Mutuo ipotecario come titolo esecutivo: la quietanza di erogazione è sufficiente secondo il Tribunale di Lecce (2024)

Nel panorama giuridico italiano, la questione dell’idoneità del contratto di mutuo ipotecario a fungere da valido titolo esecutivo continua a suscitare dibattiti e interpretazioni contrastanti. Una recente sentenza del Tribunale di Lecce del 2024 ha affrontato questo tema, offrendo spunti di riflessione sull’effettiva natura esecutiva di tali contratti. Quali sono i requisiti necessari affinché un mutuo ipotecario possa costituire un titolo esecutivo valido? E come si bilanciano le esigenze di tutela del creditore con quelle del debitore in questo contesto?

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Per una comprensione completa della vicenda giudiziaria, ti invitiamo a proseguire con la lettura del testo completo.

INDICE

ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda giudiziaria in esame trae origine da un’opposizione a precetto presentata da due soggetti privati nei confronti di un istituto bancario. Il caso si fonda su un contratto di mutuo fondiario stipulato il 23 giugno 2008, per un importo di 200.000 euro, garantito da ipoteca su un immobile sito in Lecce. L’istituto di credito, ritenendo inadempienti i mutuatari, aveva notificato loro un atto di precetto il 23 giugno 2021, intimando il pagamento di 230.752,32 euro, oltre interessi e spese.

Gli opponenti contestavano la legittimità del precetto, adducendo due motivi principali: in primo luogo, sostenevano l’inidoneità del contratto di mutuo a fungere da valido titolo esecutivo, in quanto, a loro avviso, si trattava di un mutuo condizionato, con erogazione delle somme subordinata alla verifica di determinate condizioni; in secondo luogo, lamentavano l’illegittimità del precetto in quanto notificato a distanza di tre anni dall’udienza in cui il Giudice dell’Esecuzione aveva fissato la vendita del compendio immobiliare oggetto di una precedente procedura esecutiva.

La banca convenuta si costituiva in giudizio, contestando le argomentazioni degli opponenti. In particolare, l’istituto di credito sosteneva che il perfezionamento del contratto di mutuo non richiedesse la materiale consegna del denaro, essendo sufficiente il conseguimento della disponibilità giuridica della somma mutuata. Inoltre, la banca evidenziava come il precetto fosse stato notificato legittimamente, in quanto la procedura esecutiva precedente non aveva ancora visto il deposito del progetto di distribuzione delle somme.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il caso in esame si inserisce nel contesto normativo delineato dagli articoli 474, 483, 566 e 596 del Codice di Procedura Civile, nonché dalla giurisprudenza consolidata in materia di contratti di mutuo e titoli esecutivi.

L’articolo 474 c.p.c. definisce i titoli esecutivi, includendo tra questi “gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli“. La questione centrale del caso riguarda proprio l’interpretazione di questa norma in relazione ai contratti di mutuo ipotecario.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte affrontato il tema della natura reale del contratto di mutuo e delle modalità di perfezionamento dello stesso. In particolare, la Corte di Cassazione ha stabilito che la traditio, elemento caratterizzante il mutuo come contratto reale, può realizzarsi anche mediante il raggiungimento dello scopo pratico del contratto (Cass. n. 9074/2001, n. 9511/2007, n. 17194/2015).

Inoltre, la Suprema Corte ha chiarito che affinché un contratto di mutuo possa fungere da titolo esecutivo ex art. 474, comma 2, n. 3 c.p.c., è necessario che abbia un contenuto descrittivo minimo idoneo a documentare in modo autosufficiente l’avvenuta erogazione della somma data a mutuo, senza ricorrere a elementi estranei al testo dell’atto.

Per quanto riguarda la possibilità per il creditore di valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata, l’articolo 483 c.p.c. offre una base normativa chiara. L’articolo 566 c.p.c., invece, disciplina l’intervento dei creditori ipotecari nelle procedure esecutive, stabilendo che questi possono intervenire per far valere il proprio diritto di prelazione fino all’udienza di approvazione del progetto di distribuzione delle somme di cui all’art. 596 c.p.c.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Il Tribunale di Lecce, nella sentenza in esame, ha rigettato l’opposizione proposta dai mutuatari, ritenendola infondata sotto entrambi i profili dedotti.

