Responsabilità del gestore della palestra per furto di beni del cliente: sentenza Tribunale di Firenze 2024

Responsabilità del gestore della palestra per furto di beni del cliente: sentenza Tribunale di Firenze 2024

Una recente sentenza del Tribunale di Firenze del 2024 ha sollevato importanti questioni sulla responsabilità dei gestori di palestre per il furto dei beni dei clienti. Il caso in esame pone una domanda cruciale: fino a che punto si estende l’obbligo di custodia del gestore di una struttura sportiva? E quali precauzioni deve adottare il cliente per tutelare i propri beni senza compromettere il diritto al risarcimento? La decisione offre spunti significativi sull’applicazione analogica della disciplina alberghiera alle palestre e sul delicato equilibrio tra gli obblighi delle parti. Un’analisi approfondita della sentenza rivela le sfumature di un tema di grande rilevanza pratica per gestori e frequentatori di palestre.

INDICE

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Il caso in esame trae origine da una controversia tra un cliente e il gestore di una palestra a seguito del furto di alcuni beni personali all’interno della struttura. Il 6 settembre 2016, il cliente si era recato presso una palestra di Firenze per partecipare ad una lezione di “tacfit“. Come confermato da un testimone, dipendente della palestra all’epoca dei fatti, l’uomo era entrato nella struttura indossando al polso un orologio di marca e un braccialetto.

Durante la lezione, il cliente non aveva con sé tali oggetti, avendoli presumibilmente riposti nell’armadietto dello spogliatoio. Al termine dell’attività fisica, intorno alle 13:50, l’uomo era rientrato nello spogliatoio trovando il proprio armadietto forzato sui cardini. Dal suo interno erano stati sottratti l’orologio, il braccialetto e, secondo quanto dichiarato dal cliente, anche la fede nuziale.

A seguito di tale episodio, il cliente aveva sporto denuncia ai Carabinieri poche ore dopo la scoperta del furto. Successivamente, aveva citato in giudizio la società gestore della palestra, chiedendone la condanna al risarcimento del danno per la sottrazione dei beni.

In primo grado, il Giudice di Pace di Firenze aveva accolto la domanda, condannando la società gestore al pagamento di € 2.200,00 a titolo di risarcimento/indennizzo del danno. Il giudice aveva fondato la propria decisione equiparando il gestore di un impianto sportivo all’albergatore ex art. 1786 c.c., riconoscendone quindi la responsabilità per la sottrazione dei beni del cliente, se pur nei limiti previsti dall’art. 1783, co. 3 c.c.

Avverso tale sentenza, la società gestore ha proposto appello dinanzi al Tribunale di Firenze, articolando diverse censure. In particolare, l’appellante ha contestato:

  1. L’insufficienza della prova del furto, ritenendo non dimostrato che il cliente avesse effettivamente portato i beni sottratti all’interno della palestra e li avesse riposti nell’armadietto;
  2. L’assenza di responsabilità in capo al gestore, in quanto il cliente non aveva utilizzato le cassette di sicurezza sorvegliate messe gratuitamente a disposizione all’ingresso della palestra, violando così il regolamento sottoscritto al momento dell’iscrizione e gli obblighi di correttezza e buona fede;
  3. La sussistenza di cause di esclusione della responsabilità ex art. 1785 nn. 1 e 2 c.c., sostenendo che il danno si fosse verificato per colpa del cliente (che aveva introdotto beni di ingente valore senza avvisare) o per forza maggiore (trattandosi di furto con scasso);
  4. La non debenza del risarcimento ex art. 1783, co. 3 c.c., ritenendo la condotta del cliente l’unica causa dell’evento dannoso, contestando altresì la mancata prova del valore dei beni e la congruità dell’offerta reale formulata in corso di causa.

Il cliente si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.

NORMATIVA E PRECEDENTI

La sentenza in esame si inserisce nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale che applica in via analogica la disciplina della responsabilità dell’albergatore (artt. 1783 ss. c.c.) anche ad altre strutture, tra cui le palestre.

Il fondamento normativo di tale estensione si rinviene nell’art. 1786 c.c., il quale prevede che “Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili”.

Come chiarito dalla Cassazione, tale elencazione “è chiaramente esemplificativa e deve intendersi ampliata fino a considerarvi compresa, in genere, ogni attività imprenditoriale di tal natura da implicare, avuto riguardo all’uso, la necessità di liberare il cliente dalla cura di custodire direttamente le cose che porta con sé, al fine di agevolare il godimento del servizio” (Cass. civ. n. 1740/1978).

Applicando tali principi alle palestre, la giurisprudenza ha evidenziato come anche in queste strutture l’utente, per fruire appieno dei servizi, abbandoni provvisoriamente la custodia di alcuni oggetti personali (Trib. Venezia 16.10.1996, Trib. Milano 2.11.2021, n. 8865).

Il contratto concluso con il gestore di un impianto sportivo viene quindi qualificato come contratto complesso, che implica:

  • l’obbligo principale di far utilizzare le attrezzature sportive, le docce e gli spogliatoi;
  • l’obbligo accessorio di rendere disponibili armadietti e cassetti per riporre abiti e oggetti personali.

Da parte sua, il cliente si obbliga al pagamento dei servizi, sia con abbonamento che con ingresso giornaliero (Trib. Firenze 7.7.2014, n. 2240).

