Responsabilità scuola per infortunio studente: sentenza Tribunale Lecce 2024

Responsabilità scuola per infortunio studente: sentenza Tribunale Lecce 2024

Un recente caso giudiziario ha riacceso i riflettori sulla delicata questione della responsabilità delle istituzioni scolastiche per gli infortuni degli studenti. Il Tribunale di Lecce, con una sentenza destinata a fare scuola, ha affrontato il caso di una studentessa caduta nell’atrio di un liceo, stabilendo principi fondamentali sulla vigilanza e la sicurezza negli ambienti scolastici. Questa pronuncia offre spunti cruciali per comprendere l’estensione degli obblighi di sorveglianza del personale docente e i criteri per l’attribuzione di responsabilità in simili circostanze.

INDICE

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Il 30 aprile 2015, una studentessa si trovava nell’atrio antistante la palestra coperta del Liceo Artistico di Massafra, in attesa di uscire da scuola al termine dell’ora di Scienze Motorie. La giovane era in compagnia dei suoi compagni di classe nei pressi di un muretto che divide l’atrio dalla discesa del parcheggio, caratterizzato da un dislivello tra i due lati. Un compagno seduto sul muretto perse l’equilibrio e, nel tentativo di non cadere, si aggrappò alla studentessa, trascinandola con sé nella caduta dal lato più alto della struttura.

A causa della rovinosa caduta, la ragazza sbattè violentemente il viso contro una griglia in ferro presente a terra, riportando gravi lesioni personali. Nell’immediatezza dei fatti venne soccorsa dai compagni e dall’insegnante di Scienze Motorie, sopraggiunto sul posto. Poco dopo giunse un’ambulanza del 118 che trasportò la giovane al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Castellaneta, dove le venne diagnosticato un “Trauma facciale con ferite lacero-contuse tra il naso e il labbro superiore, alla dorsale nasale lateralmente all’arcata sopraciliare sinistra“.

Successivi esami radiografici evidenziarono una “frattura pluriframmentaria parzialmente scomposta delle ossa nasali con iniziali segni di consolidamento”. A seguito dell’incidente, la studentessa intraprese un’azione legale contro il Ministero dell’Istruzione e l’istituto scolastico per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il caso in esame si inserisce nel filone giurisprudenziale relativo alla responsabilità delle istituzioni scolastiche per gli infortuni degli studenti. La sentenza del Tribunale di Lecce richiama diversi principi consolidati in materia, facendo riferimento a importanti precedenti della Corte di Cassazione.

In particolare, viene citata la sentenza n. 21255/2022 della Suprema Corte, che ha riaffermato con forza l’obbligo di controllo continuativo degli alunni da parte del personale scolastico e la sussistenza della responsabilità dell’istituto in caso di lesioni, anche in circostanze particolari. Secondo questo principio, gli obblighi di vigilanza sussistono per tutta la permanenza degli alunni nel plesso scolastico, compreso il periodo immediatamente precedente o successivo all’orario delle lezioni.

La sentenza fa inoltre riferimento alla teoria del contratto sociale, elaborata inizialmente in ambito sanitario e poi estesa al rapporto tra scuola e allievi. Questa costruzione giuridica, affermata in pronunce come Cass. 22252/2013 e Cass. 11751/2013, configura la responsabilità dell’insegnante verso l’allievo come avente una fonte autonoma, rappresentata appunto dal contratto sociale che dà luogo anche a obblighi di protezione.

Relativamente all’onere della prova, il Tribunale richiama il consolidato orientamento secondo cui sul danneggiato incombe l’onere di provare soltanto che il danno è stato cagionato al minore durante il tempo in cui lo stesso era sottoposto alla vigilanza del personale scolastico. Ciò è sufficiente a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell’obbligo di sorveglianza. Spetta invece all’istituto scolastico dimostrare di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con diligenza idonea ad impedire il fatto.

La sentenza richiama inoltre i principi espressi in pronunce come Cass. 9542/2009, Cass. 24835/2011 e Cass. 2413/2014 circa il contenuto della prova liberatoria che l’insegnante e l’istituto devono fornire per vincere la presunzione di responsabilità a loro carico. In particolare, devono dimostrare di aver esercitato una vigilanza adeguata, di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare situazioni pericolose, nonché l’imprevedibilità e repentinità in concreto della condotta dannosa.

Infine, il Tribunale fa riferimento alla giurisprudenza che afferma la responsabilità dell’istituto scolastico anche per gli infortuni verificatisi durante l’assenza del professore per malattia o altra causa, o a cavallo tra un’ora e l’altra di lezione. Ciò in quanto è preciso onere dell’istituto adottare tutte le misure opportune al fine di evitare la scopertura delle classi, trattandosi di eventi prevedibili e non eccezionali.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Il Tribunale di Lecce ha accolto la domanda risarcitoria della studentessa, ritenendo accertata l’esclusiva responsabilità dell’Amministrazione scolastica nella causazione del sinistro.

La decisione si basa su alcuni elementi chiave emersi dall’istruttoria:

  1. È stato provato che l’incidente è avvenuto durante l’orario scolastico, precisamente al termine dell’ora di Scienze Motorie e poco prima del suono della campanella.
  2. Le testimonianze hanno confermato che nel momento dell’incidente il docente non era presente, in quanto impegnato a chiudere la palestra.
  3. Il Tribunale ha ritenuto che tale assenza abbia costituito una condotta negligente, consistita nell’aver omesso di vigilare sulla classe in prossimità del termine della lezione.
  4. L’istituto scolastico non ha fornito alcuna prova liberatoria idonea a giustificare l’inadempimento degli obblighi di vigilanza e controllo da parte dell’insegnante.

Il giudice ha sottolineato come l’obbligo di sorveglianza permanga per tutta la durata del servizio scolastico e non possa essere interrotto per l’assenza di un insegnante o per il cambio dell’ora, trattandosi di eventi prevedibili. Nel caso specifico, si è ritenuto che un più attento controllo da parte del docente avrebbe verosimilmente impedito al compagno di sedersi sul muretto, evitando così l’incidente.

Per quanto riguarda il quantum del risarcimento, il Tribunale ha seguito le valutazioni del consulente tecnico d’ufficio, che ha quantificato:

  • Un danno biologico permanente del 5%
  • Un’inabilità temporanea totale di 20 giorni, parziale al 50% per 30 giorni e al 25% per ulteriori 30 giorni
  • Spese mediche documentate per € 213,66

Applicando le Tabelle di Milano, ampiamente riconosciute dalla giurisprudenza come parametro di riferimento nazionale, il danno è stato liquidato in € 12.923,66 complessivi, oltre accessori di legge.

La sentenza conferma l’orientamento garantista verso gli studenti in materia di responsabilità scolastica, ribadendo l’ampiezza degli obblighi di vigilanza e l’onere per gli istituti di predisporre misure organizzative adeguate a prevenire situazioni di pericolo. Al contempo, offre indicazioni pratiche sull’estensione temporale di tali obblighi, che non vengono meno nei momenti di transizione tra le lezioni.

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Per una comprensione completa della vicenda giudiziaria, ti invitiamo a proseguire con la lettura dell’estratto della sentenza e per scaricare il testo integrale PDF della sentenza.

ESTRATTO DELLA SENTENZA

L’insegnante e quindi la Scuola sono responsabili dell’infortunio dello studente, nello specifico occorso durante o a margine della lezione, anche se accaduto alla fine dell’ora, perché gli obblighi di vigilanza sussistono per tutta la permanenza degli alunni nel plesso.

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