Una recente pronuncia del Tribunale di Lecce offre importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità della querela di falso in caso di riempimento abusivo di fogli firmati in bianco. La sentenza, emessa nel 2022, affronta un tema di particolare rilevanza pratica nella vita quotidiana e nei rapporti negoziali, distinguendo con precisione i casi in cui è necessario ricorrere alla querela di falso da quelli in cui sono sufficienti altri rimedi. Nel caso esaminato, due coniugi si sono opposti a un decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti, sostenendo di aver sottoscritto fogli in bianco che sarebbero stati poi riempiti abusivamente dal creditore, in assenza di qualsiasi accordo sul contenuto. Tale vicenda processuale ha permesso al Tribunale di Lecce di approfondire la distinzione tra riempimento avvenuto absque pactis e riempimento contra pacta, un’importante differenziazione concettuale che determina la scelta del rimedio giuridico appropriato. La sentenza chiarisce inoltre i requisiti formali essenziali per la validità della querela di falso, in particolare la necessità di indicare specificamente gli elementi e le prove della falsità contestata. Questa decisione si inserisce in un consolidato orientamento giurisprudenziale che mira a bilanciare la tutela dei diritti di chi ha sottoscritto documenti in bianco con l’esigenza di evitare utilizzi strumentali della querela di falso che potrebbero determinare un’ingiustificata dilatazione dei tempi processuali. Il Tribunale di Lecce, con questa pronuncia, offre dunque un’importante guida pratica per avvocati e cittadini che si trovano ad affrontare casi di presunto abuso nella compilazione di documenti firmati in bianco, chiarendo quali siano i presupposti e le modalità corrette per contestarne validamente il contenuto.
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Indice
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
ESPOSIZIONE DEI FATTI
La controversia giudiziaria trae origine da un decreto ingiuntivo emesso su richiesta di un creditore nei confronti di due coniugi. Il provvedimento monitorio ordinava ai due coniugi il pagamento di una somma considerevole, oltre interessi e rivalutazione, sulla base di una dichiarazione di debito dagli stessi sottoscritta diversi anni prima. I coniugi, ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo, decidevano di proporre opposizione contestando la validità del documento posto a fondamento della pretesa creditoria. Secondo quanto esposto nel ricorso in opposizione, i due coniugi avevano conosciuto il creditore in occasione dell’acquisto dell’immobile nel quale attualmente vivono. Nel corso delle varie vicende contrattuali che avevano preceduto e accompagnato tale acquisto, il creditore aveva chiesto loro di firmare in bianco alcuni fogli “in caso di necessità“. I coniugi, riponendo piena fiducia nel creditore, avevano prontamente provveduto a sottoscrivere i fogli. Una volta definita la compravendita dell’immobile, però, i coniugi non si erano preoccupati di richiedere la restituzione dei fogli sottoscritti in bianco. Successivamente, con grande stupore, avevano ricevuto le note con le quali il creditore richiedeva il pagamento dell’importo poi oggetto del decreto ingiuntivo. Nella loro opposizione, i coniugi dichiaravano espressamente di disconoscere l’autenticità del contenuto del documento, pur riconoscendo come propria la firma apposta in calce. Nel corso del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, i coniugi formalizzavano personalmente, in udienza, la querela di falso nei confronti del documento denominato “dichiarazione di debito“. Dall’altra parte, il creditore ingiungente si costituiva in giudizio sostenendo l’inammissibilità della querela di falso proposta dagli opponenti, argomentando che tale rimedio non sarebbe stato appropriato nel caso di specie, trattandosi, secondo la ricostruzione degli stessi opponenti, di un atto sottoscritto in bianco senza alcun accordo sottostante di riempimento. Inoltre, il creditore eccepiva che la querela risultava comunque infondata per mancata indicazione delle prove e degli elementi della asserita falsificazione.
NORMATIVA E PRECEDENTI
Il quadro normativo di riferimento per la questione esaminata dal Tribunale di Lecce si incentra principalmente sull’articolo 221 del Codice di Procedura Civile, che disciplina specificamente la proposizione della querela di falso. Tale disposizione, al secondo comma, stabilisce un requisito formale imprescindibile: la domanda deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione degli elementi e delle prove della falsità. Questa previsione normativa risponde all’esigenza di evitare che lo strumento della querela di falso, particolarmente incisivo sul piano processuale poiché comporta la sospensione del giudizio principale, venga utilizzato in modo pretestuoso o dilatorio. La giurisprudenza di legittimità ha elaborato nel tempo una serie di principi in materia di contestazione del contenuto di documenti sottoscritti in bianco. In particolare, si è consolidato l’orientamento secondo cui è necessario distinguere due situazioni fondamentalmente diverse: il riempimento absque pactis, ovvero avvenuto in assenza di qualsiasi accordo tra le parti sul contenuto che il documento avrebbe dovuto assumere, e il riempimento contra pacta, cioè eseguito in modo difforme rispetto a quanto pattuito tra le parti. La Corte di Cassazione, nelle sue numerose pronunce sul tema, ha chiarito che solo nel primo caso è necessario proporre querela di falso, mentre nel secondo caso è sufficiente eccepire l’inadempimento dell’accordo di riempimento. Tale distinzione si basa sul fatto che nel caso di riempimento absque pactis il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore già completo e definitivo, e l’interpolazione del testo realizza una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore. Diversamente, nel caso di riempimento contra pacta, il sottoscrittore ha preventivamente fatto proprio il risultato espressivo che sarà prodotto dal riempitore, sia pure entro i limiti dell’accordo intercorso. Tra i precedenti giurisprudenziali più rilevanti citati nella sentenza vi è la pronuncia della Corte d’Appello di Torino, sezione III, n. 877/2020, secondo cui “in caso di sottoscrizione di documento in bianco, colui che contesta il contenuto della scrittura è tenuto a proporre la querela di falso soltanto se assume che il riempimento sia avvenuto ‘absque pactis’“.