In primo luogo, il giudice ha affrontato la questione dell’idoneità del contratto di mutuo ipotecario a fungere da valido titolo esecutivo. Pur prendendo atto di un recente orientamento della Corte di Cassazione (sentenza n. 12007/2024) che richiederebbe un atto integrativo attestante l’effettivo svincolo della somma mutuata, il Tribunale ha adottato una posizione divergente. Ha ritenuto, infatti, che la presenza nel contratto di una quietanza a saldo dell’avvenuta erogazione della somma di 200.000 euro fosse sufficiente a configurare un valido titolo esecutivo.

Il giudice ha motivato questa decisione richiamando la giurisprudenza consolidata della Cassazione, secondo cui la traditio nel mutuo può realizzarsi anche mediante il raggiungimento dello scopo pratico del contratto. Nel caso specifico, il mutuatario aveva conseguito la disponibilità giuridica della somma mutuata, rilasciandone quietanza, e successivamente l’aveva riversata alla banca costituendo un deposito cauzionale infruttifero. Questo meccanismo negoziale è stato ritenuto legittimo, in quanto finalizzato a tutelare la banca nell’attesa dell’iscrizione dell’ipoteca sull’immobile concesso in garanzia.

Il Tribunale ha inoltre sottolineato come la Suprema Corte abbia già riconosciuto la natura di titolo esecutivo a un mutuo in cui coesistano la consegna del denaro e il deposito in attesa del consolidamento dell’ipoteca (Cass. Civ. n. 9229/2022, n. 38331/2021, n. 25632/2017).

Per quanto riguarda il secondo motivo di opposizione, relativo all’illegittimità dell’atto di precetto notificato a distanza di tre anni dall’udienza di fissazione della vendita del compendio immobiliare, il Tribunale lo ha respinto per diverse ragioni. In primo luogo, ha rilevato che tale eccezione non risultava essere stata proposta nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare, come invece richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25170/2018). In secondo luogo, ha ricordato che l’art. 483 c.p.c. consente al creditore di valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge. Infine, ha evidenziato che, ai sensi dell’art. 566 c.p.c., i creditori ipotecari possono intervenire per far valere il proprio diritto di prelazione fino all’udienza di approvazione del progetto di distribuzione delle somme, progetto che nel caso di specie non risultava essere stato ancora depositato.

In conclusione, il Tribunale di Lecce ha ritenuto che il contratto di mutuo in questione costituisse un valido titolo esecutivo e che l’atto di precetto fosse stato legittimamente notificato, respingendo così l’opposizione proposta dai mutuatari.

ESTRATTO DELLA SENTENZA

“Appare, infatti, priva di pregio la dedotta inidoneità del contratto di mutuo ipotecario posto alla base dell’azione esecutiva – mutuo con garanzia ipotecaria del 23/06/2008, a rogito per notar […], repertorio n.228391 e raccolta n.15740 – a fungere da valido titolo esecutivo in quanto mutuo condizionato, in forza del quale le somme sarebbero state erogate dalla banca solo a seguito della verifica delle condizioni pattuite, e non emergendo dal titolo l’immediata acquisizione da parte della mutuataria della disponibilità della somma erogata, essendo la dazione di denaro subordinata al verificarsi di una serie di condizioni nonché di alcuni adempimenti posti a carico della mutuataria stessa.

Invero, pur nella consapevolezza di quanto affermato dalla Suprema Corte con sentenza n. 12007/2024 in ordine al fatto che il contratto notarile di mutuo non è, di per sé, idoneo titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c. in quanto da solo non sufficiente a costituire fonte dell’obbligazione azionata, a meno che non venga accertata l’esistenza di un atto integrativo attestante l’effettivo svincolo della somma mutuata in favore del mutuatario che sia dotato, anch’esso, della necessaria forma solenne richiesta dall’art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata), questo giudice non la condivide, a fronte della sussistenza pacifica, nel contratto di mutuo del 23/06/2008, a rogito per notar […], repertorio n.228391 e raccolta n.15740, di una quietanza a saldo della avvenuta erogazione della somma di € 200.000,00 in favore di […] (art. 1).

[…]

In sostanza, è documentalmente provato che il mutuatario abbia rilasciato quietanza e si sia impegnata a rimborsare il capitale incrementato degli interessi secondo un certo piano di ammortamento: vi è dunque una “obbligazione di somma di denaro risultante” da atto pubblico o scrittura privata autenticata, e pertanto un valido titolo esecutivo a norma dell’art. 474 c.p.c.; ciò, a tacer del fatto che il mutuatario non solo non ha eccepito la mancata ricezione delle somme ma le ha anche in parte restituite.”

(Tribunale di Lecce, Sentenza n. 2758/2024)

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