Risarcimento danni per incidente stradale mortale: criteri di liquidazione – Sentenza Tribunale di Lecce 2024

Risarcimento danni per incidente stradale mortale: criteri di liquidazione – Sentenza Tribunale di Lecce 2024

Nel 2024, il Tribunale di Lecce si è pronunciato su un caso di risarcimento danni derivante da un tragico incidente stradale mortale. La sentenza affronta la delicata questione della quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dai familiari della vittima. Come si valuta la perdita di un congiunto in termini economici? Quali criteri vengono adottati per determinare il giusto risarcimento? La decisione offre spunti interessanti sull’evoluzione giurisprudenziale in materia, bilanciando l’esigenza di uniformità nelle liquidazioni con la necessità di personalizzazione del danno.

INDICE

ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda trae origine da un drammatico sinistro stradale avvenuto l’11 dicembre 2017 alle ore 5:30 circa. In tale circostanza, un uomo di 60 anni perdeva la vita mentre accompagnava il figlio minorenne a prendere il treno per recarsi a scuola. L’incidente si verificava quando un’autovettura BMW 530 D, condotta da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica, invadeva la corsia opposta occupata dallo scooter Piaggio 50 cc su cui viaggiavano padre e figlio.

A seguito del decesso, la moglie 48enne e la figlia 23enne della vittima convenivano in giudizio il conducente responsabile e la compagnia assicuratrice del veicolo, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza della perdita del congiunto.

Le attrici formulavano preliminarmente istanza di provvisionale ai sensi dell’art. 5 della Legge 102/2006. Il convenuto si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto la domanda attorea, mentre la compagnia assicuratrice interveniva nel processo solo successivamente, a seguito del rinnovo della notifica della citazione ex art. 126 D.Lgs. 209/2005.

Con ordinanza del 3 agosto 2021, il Tribunale assegnava alle attrici una provvisionale di € 125.000,00 ciascuna a carico del convenuto e della compagnia assicuratrice in solido. Venivano poi concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. VI c.p.c.

Nel corso del procedimento, le attrici rinunciavano agli atti del giudizio nei confronti di un altro convenuto, con conseguente dichiarazione di estinzione parziale del processo relativamente a tale domanda.

Il Tribunale disponeva quindi una consulenza tecnica d’ufficio al fine di quantificare il danno patrimoniale subito dalle attrici, nominando un esperto contabile. All’esito del deposito dell’elaborato peritale, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

NORMATIVA E PRECEDENTI

La sentenza in esame si inserisce nel solco della consolidata giurisprudenza in materia di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, fornendo al contempo importanti precisazioni sui criteri di liquidazione.

In primis, il Tribunale richiama il principio secondo cui il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale non è un danno in re ipsa, bensì un danno presunto. Tale orientamento trova conferma nella recente pronuncia della Cassazione civile, sez. III, 30 agosto 2022, n. 25541, secondo cui “il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l’esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l’assenza di un legame affettivo“.

Quanto ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, il Tribunale di Lecce aderisce all’orientamento espresso dalla Cassazione civile, sez. III, 21 aprile 2021, n. 10579, la quale ha evidenziato i limiti delle tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno da perdita parentale. In particolare, la Suprema Corte ha osservato che tali tabelle, limitandosi ad individuare un tetto minimo ed un tetto massimo con una significativa differenza tra gli stessi, non garantiscono l’uniformità e la prevedibilità delle decisioni a tutela del principio di eguaglianza.

Per ovviare a tale criticità, la Cassazione ha suggerito l’adozione di “una tabella per la liquidazione del danno parentale basata sul sistema a punti, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione“. Tale sistema consentirebbe di contemperare l’esigenza di uniformità con la necessaria personalizzazione del danno.

Accogliendo tale indicazione, il Tribunale di Lecce ha elaborato un sistema di liquidazione basato su cinque parametri fondamentali:

  1. Il rapporto di parentela tra la vittima e il congiunto avente diritto al risarcimento;
  2. L’età del congiunto superstite;
  3. L’età della vittima;
  4. La convivenza tra la vittima e il congiunto superstite;
  5. La presenza di altri conviventi o familiari non conviventi.

Per quanto concerne il danno patrimoniale, il Tribunale ha fatto riferimento ai principi enunciati dalla Cassazione civile, sez. III, 5 maggio 2021, n. 11719, la quale ha precisato che “la perdita patrimoniale subita dai ricorrenti sotto il profilo del venir meno della quota parte del reddito della vittima, per il periodo dall’evento di danno fino al momento della liquidazione giudiziale avrebbe dovuto configurarsi come un danno emergente e non come un danno futuro“.

