcitoria.

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Per una comprensione completa della vicenda giudiziaria, ti invitiamo a proseguire con la lettura dell’estratto della sentenza e per scaricare il testo integrale PDF della sentenza.

ESTRATTO DELLA SENTENZA

Motivazioni chiave della decisione del Tribunale

“La responsabilità per i danni conseguenti all’incidente ricade, dunque, ai sensi dell’art. 2051 c.c. sulla parte convenuta, quale gestore e custode della piscina olimpionica. […] Il proprietario di una struttura, quale una piscina olimpionica, risponde della struttura che ha in custodia, e dunque deve garantire la sua sicurezza e il corretto funzionamento. La responsabilità può essere invero esclusa dalla prova – che deve essere lo stesso proprietario a fornire – di un caso fortuito, cioè in un evento assolutamente eccezionale e imprevedibile, che in concreto può consistere in un evento naturale o in un fattore umano, cioè in un utilizzo del tutto improprio e anomalo della cosa. Nel caso in esame gli attori hanno adeguatamente assolto il proprio onus probandi: il fatto pregiudizievole e la presenza di acqua sulla pavimentazione tra il bordo piscina ed i lettini, tanto più pericolosa ed insidiosa in quanto non segnalata. Di contro, la parte convenuta, costituitasi dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie, non ha fornito la prova liberatoria del fortuito, ossia il fatto estraneo agli obblighi di custodia, connotato da imprevedibilità ed eccezionalità ed avente efficienza causale autonoma e assorbente nella produzione dell’evento lesivo.

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