Una significativa pronuncia del Tribunale di Pesaro ha stabilito l’illegittimità di un licenziamento per giusta causa inflitto a un dipendente con quindici anni di anzianità di servizio, ritenendo sproporzionata la sanzione espulsiva rispetto alla condotta contestata. Il caso riguarda un operaio addetto alla manutenzione di cassonetti e isole ecologiche che aveva utilizzato mezzi aziendali per svolgere piccoli favori a terzi durante l’orario di lavoro, ricevendo in cambio modiche quantità di vongole. Il Tribunale, pur riconoscendo la rilevanza disciplinare del comportamento, ha ritenuto che non sussistessero gli estremi per la massima sanzione disciplinare, anche considerando che una precedente violazione più grave era stata punita con la sola sospensione dal servizio. La decisione si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il recesso dal rapporto di lavoro non può mai configurarsi come conseguenza automatica dell’inadempimento, anche quando quest’ultimo sia considerato dalla contrattazione collettiva potenzialmente idoneo a determinare la risoluzione del rapporto.
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Indice
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
Il caso prende avvio dal licenziamento per giusta causa intimato l’8-16 agosto 2023 a un dipendente con quindici anni di anzianità di servizio, che lavorava come operaio addetto alla manutenzione di cassonetti e isole ecologiche. La vicenda si sviluppa attraverso due distinte contestazioni disciplinari: la prima, datata 7 luglio 2023, riguardava un presunto uso improprio dei mezzi aziendali avvenuto l’11 marzo 2023, consistente nel prelievo di bidoni industriali contenenti vernici dalla zona porto alla zona industriale di Bellocchi. Per tale condotta, l’azienda aveva irrogato una sanzione della sospensione dal servizio per 10 giorni. La seconda contestazione, del 28 luglio 2023, concerneva spostamenti non autorizzati e attività svolte in favore di terzi durante l’orario di lavoro. In particolare, emergevano 19 tragitti effettuati con il mezzo aziendale, con soste in determinate aree, e lo svolgimento di attività non autorizzate in cambio di modiche quantità di vongole. Il dipendente aveva ammesso di aver occasionalmente svolto piccoli favori per amici e conoscenti, pur sostenendo che tali attività fossero marginali e non in conflitto con gli interessi aziendali. Inoltre, svolgeva un secondo lavoro presso una cooperativa di Ancona, circostanza che risultava nota e tacitamente autorizzata dalla precedente dirigenza aziendale.
NORMATIVA E PRECEDENTI
La decisione si fonda su consolidati principi giurisprudenziali in materia di licenziamento disciplinare e proporzionalità della sanzione. In particolare, viene richiamata la sentenza della Cassazione n. 7467/2023, che ha stabilito il principio secondo cui la tempestività della contestazione disciplinare va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell’infrazione, ma con riguardo all’epoca in cui ne abbia acquisito piena conoscenza. Viene inoltre citata la sentenza della Cassazione n. 22162/2009 in tema di recidiva disciplinare, che chiarisce come questa presupponga non solo la reiterazione del fatto illecito, ma che ciò avvenga dopo la contestazione formale della precedente infrazione. Di particolare rilevanza è anche il richiamo all’art. 3, primo comma del d.lgs. 23/2015, che disciplina il regime sanzionatorio in caso di licenziamento illegittimo per giusta causa. La decisione si basa inoltre sui criteri di commisurazione dell’indennità risarcitoria stabiliti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018, che ha introdotto parametri più articolati rispetto al mero criterio dell’anzianità di servizio, includendo anche le dimensioni dell’impresa e altre circostanze del caso concreto.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
Il Tribunale di Pesaro ha accolto parzialmente il ricorso del lavoratore, ritenendo il licenziamento una sanzione sproporzionata rispetto all’inadempimento accertato. L’analisi del giudice si è concentrata su diversi aspetti chiave della vicenda. In primo luogo, è stata esclusa la rilevanza dell’attività lavorativa svolta per la ditta di Ancona, in quanto risultava essere stata tacitamente autorizzata dalla precedente dirigenza. Riguardo ai tragitti contestati, il Tribunale ha rilevato che non vi fossero elementi sufficienti per affermare che fossero tutti finalizzati ad attività irregolari, considerando che il dipendente svolgeva abitualmente interventi di manutenzione su isole ecologiche di propria iniziativa. Il giudice ha ritenuto provato che il lavoratore si fosse recato occasionalmente presso terzi per svolgere piccoli favori in cambio di modeste quantità di vongole, ma ha valutato che tale condotta, pur censurabile, non fosse di gravità tale da giustificare il recesso in tronco dal rapporto di lavoro, anche considerando che una precedente violazione più grave era stata sanzionata solo con la sospensione.
ESTRATTO DELLA SENTENZA
“In sostanza il ricorrente, in relazione alla seconda contestazione, ha ammesso che quei tragitti presso la società erano finalizzati ‘solo’ a fare favori ad amici e conoscenti in cambio di piccole quantità di vongole e che in tali occasioni faceva anche attività di manutenzione delle isole ecologiche presenti in zona.