Responsabilità dell’Ente Parco per morte escursionista: necessaria adeguata segnalazione del pericolo – Tribunale di Teramo, 2025

Il Tribunale di Teramo ha emesso una significativa sentenza che delinea importanti principi in materia di responsabilità degli Enti gestori dei parchi naturali, stabilendo la responsabilità dell’Ente Parco per la morte di un escursionista causata dall’inadeguata segnalazione dei pericoli presenti lungo un sentiero turistico.

➡️RICHIEDI UNA CONSULENZA ⬅️ Avv. Cosimo Montinaro – e-mail segreteria@studiomontinaro.it

INDICE

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
  • SCARICA LA SENTENZA ⬇️

ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda giudiziaria trae origine da un tragico evento verificatosi il 28 maggio 2012 lungo il sentiero delle Cento Fonti, all’interno del Parco Nazionale. Un escursionista perse la vita dopo essere scivolato sui lastroni di arenaria particolarmente scivolosi, venendo ritrovato senza vita nel greto del torrente denominato “fosso dell’acero“, ai piedi della cascata delle Cento Fonti.

La moglie e la figlia della vittima, quest’ultima concepita e nata dopo la morte del padre, hanno citato in giudizio sia l’Ente Parco che il Comune, contestando loro la mancata predisposizione di un’adeguata segnaletica di pericolo sul sentiero e l’assenza di idonee strutture di protezione atte a prevenire simili tragedie.

La consulenza tecnica d’ufficio disposta nel corso del procedimento ha rivelato che il sentiero, pur essendo facilmente percorribile, si avvicinava pericolosamente al greto del torrente. Il terreno presentava caratteristiche geologiche che lo rendevano estremamente scivoloso. Significativamente, al momento dell’incidente non era presente alcuna cartellonistica che segnalasse il pericolo, mentre quella apposta successivamente all’incidente è stata giudicata inadeguata. La zona era stata inoltre teatro di precedenti incidenti mortali con dinamiche simili.

NORMATIVA E PRECEDENTI

La decisione del Tribunale si fonda su un articolato quadro normativo e giurisprudenziale che comprende l’art. 2051 c.c. in materia di responsabilità del custode, che stabilisce una responsabilità di tipo oggettivo, l’art. 2043 c.c. sulla responsabilità per fatto illecito, il D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 2, comma 1, sulla definizione di strada, e la fondamentale sentenza Cassazione n. 1257/2018.

La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che per i parchi naturali non può affermarsi l’oggettiva impossibilità della custodia dei sentieri escursionistici segnati, in quanto destinati alla percorrenza da parte dei visitatori in condizioni di sicurezza. Il criterio di imputazione della responsabilità opera in termini oggettivi, richiedendo al danneggiato di provare solo il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, mentre spetta al custode fornire la prova liberatoria del caso fortuito.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria, condannando l’Ente Parco al pagamento di un risarcimento di 331.920 euro per ciascuna delle attrici (moglie e figlia), per un totale di 663.840 euro. Tale importo comprende 165.960 euro per danno da perdita del congiunto e 165.960 euro per danno da perdita patrimoniale, oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo effettivo.

La responsabilità dell’Ente è stata ricondotta alla mancata adozione di misure di sicurezza adeguate, all’assenza di segnalazione di un pericolo noto e concreto, alla presenza di precedenti incidenti mortali nella medesima zona e all’inadeguatezza della cartellonistica anche successivamente apposta.

Il Tribunale ha considerato irrilevante che il pericolo fosse noto tra i frequentatori abituali della montagna teramana, considerando che la vittima, pur originaria della zona, viveva e lavorava in Emilia Romagna e non era provato fosse un esperto frequentatore dell’area. Non è stata inoltre ritenuta provata la tesi difensiva dell’allontanamento consapevole dal sentiero, essendo questo “delimitato naturalmente”.

ESTRATTO DELLA SENTENZA

“Per i parchi naturali, l’oggettiva impossibilità della custodia non può affermarsi per i sentieri escursionistici segnati, in quanto destinati alla percorrenza da parte dei visitatori in condizioni di sicurezza, né per le zone immediatamente circostanti agli stessi che costituiscono la ragione di interesse della visita, almeno nei limiti in cui risulti sussistere uno stretto vincolo funzionale tra il percorso segnalato e le aree di interesse a questo circostanti. Il pericolo non è immediatamente percepibile, trattandosi di sentiero facilmente percorribile e non di un punto a strapiombo che dà l’immediato senso del pericolo; l’esistenza di una fonte di pericolo impone di intervenire per eliminarlo o, almeno, per ridurlo, e il carattere occulto o meno di tale pericolo non incide sulla rilevanza causale dell’omissione”

Torna in alto
📚 🔍
🔍
Share to...