MODELLO contratto di locazione ad uso deposito o magazzino

Modello contratto di locazione ad uso deposito o magazzino

Modello di contratto di locazione ad uso deposito o magazzino, redatto da un avvocato specializzato in locazioni immobiliari e costantemente aggiornato alle più recenti norme e orientamenti giurisprudenziali.

Questo contratto offre la massima tutela sia al locatore che al conduttore, grazie a clausole chiare, complete ed equilibrate. Include tutte le previsioni essenziali e affronta anche aspetti spesso trascurati, per prevenire controversie e assicurare un rapporto di locazione trasparente.

Scegliendo questo modello, avrete la sicurezza di un contratto di alta qualità professionale, affidabile in ogni sua parte. Un investimento sicuro per una locazione senza sorprese.


Contratto di locazione di immobile ad uso deposito o magazzino

(ai sensi dell’art. 1571 c.c.)

Tra le parti:

  • Locatore: ……………………………. , nato a ……………………………. il ……………………………. (C.F.: …………………………….), residente a ……………………………. (…………………………….), via ……………………………., [nella sua qualità di amministratore unico della società ……………………………., con sede in ……………………………. (…………………………….) , via ……………………………., C.F.: ……………………………. P. Iva: …………………………….)]
  • Conduttore: ……………………………., nato a ……………………………. il ……………………………. (C.F.: …………………………….), residente a ……………………………. (…………………………….) , v i a ……………………………., identificato mediante il seguente documento di identità …………………………….,

si conviene e si stipula quanto segue:

1. Oggetto della locazione. (art. 1571 c.c.) L’immobile concesso in locazione dalla parte locatrice alla parte conduttrice è il seguente: appartamento situato in ……………………………. (…………………………….), via ……………………………., piano ……………………………., composto da n. ……………………………. vani, oltre agli accessori seguenti: …………………………….

2. Destinazione d’uso della cosa locata. (art. 1575 n.2 c.c.) L’immobile locato è destinato all’uso di deposito. In particolare: …………………………….. È fatto divieto alla parte conduttrice di ogni altra destinazione, così come di sublocazione o cessione totale o parziale.

3. Durata della locazione. (art. 1574 c.c.) La locazione ha durata di anni ……………………………. con decorrenza dal ……………………………. e prima scadenza contrattuale al ……………………………. e si rinnoverà per eguale durata se nessuna delle parti comunicherà all’altra disdetta almeno 12 mesi prima della scadenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Consegna della cosa locata e stato dell’immobile. (art. 1575 n.1 c.c.) La parte conduttrice dichiara di aver visitato l’immobile locato e di averlo trovato in buono stato, esente da vizi o difetti ed adatto all’uso convenuto, come da separato verbale di consegna allegato al presente contratto, e di prenderlo in consegna ad ogni effetto, con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della medesimo.

5. Riconsegna della cosa locata. Clausola penale. (artt. 1590, 1591 c.c.) La parte conduttrice si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare locata, alla cessazione del contratto, nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto, provvedendo alla riconsegna delle chiavi e al ripristino dell’immobile se danneggiato. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1385 e 1591 c.c. si conviene che, in caso di ritardato rilascio, oltre al corrispettivo convenuto, la parte conduttrice corrisponderà alla parte locatrice, a titolo di penale, una somma pari alla metà di detto corrispettivo.

6. Canone mensile. Il canone mensile è pattuito in euro ……………………………. (…………………………….) da pagarsi entro il giorno ……………………………. di ogni mese, in moneta contante presso il domicilio del locatore come sopra indicato. La parte conduttrice non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta. In deroga agli artt. 1193 e 1194 c.c., l’ imputazione dei pagamenti, nel quadro dei rapporti di dare e avere tra le parti, spetterà alla parte locatrice. In caso di ritardo nei pagamenti, ferma l’applicazione della clausola risolutiva espressa convenuta tra le parti, saranno dovuti interessi nella misura del ……………………………. dalle singole scadenze.

7. Aggiornamento Istat. (art. 32 L. 392/78) Il canone sarà aggiornato annualmente, dietro richiesta da parte locatrice, nella misura del ……………………………. della variazione nell’anno precedente dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall’Istat.

8. Oneri accessori. (art. 9 L. 392/78) Sono a carico della parte conduttrice le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua, nonché dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alle forniture dei servizi comuni ed al servizio di portierato. Il pagamento di quanto sopra deve avvenire, in sede di consuntivo, entro due mesi dalla richiesta, salvo il versamento in acconto della somma mensile di euro ……………………………., da corrispondersi unitamente al canone. La parte conduttrice ha diritto di prendere visione presso il locatore dei documenti giustificativi delle spese effettuate, nonché dei criteri di ripartizione. In una con il pagamento della prima rata del canone annuale, il Conduttore verserà una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell’anno precedente. È facoltà del Locatore di stabilire che il costo del servizio di riscaldamento venga dal Conduttore direttamente corrisposto alla ditta assuntrice del servizio stesso.

9. Manutenzione e riparazioni. (artt. 1576, 1609, 1583, 1584 c.c.) La manutenzione ordinaria di cui agli artt. 1576 e 1609 c.c. è a carico della parte conduttrice. La parte locatrice potrà sostituirsi alla parte conduttrice con diritto al rimborso del relativo costo entro trenta giorni dalla richiesta. In deroga all’art. 1584 c.c. la parte locatrice potrà effettuare nell’immobile locato riparazioni anche non urgenti senza che alcun diritto sorga in favore della parte conduttrice, anche in caso di durata delle riparazioni superiore a venti giorni.

10. Recesso del conduttore. (art. 27 L. 392/78) Il conduttore ha diritto di recesso in qualsiasi momento con preavviso di mesi sei da comunicare al locatore con lettera raccomandata a.r.

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