L’Amministrazione di Sostegno in Italia: Normative e Procedura

L’Amministrazione di Sostegno in Italia: Normative e Procedura

L’amministrazione di sostegno è un importante strumento giuridico finalizzato a fornire assistenza a persone che, a causa di infermità o menomazione fisica o psichica, sono incapaci di provvedere ai propri interessi. Questo istituto, disciplinato nell’ordinamento giuridico italiano, offre una protezione flessibile ed adattabile alle esigenze specifiche del soggetto amministrato. In questo articolo, esamineremo i presupposti e la procedura per l’apertura dell’amministrazione di sostegno, facendo riferimento ai relativi riferimenti normativi.

Presupposti per l’apertura dell’amministrazione di sostegno

L’amministrazione di sostegno si apre mediante un decreto motivato del giudice tutelare (art. 404 c.c.). Perché questa procedura venga avviata, devono essere presenti due presupposti:

Presupposto oggettivo: Infermità o menomazione fisica o psichica (art. 404 c.c.) Il primo presupposto richiede che la persona in questione sia affetta da un’infermità o menomazione fisica o psichica. Questo non implica necessariamente una grave malattia, ma può comprendere anche situazioni in cui la persona ha limitazioni nel suo benessere fisico o mentale.

Presupposto soggettivo: Impossibilità di provvedere ai propri interessi (art. 404 c.c.) Il secondo presupposto richiede che a causa dell’infermità o menomazione, il soggetto sia incapace di provvedere ai propri interessi, compresi quelli non patrimoniali. Questo implica che la persona è in una situazione in cui non può gestire autonomamente aspetti della propria vita.

È importante notare che l’infermità o la menomazione non deve necessariamente essere totale o permanente. L’amministrazione di sostegno può essere aperta anche per situazioni temporanee o menomazioni che coinvolgono solo alcune sfere della personalità del soggetto.

Inoltre, il giudice può decidere di aprire un’amministrazione di sostegno anche in presenza di un’abituale infermità di mente, ma solo se questa forma di protezione è considerata più adatta rispetto all’interdizione, garantendo comunque la massima protezione dell’incapace.

L’apertura dell’amministrazione di sostegno per i maggiorenni

L’amministrazione di sostegno è aperta di regola solo nei confronti dei maggiorenni, essendo il minorenne già tutelato in quanto tale. Tuttavia, il decreto di apertura può essere emesso nell’ultimo anno della minore età dell’interessato, diventando esecutivo solo al compimento del diciottesimo anno (art. 405, comma 2, c.c.).

Chi può promuovere il procedimento di amministrazione di sostegno?

Il procedimento di amministrazione di sostegno può essere avviato da diverse figure:

  • Lo stesso beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato (art. 406, comma 1, c.c.).
  • Il coniuge.
  • La persona stabilmente convivente.
  • I parenti entro il quarto grado.
  • Gli affini entro il secondo grado.
  • Il tutore o il curatore.
  • Il pubblico ministero (art. 406, comma 3, c.c.).

Anche i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente coinvolti nella cura della persona possono avviare il procedimento.

L’audizione personale dell’interessato

Una fase centrale del procedimento di amministrazione di sostegno è l’audizione personale dell’interessato da parte del giudice (art. 407, comma 2, c.c.). Questo passaggio è fondamentale poiché il giudice deve tenere conto non solo dei bisogni ma anche delle richieste della persona interessata, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione.

Effetti dell’amministrazione di sostegno

Gli effetti dell’amministrazione di sostegno iniziano a decorrere dal deposito del decreto di apertura emesso dal giudice tutelare (art. 405, comma 1, c.c.). Questo provvedimento è annotato nel registro delle amministrazioni di sostegno e comunicato all’ufficiale di stato civile, il quale lo annota in margine all’atto di nascita del beneficiario entro dieci giorni dalla comunicazione (art. 405, comma 7, c.c.).

A differenza dell’interdizione e dell’inabilitazione, in cui gli effetti sono predeterminati dalla legge, nell’amministrazione di sostegno, gli effetti sono determinati caso per caso dal provvedimento del giudice tutelare (art. 405, comma 5, c.c.). Inoltre, il giudice può modificarli o integrarli in qualsiasi momento, garantendo così una maggiore flessibilità nell’assistenza.

Nomina dell’amministratore di sostegno

L’amministratore di sostegno è nominato dal giudice tutelare. In alcuni casi, il beneficiario può designare l’amministratore mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata in previsione della propria possibile futura incapacità (art. 408, comma 1, c.c.). In mancanza di tale designazione o in presenza di gravi motivi, il giudice può scegliere l’amministratore tra diverse categorie di persone, con l’obiettivo di garantire la migliore cura ed interessi del beneficiario.

Poteri dell’amministratore di sostegno

Il giudice tutelare, al momento della nomina dell’amministratore di sostegno, indica gli atti che quest’ultimo può compiere in nome e per conto del beneficiario. L’amministratore acquisisce il potere di agire al posto del beneficiario, il quale perde la capacità di compiere personalmente tali atti. Inoltre, il giudice può stabilire gli atti che richiedono il consenso dell’amministratore, garantendo così l’assistenza al beneficiario. In entrambi i casi, è fondamentale che il giudice tenga conto delle specifiche esigenze della persona assistita e miri a limitare il più possibile la capacità di agire del beneficiario in modo da salvaguardarne l’autodeterminazione.

Annullabilità degli atti compiuti in violazione delle disposizioni (art. 412, comma 1, c.c.)

Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge o in eccesso rispetto ai poteri conferitigli dal giudice sono annullabili. Possono richiedere l’annullamento degli atti l’amministratore di sostegno stesso, il pubblico ministero, il beneficiario o i suoi eredi o aventi causa.

Conclusioni

L’amministrazione di sostegno è un importante strumento giuridico che offre una protezione mirata alle persone incapaci di provvedere ai propri interessi a causa di infermità o menomazione fisica o psichica. Questo strumento è stato accolto positivamente nell’ordinamento giuridico italiano, e vi sono state richieste di ulteriori interventi normativi per potenziarne l’efficacia e l’applicazione. Nell’ambito giuridico, questa procedura è stata supportata da norme come l’art. 404 c.c., che stabilisce i presupposti, e dall’art. 412, comma 1, c.c., che regola l’annullabilità degli atti. Inoltre, la giurisprudenza ha fornito orientamenti importanti, come la sentenza Cass. 28 febbraio 2018, n. 4709, che ha contribuito a chiarire i requisiti necessari per l’apertura dell’amministrazione di sostegno.

Avv. Cosimo Montinaro

Contatta lo Studio per fissare un appuntamento

.

error: Contenuto protetto!
Torna in alto
ChiamaWhatsapp