La mancata notifica dell’avviso ex art. 543 c.p.c. comporta l’inefficacia del pignoramento

La mancata notifica dell’avviso ex art. 543 c.p.c. comporta l’inefficacia del pignoramento

Nel complesso scenario processuale, la gestione delle formalità può rivelarsi un’ardua sfida per gli operatori del diritto. Una sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha gettato luce sull’importanza cruciale di un adempimento apparentemente banale: la notifica dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo nel pignoramento presso terzi. Questo provvedimento giudiziario ha sollevato interrogativi fondamentali sulla natura perentoria di tale obbligo e sulle conseguenze processuali derivanti dalla sua inosservanza. Quali sono le implicazioni pratiche di questa decisione per gli avvocati e i loro clienti? Quali lezioni possiamo trarre da questa sentenza per evitare pericolose trappole procedurali? Scoprilo leggendo questo approfondimento…

Indice

  1. Esposizione dei Fatti di Causa
  2. Normativa e Precedenti Giurisprudenziali Applicati
  3. Decisione del Caso e Analisi della Sentenza
  4. Massima Risolutiva della Sentenza
  5. Implicazioni Pratiche della Sentenza

Esposizione dei Fatti di Causa

Nel caso esaminato, una creditrice aveva interposto reclamo avverso l’ordinanza del Giudice dell’espropriazione mobiliare presso terzi, la quale dichiarava estinto il processo per il mancato deposito, entro la data dell’udienza indicata in citazione, dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo. La creditrice aveva sostenuto di aver provveduto alla notifica dell’avviso in data 9 novembre 2022 e al deposito nel fascicolo in data 18 novembre 2022, poiché solo in data 17 novembre 2022, alle ore 20.07, aveva ricevuto dall’U.N.E.P. comunicazione dell’avviso di disponibilità dell’atto notificato.

Normativa e Precedenti Giurisprudenziali Applicati

Il Tribunale ha analizzato l’art. 543, comma 5, c.p.c., che richiede al creditore di notificare e depositare l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento. Inoltre, ha esaminato i principi giurisprudenziali sulla scissione soggettiva degli effetti della notificazione e sull’istituto della rimessione in termini ai sensi dell’art. 153, comma 2, c.p.c.

Decisione del Caso e Analisi della Sentenza

Il Tribunale ha rigettato il reclamo della creditrice, affermando che la norma dell’art. 543, comma 5, c.p.c. ha natura perentoria. L’inosservanza del termine per notificare e depositare l’avviso comporta l’inefficacia del pignoramento. Il Collegio ha evidenziato che la disposizione indica un unico termine, avente natura perentoria, per notificare “e” depositare l’avviso, costituito dalla data dell’udienza indicata nel pignoramento.

Inoltre, il Tribunale ha sottolineato che l’individuazione dell’udienza di comparizione è rimessa a una scelta del creditore procedente, il quale ha l’onere di indicare una data che gli consenta di attivarsi con solerzia e portare a compimento l’attività processuale richiesta, senza incorrere in decadenza.

Massima Risolutiva della Sentenza

La norma di cui all’art. 543, comma 5, c.p.c., che impone al creditore di notificare e depositare l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, ha natura perentoria, con la conseguenza che l’inosservanza di tale termine comporta l’inefficacia del pignoramento stesso” (Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza n. 96 del 03/02/2023)

Implicazioni Pratiche della Sentenza

Questa sentenza ha importanti implicazioni pratiche per gli avvocati e i loro clienti. Innanzitutto, sottolinea l’importanza di rispettare rigorosamente i termini perentori previsti dal codice di procedura civile, pena l’inefficacia degli atti processuali e potenziali conseguenze negative per la tutela dei diritti dei propri assistiti.

Inoltre, la decisione evidenzia la necessità di prestare particolare attenzione nella gestione delle formalità processuali, evitando di sottovalutare adempimenti apparentemente secondari come la notifica e il deposito dell’avviso di iscrizione a ruolo.

Infine, la sentenza suggerisce che, in caso di ritardi imputabili a terzi (ad esempio, l’Ufficiale giudiziario), gli avvocati dovrebbero prontamente valutare la possibilità di richiedere la rimessione in termini ai sensi dell’art. 153, comma 2, c.p.c., al fine di evitare le conseguenze negative derivanti dall’inosservanza dei termini perentori.

In conclusione, questa decisione ribadisce l’importanza di un approccio meticoloso e diligente nella gestione delle formalità processuali, al fine di garantire una tutela efficace dei diritti dei propri clienti e prevenire possibili insidie procedurali.

Avv. Cosimo Montinaro

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