Licenziamento per motivi economici: guida completa

Licenziamento per motivi economici: guida completa

Introduzione

Il licenziamento per motivi economici (cd. giustificato motivo oggettivo) è una forma di conclusione del rapporto di lavoro che può essere utilizzata dal datore di lavoro per ragioni legate al riassetto organizzativo dell’azienda. Questa tipologia di licenziamento è disciplinata dall’articolo 3 della Legge 604/1966, che prevede che il licenziamento sia legittimo solo se giustificato da ragioni oggettive, non dipendenti dalla volontà del lavoratore.

articolo 3 della Legge 604/1966,

“Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”

Interpretazione giurisprudenziale

La giurisprudenza ha stabilito che il licenziamento per motivi economici è legittimo anche in assenza di un andamento economico significativamente negativo, purché vi siano ragioni legate all’efficienza gestionale o all’organizzazione del lavoro. Ad esempio, la Cassazione ha considerato legittimo il licenziamento per motivi economici di un dipendente la cui posizione è stata sostituita da un robot, anche se l’azienda non era in crisi.

Ragioni che giustificano un licenziamento economico

Le ragioni che giustificano un licenziamento economico sono molteplici e possono includere:

  • Calo del lavoro o del volume d’affari
  • Cessazione dell’attività produttiva o fallimento dell’azienda
  • Riorganizzazione del reparto o soppressione del posto di lavoro
  • Introduzione di nuove tecnologie
  • Miglioramento dell’efficienza gestionale

preavviso nel licenziamento economico

Il licenziamento per motivi economici deve essere comunicato per iscritto al lavoratore e deve includere i motivi che lo hanno reso necessario. Il lavoratore ha diritto a un periodo di preavviso, che varia a seconda dell’anzianità di servizio.

Licenziamento per crisi aziendale

Il licenziamento per crisi aziendale è una forma particolare di licenziamento per motivi economici, che si verifica quando l’azienda è in una situazione di difficoltà economica. In questi casi, il licenziamento è legittimo solo se l’azienda dimostra che la crisi è reale e che il licenziamento è necessario per salvaguardare l’azienda.

Diritto di impugnazione

In caso di licenziamenti gravi, il lavoratore può impugnare il recesso entro 60 giorni (art. 6 Legge 604/1966).

La scelta di ridurre il personale impiegatizio aziendale attraverso la soppressione del posto di lavoro del lavoratore, con assegnazione delle relative mansioni ad altre unità, rientra nella scelta aziendale, insindacabile e garantita dall’art. 41 Cost., restando, però, rimessa al controllo giudiziale la verifica della veridicità del ridimensionamento e del nesso causale tra la ragione addotta a fondamento della soppressione del posto di lavoro e il dipendente licenziato e, quindi, sostanzialmente la non pretestuosità della scelta organizzativa.

In via generale, ai fini della legittimità licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo riguardante la soppressione del posto di lavoro, la L. n. 604 del 1966, art. 3, richiede:

  1. la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente;
  2. la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali diretti ad incidere sulla struttura e sull’organizzazione dell’impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad un incremento di redditività;
  3. l’impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse (c.d. repêchage), elemento che trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore.

L’onere probatorio in ordine alla sussistenza dei richiamati presupposti è esclusivamente a carico del datore di lavoro, restando invece escluso che sul lavoratore debba incombere un onere di allegazione dei posti assegnabili (da ultimo, Cass. n. 24882 del 2018).

In altri termini, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, deve provarsi, per la legittimità del recesso, che le addotte ragioni inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro causalmente determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo derivante proprio dalla soppressione di un’individuata posizione lavorativa; laddove, però, il Giudice accerti in concreto l’inesistenza della ragione organizzativa o produttiva, il licenziamento sarà da considerarsi ingiustificato per la mancanza di veridicità o pretestuosità della causale addotta (Cass., n. 10699/2017). È quindi necessario che le ragioni inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di un’individuata posizione lavorativa (Cass. n. 25201 del 2017).

Conclusione

Il licenziamento per motivi economici è una forma di licenziamento che può avere un impatto significativo sulla vita del lavoratore. È importante conoscere i propri diritti e le proprie possibilità in caso di licenziamento per motivi economici.

Se sei un lavoratore che sta affrontando un licenziamento per motivi economici, è fondamentale consultare un esperto in diritto del lavoro. Lo Studio Legale Montinaro è specializzato nella difesa dei lavoratori. Contattaci per una consulenza dettagliata e personalizzata.

Avv. Cosimo Montinaro

(avvocato del lavoro)

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