Risarcimento danni per incidente causato da cane randagio: responsabilità solidale di Comune e ASL – Tribunale di Lecce, 2024

Nel panorama giuridico italiano, la questione della responsabilità per i danni causati da animali randagi continua a sollevare interrogativi e dibattiti. Una recente sentenza del Tribunale di Lecce del 2024 ha affrontato questo tema, fornendo importanti chiarimenti sulla ripartizione delle responsabilità tra enti locali e aziende sanitarie. Il caso in esame riguarda un incidente stradale causato dall’improvvisa invasione della carreggiata da parte di un cane randagio. Ma quali sono i doveri degli enti pubblici in materia di prevenzione del randagismo? E come si configura la loro responsabilità in caso di danni a terzi?

Per approfondimenti e consulenze specialistiche su casi analoghi, non esitate a contattare l’Avv. Cosimo Montinaro – Tel. 0832/1827251 – e-mail segreteria@studiomontinaro.it

Per una comprensione completa della vicenda giudiziaria, ti invitiamo a proseguire con la lettura del testo completo.

INDICE

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
  • SCARICA LA SENTENZA ⬇️

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Il caso in esame trae origine da un incidente stradale avvenuto il 17 dicembre 2020 lungo la Strada Statale 101, in direzione Gallipoli. L’attore, alla guida della propria autovettura Peugeot 308, si trovava a percorrere la suddetta arteria stradale quando, giunto in prossimità dell’agro di un comune salentino, si è trovato improvvisamente di fronte un cane randagio di grossa taglia e colore bianco. L’animale, saltando il guardrail che delimitava la corsia di marcia opposta, ha invaso la carreggiata percorsa dal conducente, rendendo inevitabile l’impatto.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di San Pietro in Lama, i quali hanno effettuato i rilievi del caso. Gli agenti hanno constatato la presenza del cane esanime sul ciglio della strada, a circa 200 metri di distanza dall’autovettura coinvolta nell’incidente. Dalle verifiche effettuate, è emerso che i danni riportati dal veicolo erano pienamente compatibili con l’investimento dell’animale.

Successivamente, su segnalazione dei Carabinieri, è intervenuta anche la Polizia Municipale del comune interessato. Gli agenti della Polizia Locale, con l’ausilio di una volontaria di un’associazione animalista, hanno provveduto a verificare l’eventuale presenza di un microchip identificativo sull’animale. L’esame ha dato esito negativo, confermando la natura randagia del cane coinvolto nell’incidente.

A seguito dell’accaduto, il proprietario del veicolo ha tentato una composizione extragiudiziale della controversia, che tuttavia non ha portato ad alcun risultato. Di conseguenza, l’attore ha deciso di adire le vie legali, citando in giudizio il Comune e l’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competenti. La richiesta avanzata era volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dal proprio autoveicolo, quantificati in € 9.182,93.

Nel corso del procedimento, si sono costituiti in giudizio sia il Comune che l’ASL, contestando integralmente le richieste dell’attore. In particolare, gli enti convenuti hanno sollevato eccezioni relative al difetto di legittimazione passiva e all’assenza di responsabilità nella causazione dell’evento.

L’istruttoria del caso ha comportato l’acquisizione di documenti, l’escussione di testimoni e l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio per la quantificazione dei danni. Tra i testi escussi figuravano il Comandante della Polizia Municipale, un agente della Polizia Locale, un dirigente del Servizio Veterinario dell’ASL, un Carabiniere intervenuto sul posto e un testimone oculare dell’incidente.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il caso in esame si inserisce nel complesso quadro normativo relativo alla tutela degli animali d’affezione e alla prevenzione del randagismo. La disciplina di riferimento a livello nazionale è rappresentata dalla Legge quadro n. 281 del 1991, che ha demandato alle Regioni il compito di emanare norme specifiche in materia.

Nel contesto della Regione Puglia, la normativa applicabile al momento del fatto era la Legge Regionale 7 febbraio 2020, n. 2, intitolata “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione“. Questa legge, che ha abrogato la precedente L.R. 3 aprile 1995, n. 12, delinea in modo dettagliato le competenze dei vari enti coinvolti nella gestione del fenomeno del randagismo.

In particolare, l’art. 4 della L.R. Puglia 2/2020 elenca le competenze dei comuni, tra cui:

  • la dotazione di canili sanitari e rifugi;
  • la gestione di tali strutture;
  • la vigilanza sul rispetto delle leggi e dei regolamenti relativi alla tutela e al benessere degli animali;
  • la realizzazione di campagne informative;
  • la stipula di convenzioni con associazioni protezioniste per il censimento e la gestione dei cani liberi sul territorio;
  • l’adozione o l’affido degli animali;
  • i trattamenti sanitari per gli animali d’affezione vaganti recuperati.

L’art. 5 della medesima legge disciplina i canili sanitari, stabilendo che i comuni devono provvedere alla loro costruzione o al risanamento di quelli esistenti. Questi canili rappresentano la struttura di prima accoglienza per i cani recuperati in quanto vaganti.