Quanto al regime di responsabilità, si applica l’art. 1783 c.c., in base al quale il gestore risponde:

  • per ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente;
  • nel limite di dieci volte il prezzo giornaliero di ingresso, per i beni custoditi negli armadietti;
  • illimitatamente ex art. 1784 c.c. per i beni affidati direttamente in custodia.

Tuttavia, la Cassazione ha precisato che, mentre per l’albergatore sussiste la responsabilità per tutte le cose portate dal cliente all’interno della struttura, per il gestore di un impianto sportivo tale responsabilità, per le cose non consegnategli in custodia, è limitata solo a quelle di cui è opportuno liberarsi per il miglior godimento della prestazione (Cass. civ. n. 10393/1991).

Quanto all’onere della prova, trattandosi di responsabilità ex recepto, spetta al gestore dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie secondo l’ordinaria diligenza (Cass. civ. n. 12089/2007).

In merito alle cause di esonero dalla responsabilità, l’art. 1785 c.c. le individua:

  1. nella colpa del cliente;
  2. nella natura o nel vizio della cosa;
  3. nel caso fortuito o forza maggiore.

Sulla forza maggiore, la giurisprudenza ha chiarito che il furto può integrare tale causa di esonero solo se le circostanze di tempo e luogo lo rendano assolutamente imprevedibile ed inevitabile (Corte App. Milano 13.10.2021, Cass. civ. n. 9439/2010).

Infine, viene in rilievo l’art. 1785-quater c.c., che sancisce la nullità dei patti o delle dichiarazioni tendenti ad escludere o limitare preventivamente la responsabilità dell’albergatore.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Il Tribunale di Firenze ha rigettato l’appello proposto dalla società gestore della palestra, confermando la sentenza di primo grado con parziale modifica della motivazione.

In primo luogo, il Tribunale ha ritenuto provato il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, ossia l’avvenuto furto dell’orologio e del braccialetto. Tale convincimento si è basato sulle dichiarazioni del teste, dipendente della palestra, ritenute attendibili in quanto coerenti con la denuncia sporta dal cliente e con le deposizioni di altri testimoni. Il giudice ha invece escluso la prova della sottrazione della fede nuziale, la cui presenza all’interno della palestra non è emersa da alcun elemento probatorio.

Quanto alla responsabilità del gestore, il Tribunale ha confermato l’applicabilità in via analogica della disciplina dell’albergatore ex artt. 1783 ss. c.c. Ha tuttavia precisato che, mentre per l’albergatore sussiste la responsabilità per tutte le cose portate dal cliente, per il gestore di un impianto sportivo tale responsabilità è limitata solo a quelle di cui è opportuno liberarsi per il miglior godimento della prestazione.

Il giudice ha poi respinto l’eccezione relativa all’obbligo del cliente di utilizzare le cassette di sicurezza. Ha infatti rilevato l’assenza di uno specifico obbligo contrattuale sul punto, ritenendo nulle le clausole volte a limitare preventivamente la responsabilità del gestore. Ha inoltre precisato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il cliente non ha l’obbligo di affidare in custodia gli oggetti di valore, ma in tal caso può ottenere il ristoro solo entro il limite massimo stabilito dall’art. 1783, co. 3 c.c.

Il Tribunale ha altresì escluso la sussistenza di cause di esonero dalla responsabilità. In particolare:

  • ha ritenuto non provata la colpa del cliente, non essendo sufficiente il solo fatto di aver portato beni di valore in palestra;
  • ha escluso la forza maggiore, evidenziando come il rischio di furto fosse prevedibile e come il gestore non avesse dimostrato di aver adottato tutte le cautele necessarie.

Infine, il giudice ha confermato la liquidazione del danno operata in primo grado, ritenendo congrua la somma di € 2.200,00 corrispondente a cento volte il prezzo della prestazione giornaliera ex art. 1783, co. 3 c.c.

In conclusione, la sentenza in esame offre importanti spunti di riflessione sul delicato bilanciamento tra gli obblighi di custodia del gestore e gli oneri di diligenza del cliente. Da un lato, viene confermata l’applicabilità analogica della disciplina alberghiera alle palestre, con conseguente responsabilità ex recepto del gestore. Dall’altro, si ribadisce che tale responsabilità è limitata ai soli beni di cui è opportuno liberarsi per fruire del servizio, e che l’entità del risarcimento può essere ridotta in caso di mancato utilizzo delle cassette di sicurezza.

Emerge quindi l’importanza per i gestori di strutture sportive di adottare adeguate misure di sicurezza e di informare correttamente i clienti sulle precauzioni da adottare. Al contempo, si evidenzia l’opportunità per gli utenti di valutare attentamente quali beni introdurre nelle palestre e di utilizzare, ove possibile, i sistemi di custodia messi a disposizione.

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Per una comprensione completa della vicenda giudiziaria, ti invitiamo a proseguire con la lettura dell’estratto della sentenza.

ESTRATTO DELLA SENTENZA

“7. Nel merito, occorre preliminarmente precisare come sia consolidato l’orientamento giurisprudenziale, il quale ritiene che le disposizioni di cui agli artt. 1783 e ss. c.c., relative alla responsabilità dell’albergatore, siano applicabili anche ad altre strutture, tra cui le palestre.

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