Tale distinzione è rilevante ai fini della quantificazione del danno, in quanto “la perdita del beneficio della quota degli emolumenti si correlava ad un periodo temporale ormai decorso e, dunque, ad un danno già verificatosi ed apprezzabile nella sua consistenza senza alcuna valutazione prognostica, qual è quella della liquidazione del danno futuro“.

Infine, per quanto riguarda l’utilizzo delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale, il Tribunale ha fatto riferimento alle Tabelle adottate dall’Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano, aggiornate al 2022. Come ricordato dalla Cassazione civile, sez. III, 5 maggio 2021, n. 11719, tali tabelle “si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell’organo giudicante“. La Cassazione civile, sez. III, 6 maggio 2020, n. 8532 ha ulteriormente precisato che le suddette tabelle sono “munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzazione del criterio della liquidazione equitativa previsto dall’art. 1226 c.c.“.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Il Tribunale di Lecce, dopo aver valutato attentamente le risultanze istruttorie, ha accolto la domanda risarcitoria proposta dalle attrici, riconoscendo l’esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro mortale.

In primis, il giudice ha affrontato la questione della quantificazione del danno patrimoniale. A tal fine, è stata disposta una consulenza tecnica d’ufficio che, partendo dai redditi percepiti dalla vittima nell’anno precedente al decesso, ha stimato gli incrementi stipendiali che avrebbe verosimilmente lucrato se fosse sopravvissuto, nonché gli esborsi fiscali che avrebbe dovuto sostenere.

Il CTU ha quindi calcolato l’apporto che il de cuius avrebbe garantito al ménage familiare, stimandolo nella misura di 3/4 del suo reddito fino al compimento del 26° anno di età della figlia e di 2/3 fino alla data della sentenza. Tale approccio risulta in linea con i principi enunciati dalla Cassazione in materia di danno emergente e lucro cessante nel caso di perdita del sostegno economico familiare.

Sulla base di tali calcoli, il danno patrimoniale è stato quantificato in complessivi € 273.102,64, di cui € 260.548,00 in favore della moglie e € 12.554,63 in favore della figlia. Il Tribunale ha ritenuto corretto non detrarre da tale importo la cd. “quota sibi“, ovvero la parte di reddito che la vittima avrebbe utilizzato per i propri consumi personali, considerando che la quota già stimata dal consulente (1/4 e 1/3 del reddito) difficilmente poteva ritenersi interamente destinata alle sole “esigenze voluttuarie” del de cuius.

Per quanto concerne il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, il Tribunale ha adottato un innovativo sistema di liquidazione basato su punti, in linea con le indicazioni fornite dalla recente giurisprudenza di legittimità. Tale metodo consente di contemperare l’esigenza di uniformità delle decisioni con la necessaria personalizzazione del danno.

In concreto, sono stati attribuiti punteggi specifici per ciascuno dei seguenti parametri:

  1. Età della vittima
  2. Età del superstite
  3. Convivenza
  4. Presenza di altri conviventi superstiti
  5. Intensità del legame affettivo e circostanze della perdita

Applicando tale sistema, il Tribunale ha liquidato:

  • In favore della moglie, la somma di € 289.390,00
  • In favore della figlia, la somma di € 302.850,00

Tali importi sono stati determinati in moneta attuale e maggiorati di interessi legali, con decurtazione della provvisionale già ricevuta.

È importante sottolineare come il giudice abbia respinto la richiesta di risarcimento del danno alla salute asseritamente subito da entrambe le attrici. Tale decisione si basa sulla mancanza di prove concrete circa l’esistenza di una patologia psichica causalmente riconducibile all’evento luttuoso, oltre la normale sofferenza già valutata ai fini della personalizzazione del danno non patrimoniale.

In conclusione, la sentenza in esame offre un’interessante applicazione pratica dei più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale. L’adozione di un sistema a punti, pur mantenendo un margine di discrezionalità del giudice, mira a garantire una maggiore uniformità e prevedibilità delle decisioni, nel rispetto del principio di eguaglianza sostanziale.

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Per una comprensione completa della vicenda giudiziaria, ti invitiamo a proseguire con la lettura dell’estratto della sentenza.

ESTRATTO DELLA SENTENZA

Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che la domanda meriti accoglimento.

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