Polizze vita e successione: l’esclusione dall’asse ereditario nella Sentenza del Tribunale di Velletri del 2023

Polizze vita e successione: l’esclusione dall’asse ereditario nella Sentenza del Tribunale di Velletri del 2023

Una recente sentenza del Tribunale di Velletri del 2023 affronta un tema cruciale in materia successoria: il trattamento delle polizze vita nel contesto dell’eredità. La vicenda solleva interrogativi fondamentali sulla natura giuridica di questi strumenti assicurativi e sul loro rapporto con l’asse ereditario. Le polizze vita stipulate dal defunto possono influenzare la quota di legittima degli eredi? Come si configura il diritto del beneficiario rispetto alle pretese successorie? La decisione del Tribunale offre spunti interessanti per comprendere il delicato equilibrio tra diritto delle assicurazioni e diritto successorio.

Indice

ESPOSIZIONE DEI FATTI

La controversia trae origine dal testamento olografo di L.T., pubblicato il 3 febbraio 2012, con cui il de cuius nominava erede universale la moglie M.C. L’unico bene ricadente in successione era la quota di 1/2 di un immobile.

Tuttavia, il defunto aveva anche stipulato con P.I. n. 5 polizze vita del valore di 50.000 euro ciascuna, nominando come beneficiari, per il 50% ciascuno, un nipote e la moglie.

La figlia del testatore, N.T., totalmente pretermessa dalle disposizioni testamentarie, ha citato in giudizio la madre M.C. chiedendo il riconoscimento della sua qualità di erede legittimaria e l’accertamento della lesione della sua quota di legittima.

Nel corso del giudizio, è emersa la questione del trattamento da riservare alle polizze vita ai fini della determinazione dell’asse ereditario e del calcolo della legittima.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il caso in esame coinvolge l’intersezione tra diritto successorio e diritto delle assicurazioni, in particolare per quanto riguarda il trattamento delle polizze vita.

L’articolo 1920 del codice civile disciplina l’assicurazione a favore di un terzo. Il comma 3 di tale articolo stabilisce espressamente che “Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione”.

Questa norma è stata oggetto di interpretazione da parte della giurisprudenza. In particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26606/2016, ha confermato che il beneficiario di una polizza vita acquista un diritto proprio, non soggetto alle regole della successione.

Il principio è stato ribadito in diverse pronunce, tra cui la sentenza della Cassazione n. 30562/2017, che ha chiarito come il capitale oggetto della polizza non entri a far parte dell’asse ereditario.

Questi orientamenti giurisprudenziali si basano sulla natura giuridica del contratto di assicurazione sulla vita, qualificato come contratto a favore di terzo ai sensi dell’articolo 1411 del codice civile.

Per quanto riguarda il calcolo della legittima, l’articolo 556 c.c. prevede la riunione fittizia dei beni donati e di quelli di cui è stata disposta la vocazione indiretta. Tuttavia, la giurisprudenza ha escluso che le polizze vita rientrino in questa fattispecie, proprio in virtù della loro natura di diritto autonomo del beneficiario.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Il Tribunale di Velletri, nella sua decisione, ha affrontato specificamente la questione delle polizze vita stipulate dal de cuius.

La Corte ha ribadito il principio secondo cui le polizze vita non rientrano nell’asse ereditario. Questo significa che il loro valore non viene considerato ai fini del calcolo della massa ereditaria e, di conseguenza, della quota di legittima.

Il Collegio ha sottolineato che il contratto di assicurazione sulla vita è qualificabile come contratto a favore di terzo, con la particolarità che il terzo beneficiario acquista il diritto non al momento della stipulazione del contratto, ma al momento della designazione.

Di conseguenza, a seguito della morte dell’assicurato, i beneficiari acquistano un diritto proprio all’indennizzo, non soggetto alle regole della successione legittima e non rientrante nel patrimonio ereditario del de cuius.

Questa interpretazione ha avuto un impatto significativo sulla valutazione della pretesa dell’attrice. Il Tribunale ha infatti escluso che le polizze vita potessero essere considerate per determinare l’eventuale lesione della quota di legittima.

La decisione conferma l’orientamento giurisprudenziale che tende a mantenere separati gli ambiti del diritto successorio e del diritto delle assicurazioni, riconoscendo la peculiarità e l’autonomia delle polizze vita rispetto al patrimonio ereditario.

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Per una comprensione completa della vicenda giudiziaria, ti invitiamo a proseguire con la lettura dell’estratto della sentenza e per scaricare il testo integrale PDF della sentenza.

ESTRATTO DELLA SENTENZA

“Quanto alle polizze la stessa convenuta rileva che non fanno parte dell’asse ereditario. Infatti, il contratto di assicurazione è qualificabile come contratto a favore di terzo, con la differenza che il terzo beneficiario acquisterà il diritto non al momento della stipulazione del contratto, ma nel momento della designazione. Dunque, a seguito della morte di un assicurato che aveva individuato quali beneficiari della polizza vita i propri eredi legittimi, essi acquisteranno un diritto proprio all’indennizzo e non soggetto alle regole della successione legittima, non rientrando ciò nel patrimonio ereditario del de cuius.

Va quindi chiarito che, in linea di principio, l’assicurazione sulla vita non entra nell’asse ereditario anche qualora il terzo dovesse essere un erede dello stipulante e, ai sensi dell’art. 1920 c.c., il beneficiario acquista, per il solo effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti dell’assicurazione. L’atto di designazione del beneficiario è un atto unilaterale a favore di un terzo ed è un atto tra vivi, nel senso che il beneficiario non acquista il diritto al pagamento dell’indennità a titolo di legato o di quota ereditaria, ma iure proprio, in base alla promessa fatta dall’assicuratore di pagare il capitale al momento del verificarsi dell’evento assicurato. Conseguentemente, l’obbligazione di pagamento gravante sul soggetto assicuratore discende esclusivamente dal contratto di assicurazione e dalla designazione del beneficiario, mentre la verificazione dell’evento assicurato, consistente nella dipartita dell’assicurato, rappresenta il momento di consolidamento del diritto già acquisito in precedenza.

Non cadendo in successione e non rientrando nell’asse ereditario, le polizze vita non vengono computate per formare le quote degli eredi. L’acquisizione del beneficiario di un diritto proprio derivante dal contratto di assicurazione per il caso morte, nonché la sua natura estranea al patrimonio ereditario del soggetto stipulante e delle regole di successione legittima, sono principi più volte confermati dalla giurisprudenza costante della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. Sez. II n. 26606/2016).”

(Tribunale di Velletri, Sez. I Civile, Sentenza n. 1066/2023)

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