Una significativa sentenza del Tribunale di Salerno (2025) stabilisce un principio fondamentale in materia di prova della cessione dei crediti bancari, affermando che la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a dimostrare la legittimazione attiva del cessionario. Nel caso in esame, il Tribunale ha accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal debitore che contestava la legittimazione della società che aveva ottenuto il decreto ingiuntivo per circa 14.000 euro. La controversia riguardava la prova della catena di cessioni del credito, originariamente vantato da una banca e successivamente oggetto di diverse cessioni. Il Tribunale ha evidenziato come, in caso di contestazione specifica dell’esistenza dei contratti di cessione, non sia sufficiente produrre gli estratti delle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale delle cessioni “in blocco” effettuate ai sensi dell’art. 58 TUB, ma sia necessario fornire la prova dell’effettiva stipulazione dei contratti di cessione e del trasferimento della titolarità dello specifico credito azionato. La decisione assume particolare rilevanza pratica poiché chiarisce gli oneri probatori a carico del cessionario che agisce in via monitoria, soprattutto nei casi di plurime cessioni successive del medesimo credito.
➡️RICHIEDI UNA CONSULENZA⬅️ Avv. Cosimo Montinaro – e-mail segreteria@studiomontinaro.it
Indice
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
- SCARICA LA SENTENZA ⬇️
ESPOSIZIONE DEI FATTI
La vicenda origina da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Salerno per l’importo di oltre € 14.000,00, ottenuto dalla società opposta in forza di un credito derivante da un contratto di finanziamento stipulato nell’ottobre 2008. Il debitore proponeva opposizione contestando, tra l’altro, la legittimazione attiva della società che aveva richiesto il decreto ingiuntivo, evidenziando come questa non avesse fornito prova dell’esistenza dei contratti di cessione del credito che, secondo quanto dichiarato, era stato oggetto di tre successive cessioni: la prima nel dicembre 2013, la seconda nel novembre 2015 e l’ultima nel dicembre 2016. La società opposta si costituiva in giudizio sostenendo la sufficienza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli avvisi di cessione ex art. 58 TUB per dimostrare la propria titolarità del credito. Il finanziamento originario era stato concesso per l’acquisto di un veicolo e il debitore aveva rimborsato 31 rate del piano di ammortamento prima di interrompere i pagamenti, con conseguente decadenza dal beneficio del termine dichiarata nel giugno 2012. La particolarità del caso risiede nella contestazione non tanto dell’esistenza del credito in sé, quanto della prova della sua legittima titolarità in capo alla società che aveva agito in via monitoria, a seguito della catena di cessioni intervenute.
NORMATIVA E PRECEDENTI
Il quadro normativo della vicenda ruota principalmente intorno all’art. 58 del Testo Unico Bancario (D.lgs. 385/1993) che disciplina la cessione di rapporti giuridici in blocco. Questa norma prevede una disciplina speciale e derogatoria rispetto alla regolamentazione ordinaria della cessione dei crediti contenuta negli artt. 1260 e seguenti del codice civile. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito in numerose pronunce i rapporti tra queste disposizioni. In particolare, la Corte di Cassazione ha stabilito che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevista dall’art. 58 TUB sostituisce la notificazione al debitore ceduto richiesta dall’art. 1264 c.c., ma non costituisce di per sé prova dell’esistenza della cessione. Fondamentale in materia è l’ordinanza n. 17944/2023 della Terza Sezione Civile della Cassazione, confermata dall’ordinanza n. 3405/2024, che ha definitivamente chiarito gli aspetti relativi all’onere della prova circa la titolarità attiva in capo alla parte che assume di essere cessionaria del credito. La Suprema Corte ha evidenziato come sia necessario distinguere tra la notificazione della cessione al debitore ceduto, necessaria ai fini dell’efficacia della cessione nei suoi confronti, e la prova dell’effettiva stipulazione del contratto di cessione, necessaria per dimostrare la legittimazione sostanziale ad esigere il credito. Particolarmente rilevante è anche la sentenza n. 24798/2020 che ha stabilito il principio secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito nell’operazione di cessione in blocco.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
Il Tribunale di Salerno ha accolto l’opposizione dichiarando la carenza di legittimazione attiva della società opposta. La decisione si fonda su un’approfondita analisi degli orientamenti giurisprudenziali in materia di prova della cessione dei crediti in blocco. Il giudice ha evidenziato come, nel caso di contestazione specifica dell’esistenza dei contratti di cessione, non sia sufficiente la mera produzione degli estratti delle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale, essendo necessaria una prova più rigorosa dell’effettivo trasferimento del credito. La sentenza sottolinea la distinzione tra l’efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto, per la quale è sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e la prova della titolarità del credito, che richiede la dimostrazione dell’esistenza e del contenuto dei contratti di cessione. Nel caso specifico, la società opposta non ha fornito la prova documentale dei contratti di cessione, limitandosi a produrre gli estratti delle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale che, da soli, sono stati ritenuti insufficienti. Il Tribunale ha anche escluso la possibilità di una valutazione indiziaria delle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale, non essendo emersi ulteriori elementi che potessero far presumere l’effettiva esistenza delle cessioni contestate.
ESTRATTO DELLA SENTENZA
“In definitiva, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.