Per quanto riguarda le competenze delle Aziende Sanitarie Locali, l’art. 14 della L.R. Puglia 2/2020 attribuisce ai servizi veterinari delle ASL importanti funzioni, tra cui:

  • la vigilanza sul trattamento degli animali da affezione;
  • la gestione dell’anagrafe degli animali d’affezione;
  • il censimento delle colonie feline;
  • gli interventi di controllo demografico della popolazione canina e felina;
  • le attività di cattura dei cani vaganti.

L’art. 15 specifica ulteriormente le prestazioni sanitarie di competenza dei servizi veterinari dell’ASL sui cani vaganti recuperati, come la verifica della presenza dell’identificativo elettronico e, in sua assenza, l’applicazione del microchip e l’iscrizione all’anagrafe canina.

Sul piano giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ha fornito importanti orientamenti in materia. In particolare, con le sentenze n. 10190 del 28 ottobre 2010 e n. 17528 del 23 agosto 2011, la Suprema Corte ha chiarito che le competenze dei Comuni e delle ASL sono tra loro complementari e si integrano a vicenda. Questo principio implica che la responsabilità dell’uno non fa venir meno quella dell’altro soggetto.

Più recentemente, la Cassazione ha ribadito con l’ordinanza n. 3737 dell’8 febbraio 2023 che “La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava sull’ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi.

Questi orientamenti giurisprudenziali si fondano sul principio del neminem laedere, sancito dall’art. 2043 del Codice Civile. Come affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 2741/2015, la Pubblica Amministrazione è responsabile dei danni riconducibili all’omissione dei comportamenti dovuti, i quali costituiscono il limite esterno alla sua attività discrezionale.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Nella sentenza in esame, il Tribunale di Lecce ha accolto la domanda dell’attore, riconoscendo la responsabilità solidale del Comune e dell’Azienda Sanitaria Locale per i danni causati dall’incidente stradale provocato dal cane randagio.

Il giudice ha ritenuto sufficientemente provato sia l’effettivo verificarsi del sinistro che la causa dello stesso, individuata nell’improvvisa e imprevedibile invasione della corsia di marcia da parte del randagio. Lo status di “randagio” del cane è stato accertato sulla base della nota redatta dal Responsabile dell’Ufficio di Polizia del Comune, da cui risultava che l’animale era sprovvisto di microchip e di collare.

Un punto cruciale della decisione riguarda l’onere della prova. Il Tribunale ha ritenuto che l’attore avesse idoneamente assolto al proprio onere probatorio, dimostrando la causa del sinistro, ossia la presenza di un cane randagio vagante nella zona dell’incidente. Al contrario, le contestazioni mosse dai convenuti sono state considerate prive di riscontri probatori esterni, in particolare per quanto riguarda l’ipotesi di una responsabilità a carico del conducente per negligente condotta di guida o per la possibilità di evitare l’impatto.

Il Tribunale ha fondato la propria decisione su una rigorosa analisi del quadro normativo regionale e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione. In particolare, ha fatto riferimento alla Legge Regionale Puglia 7 febbraio 2020 n. 2, che delinea in modo dettagliato le competenze dei Comuni e delle ASL in materia di controllo del randagismo e tutela degli animali d’affezione.

La sentenza evidenzia come le competenze dei due enti siano complementari e si integrino a vicenda. Ai Comuni spettano, tra l’altro, la dotazione e la gestione dei canili sanitari e dei rifugi, nonché la vigilanza sul rispetto delle leggi e dei regolamenti relativi alla tutela e al benessere degli animali. Le ASL, attraverso i propri servizi veterinari, sono invece responsabili delle funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali da affezione, della gestione dell’anagrafe degli animali d’affezione e delle attività di cattura dei cani vaganti.

Il giudice ha ritenuto che questa ripartizione di compiti comporti una responsabilità solidale dei due enti nei casi di danni causati da animali randagi. Questa interpretazione si allinea con l’orientamento della Corte di Cassazione, che in più occasioni ha affermato che la responsabilità dell’uno non fa venir meno quella dell’altro soggetto.

Un aspetto interessante della sentenza riguarda l’applicazione del principio del neminem laedere nel contesto dell’attività della Pubblica Amministrazione. Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza della Cassazione, ha sottolineato come la P.A. sia responsabile dei danni riconducibili all’omissione dei comportamenti dovuti, i quali costituiscono il limite esterno alla sua attività discrezionale.

Per quanto riguarda la quantificazione del danno, il Tribunale si è basato sulle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio. Il CTU ha accertato la compatibilità dei danni lamentati dall’attore con l’evento narrato, confermando anche la coerenza con quanto riportato nella relazione di servizio dei Carabinieri intervenuti sul posto. Il danno complessivo è stato stimato in € 7.399,52, esclusa IVA del 22%.

In conclusione, il Tribunale di Lecce ha condannato in solido il Comune e l’ASL al risarcimento dei danni subiti dall’attore, come quantificati dal CTU. La sentenza ha inoltre disposto la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite in favore dell’attore.

.

error: Contenuto protetto!
Torna in alto
ChiamaWhatsapp