Risarcimento danni da perdita del rapporto parentale: criteri di quantificazione – sentenza Tribunale di Brescia 2024

Risarcimento danni da perdita del rapporto parentale: criteri di quantificazione – sentenza Tribunale di Brescia 2024

Il Tribunale di Brescia si è pronunciato su un caso di risarcimento danni da perdita del rapporto parentale, fornendo importanti chiarimenti sui criteri di quantificazione di questo tipo di pregiudizio non patrimoniale. La sentenza affronta il delicato tema del danno subito dai familiari per la morte di un congiunto a seguito di un sinistro stradale, analizzando nel dettaglio i presupposti per il riconoscimento del diritto al risarcimento e le modalità di calcolo del quantum debeatur.

Il caso riguarda la richiesta di risarcimento avanzata dai figli e dalle nipoti di una donna deceduta nel 2011 a seguito delle lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto nel 2008. Il Tribunale, dopo aver accertato la responsabilità esclusiva del conducente dell’auto investitrice, ha riconosciuto il diritto degli attori ad ottenere il ristoro del danno non patrimoniale subito per la perdita dell’affetto e del rapporto con la congiunta.

Particolarmente interessante è l’analisi svolta dal giudice in merito ai criteri di quantificazione del pregiudizio, con l’applicazione delle nuove tabelle del Tribunale di Milano del 2024 basate su un sistema a punti. La sentenza fornisce preziose indicazioni operative su come determinare concretamente l’entità del risarcimento, tenendo conto di molteplici fattori quali l’età della vittima e dei superstiti, il grado di parentela, la convivenza e l’intensità del legame affettivo.

La pronuncia si segnala quindi come un importante precedente in materia, offrendo agli operatori del diritto utili linee guida per la liquidazione di questa peculiare voce di danno non patrimoniale. Vediamo nel dettaglio il ragionamento seguito dal Tribunale e le conclusioni a cui è giunto.

INDICE

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Il caso prende le mosse da un tragico sinistro stradale avvenuto il 21 marzo 2008 nel comune di Vione (BS). Una donna di 83 anni, mentre attraversava la strada durante una copiosa nevicata, veniva investita da un’autovettura Toyota Land Cruiser condotta dalla convenuta. A seguito dell’impatto, la vittima riportava gravi lesioni che determinavano una irreversibile compromissione delle sue funzioni motorie e cognitive.

Trasportata nell’immediatezza all’ospedale con diagnosi di trauma cranico commotivo e fratture multiple, la donna veniva ricoverata in terapia intensiva e sottoposta a diversi interventi. Dopo un lungo periodo di degenza e riabilitazione in varie strutture, le sue condizioni si aggravavano progressivamente fino al decesso sopraggiunto il 7 luglio 2011.

I figli e le nipoti della vittima decidevano quindi di agire in giudizio nei confronti della conducente dell’auto investitrice e della sua compagnia assicuratrice, chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale subito per la perdita del rapporto parentale con la congiunta. Gli attori lamentavano in particolare lo sconvolgimento delle proprie abitudini di vita e il venir meno dello stretto legame affettivo esistente con la madre/nonna prematuramente scomparsa a causa dell’incidente.

La causa si è protratta per diversi anni, con lo svolgimento di un’articolata istruttoria comprensiva di prove testimoniali e consulenza tecnica medico-legale volta ad accertare il nesso causale tra il sinistro e il successivo decesso della vittima. Al termine del procedimento, il Tribunale di Brescia è giunto a una decisione che fornisce importanti indicazioni in tema di quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il quadro normativo e giurisprudenziale sul danno da perdita del rapporto parentale

Il danno da perdita del rapporto parentale rientra nell’ampia categoria del danno non patrimoniale disciplinata dall’art. 2059 c.c. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale pregiudizio è risarcibile anche al di fuori delle ipotesi di reato, qualora venga leso un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito.

Nel caso di specie, viene in rilievo la lesione del diritto all’esplicazione della propria personalità mediante lo sviluppo dei legami affettivi e familiari, tutelato dagli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione. La Cassazione ha più volte ribadito che la perdita di un congiunto determina la lesione del rapporto parentale, inteso come diritto fondamentale dell’individuo.

