Risarcimento danni per violazione dei doveri coniugali: nuovi orientamenti nella sentenza del Tribunale di Napoli Nord 2024

Risarcimento danni per violazione dei doveri coniugali: nuovi orientamenti nella sentenza del Tribunale di Napoli Nord 2024

Una recente sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 2024 getta nuova luce sulla delicata questione del risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei doveri coniugali. Il caso in esame solleva interrogativi cruciali: quali comportamenti all’interno del matrimonio possono configurare un illecito civile? Come si quantifica il danno non patrimoniale in simili circostanze? La decisione offre spunti interessanti sul rapporto tra addebito della separazione e responsabilità civile, bilanciando la tutela dei diritti individuali con la specificità dei rapporti familiari. Questa pronuncia potrebbe segnare un importante precedente nell’evoluzione giurisprudenziale in materia di diritto di famiglia, ridefinendo i confini tra sfera affettiva e tutela legale.

INDICE

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Il caso trae origine da una complessa vicenda matrimoniale, culminata in un contenzioso giudiziario particolarmente travagliato. La moglie citava in giudizio l’ex coniuge, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dei comportamenti tenuti da quest’ultimo durante il matrimonio, ritenuti contrari ai doveri coniugali e lesivi dei suoi diritti fondamentali.

La vicenda processuale si era sviluppata attraverso diversi procedimenti:

  1. Un giudizio di separazione, inizialmente conclusosi con una sentenza del Tribunale di Napoli che non aveva accolto le domande di addebito di entrambi i coniugi.
  2. Un successivo giudizio d’appello, con sentenza n. 1457/2011 della Corte d’Appello di Napoli, che aveva invece riformato la decisione di primo grado, accogliendo la domanda di addebito proposta dalla moglie.
  3. Un procedimento penale conclusosi con la condanna del marito per una condotta di percosse ai danni della moglie, con sentenza del Giudice di Pace di Marcianise, confermata in appello e divenuta definitiva.
  4. Ulteriori procedimenti relativi all’affidamento del figlio minore della coppia, che avevano visto alternarsi diverse decisioni, fino all’affido esclusivo al padre.

In questo contesto, la moglie aveva avviato il presente giudizio chiedendo il risarcimento di € 100.000,00 o della diversa somma ritenuta equa dal Tribunale, per i danni subiti a causa dei comportamenti illegittimi dell’ex coniuge.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il caso in esame si inserisce nel dibattito giurisprudenziale relativo alla configurabilità di una responsabilità risarcitoria per la violazione dei doveri coniugali. Il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento comprende:

  1. L’art. 143 del Codice Civile, che definisce i diritti e i doveri reciproci dei coniugi.
  2. L’art. 151 del Codice Civile, che disciplina la separazione giudiziale e l’addebito.
  3. L’art. 2043 del Codice Civile, norma generale sulla responsabilità extracontrattuale.
  4. L’art. 2059 del Codice Civile, relativo al risarcimento del danno non patrimoniale.

La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente riconosciuto la possibilità di configurare una responsabilità risarcitoria anche in ambito familiare. In particolare:

  • La sentenza della Cassazione n. 9801/2005 ha affermato la natura giuridica dei doveri nascenti dal matrimonio.
  • La sentenza della Cassazione n. 18853/2011 ha stabilito che la violazione dei doveri coniugali, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, può integrare gli estremi dell’illecito civile.
  • Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 26972/2008, hanno definito i presupposti per il risarcimento del danno non patrimoniale, applicabili anche in ambito familiare.

Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che l’accertamento contenuto nella sentenza di separazione con addebito può avere efficacia di giudicato nel successivo giudizio risarcitorio (Cass. n. 5138/2019).

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Il Tribunale di Napoli Nord ha accolto parzialmente la domanda dell’attrice, riconoscendo il suo diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, seppur in misura inferiore rispetto a quanto richiesto.

Punti chiave della decisione:

  1. Efficacia del giudicato: Il Tribunale ha ritenuto che l’accertamento contenuto nella sentenza di separazione con addebito, relativamente alle condotte violative dei doveri coniugali, avesse efficacia di giudicato nel presente giudizio. Ciò ha precluso la possibilità di rimettere in discussione i fatti già accertati.
  2. Condotte accertate: Sulla base della sentenza della Corte d’Appello, è stato ritenuto provato che il convenuto, negli anni dal 2001 al 2005, avesse tenuto nei confronti della moglie condotte vessatorie, fatte di insulti ed aggressioni fisiche, in alcuni casi provocando lesioni.
  3. Valutazione del danno: Il Tribunale ha ritenuto che, pur in assenza di allegazione di postumi permanenti, la gravità e la durata delle condotte tenute dal convenuto avessero certamente provocato una seria lesione all’equilibrio psicofisico dell’attrice.
  4. Quantificazione del risarcimento: Il danno non patrimoniale è stato liquidato in via equitativa, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., nella misura di € 15.000,00, comprensivi di rivalutazione e interessi fino alla sentenza.
  5. Esclusione di altre voci di danno: Il Tribunale ha escluso il risarcimento per la condotta di percosse già oggetto di condanna penale e risarcimento in sede civile, nonché per condotte successive alla cessazione della convivenza. Ha inoltre respinto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, in quanto non provato.

La decisione si caratterizza per un approccio equilibrato, che riconosce la possibilità di ottenere un risarcimento per le violazioni dei doveri coniugali, pur mantenendo una certa cautela nella quantificazione del danno. Il Tribunale ha dato peso determinante all’accertamento già compiuto in sede di separazione, evitando una duplicazione di giudizi sui medesimi fatti.

Questa sentenza si inserisce nel solco dell’orientamento giurisprudenziale che riconosce la configurabilità di un illecito civile nell’ambito dei rapporti familiari, pur richiedendo una prova rigorosa del danno subito e della sua diretta riconducibilità alle condotte illegittime dell’altro coniuge.

PER CONSULENZA LEGALE SPECIALIZZATA IN DIRITTO DI FAMIGLIA E RISARCIMENTO DEL DANNO, CONTATTA L’AVV. COSIMO MONTINARO CON STUDIO IN LECCE IN VIA M.R. IMBRIANI, N. 24 – 0832/1827251 – segreteria@studiomontinaro.it

Per una comprensione completa della vicenda giudiziaria, ti invitiamo a proseguire con la lettura dell’estratto della sentenza e per scaricare il testo integrale PDF della sentenza.

ESTRATTO DELLA SENTENZA

“In via preliminare è utile ricordare che, in linea generale, è ormai riconosciuta la possibilità di ravvisare una responsabilità risarcitoria anche nel caso di violazione degli obblighi familiari.

.

error: Contenuto protetto!
Torna in alto
ChiamaWhatsapp

Studio Legale Montinaro