Quanto ai presupposti per il riconoscimento di tale voce di danno, la sentenza richiama il consolidato orientamento secondo cui non è necessaria la convivenza tra la vittima e il familiare che agisce per il risarcimento. Ciò che rileva è l’effettività e la consistenza della relazione affettiva, da valutare caso per caso.

In tema di legittimazione attiva, il Tribunale aderisce all’interpretazione estensiva che riconosce il diritto al risarcimento non solo ai componenti della famiglia nucleare, ma anche ad altri parenti (come i nipoti) che dimostrino l’esistenza di un solido legame con la persona deceduta.

Per la quantificazione del danno, la sentenza fa riferimento alle nuove Tabelle del Tribunale di Milano del 2024, elaborate recependo i principi affermati dalla Cassazione con le sentenze nn. 33005/2021, 10579/2021 e 26300/2021. Tali pronunce hanno stabilito che la liquidazione deve avvenire secondo un sistema a punti che tenga conto di molteplici parametri (età della vittima e del superstite, grado di parentela, convivenza, etc.).

Il giudice richiama inoltre la giurisprudenza che esclude la possibilità di liquidare separatamente il danno morale rispetto al danno da perdita del rapporto parentale, trattandosi di componenti di un pregiudizio unitario (Cass. n. 25351/2015).

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

La quantificazione del danno secondo il sistema a punti

Il Tribunale di Brescia, dopo aver accertato la responsabilità esclusiva della convenuta nella causazione del sinistro e il nesso eziologico con il successivo decesso della vittima, ha accolto parzialmente le domande risarcitorie degli attori.

Il giudice ha ritenuto provata l’esistenza di un intenso legame affettivo tra la defunta e i suoi congiunti, sulla base delle risultanze testimoniali che hanno evidenziato il ruolo centrale della donna nella vita familiare quotidiana. È stata quindi riconosciuta la sussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in favore di figli e nipoti.

Per la quantificazione del pregiudizio, la sentenza ha applicato il nuovo sistema a punti previsto dalle Tabelle milanesi 2024, che superano il precedente criterio “a forbice”. In particolare:

  • Per i figli è stato utilizzato il valore punto di 3.911 euro
  • Per le nipoti il valore punto di 1.698,20 euro

Tali valori sono stati moltiplicati per il punteggio attribuito dal giudice sulla base di 5 parametri:

  1. Età del congiunto
  2. Età della vittima
  3. Convivenza/vicinanza abitativa
  4. Numero di familiari nel nucleo primario
  5. Qualità e intensità della relazione affettiva

All’esito di tale calcolo, sono stati liquidati i seguenti importi:

  • 238.571 euro per il primo figlio
  • 254.215 euro per la seconda figlia
  • 83.288,40 euro per ciascuna delle due nipoti

Il Tribunale ha invece rigettato le ulteriori richieste degli attori relative al danno c.d. riflesso per i parenti di macrolesi e al danno morale/esistenziale, ritenendole inammissibili in quanto tardive e comunque assorbite nel danno da perdita del rapporto parentale già liquidato.

La sentenza fornisce quindi preziose indicazioni operative su come applicare concretamente i nuovi criteri di quantificazione del danno parentale, offrendo un importante precedente per gli operatori del settore.

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Per una comprensione completa della vicenda giudiziaria, ti invitiamo a proseguire con la lettura dell’estratto della sentenza e per scaricare il testo integrale PDF della sentenza.

ESTRATTO DELLA SENTENZA

“Venendo alla quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale richiesto dagli attori nelle rispettive qualità di figli e nipoti della […], la scrivente Giudice – in applicazione dei principi sopra esposti e di quanto emerso nel corso dell’istruttoria – ritiene che dal legame parentale e dalla convivenza che univa i predetti congiunti con la vittima, e dunque in considerazione del comprovato rapporto di profonda vicinanza sia sotto il profilo fisico che affettivo, sia dato presumere che l’inaspettata perdita della madre/nonna eziologicamente ricollegabile al repentino peggioramento delle lesioni psicofisiche subite dalla […] in conseguenza del sinistro in data 21.03.2008 abbia cagionato una profonda destabilizzazione nelle abitudini di vita e affettive di tutti gli attori, appunto inaspettatamente deprivati dell’affetto e del materiale accudimento dell’anziana donna.

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