La legittimità della capitalizzazione degli interessi nei contratti bancari: nuovi orientamenti del Tribunale di Lecce

Nel complesso panorama dei rapporti bancari, la questione della legittimità delle clausole contrattuali relative alla capitalizzazione degli interessi e all’applicazione di commissioni continua ad essere oggetto di dibattito e contenzioso. Una recente sentenza del Tribunale di Lecce del 2024 affronta in modo articolato diverse problematiche legate ai contratti di conto corrente, offrendo importanti spunti interpretativi. Quali sono i requisiti essenziali per la validità delle clausole anatocistiche? Come si valuta la legittimità delle commissioni applicate dalle banche? Quali criteri devono essere seguiti per quantificare correttamente il rapporto dare/avere tra istituto di credito e correntista?

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Per una comprensione completa della vicenda giudiziaria, ti invitiamo a proseguire con la lettura del testo completo.

INDICE

ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda trae origine da un’azione promossa dalla società 2 nei confronti della Banca Popolare Pugliese. La società attrice esponeva di aver acquisito, tramite cessione di ramo d’azienda avvenuta nel 2016, un rapporto bancario originariamente intestato alla società cedente. Tale rapporto, iniziato nel 1988 come apertura di credito su conto corrente, era stato oggetto di vari “giroconti” fino a confluire nel conto corrente n. 0550001420, estinto con saldo zero nell’ottobre 2016.

La società attrice lamentava che, dall’analisi del rapporto bancario, emergeva l’applicazione di interessi ultralegali, commissioni e competenze varie capitalizzate illegittimamente dalla banca. Sulla base di una consulenza tecnica, la società quantificava in € 51.215,83 il credito vantato nei confronti dell’istituto bancario.

Le contestazioni mosse alla banca riguardavano molteplici aspetti: l’illegittima applicazione di tassi ultralegali, l’esercizio dello ius variandi nella determinazione delle condizioni economiche, la capitalizzazione trimestrale degli interessi, l’applicazione della commissione di massimo scoperto, l’illegittimo “gioco delle valute“, l’addebito di spese non pattuite e la violazione della normativa antiusura.

La banca convenuta si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della società attrice e la prescrizione del diritto. Nel merito, contestava le argomentazioni avversarie sostenendo la legittimità delle proprie condotte.

NORMATIVA E PRECEDENTI

La questione centrale affrontata dalla sentenza riguarda la legittimità della capitalizzazione degli interessi nei contratti bancari, tema oggetto di un’evoluzione normativa e giurisprudenziale significativa negli ultimi decenni.

Il punto di svolta si è avuto nel 1999, quando la Corte di Cassazione ha sancito la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi a favore della banca, in quanto basate su un mero uso negoziale non idoneo a derogare al disposto dell’art. 1283 c.c.

A seguito di questo revirement giurisprudenziale, il legislatore è intervenuto con il D.Lgs. n. 342/1999, che ha modificato l’art. 120 del Testo Unico Bancario, demandando al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi nelle operazioni bancarie. La delibera CICR del 9 febbraio 2000 ha quindi introdotto il principio della pari periodicità nel conteggio degli interessi attivi e passivi.

Per i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della delibera CICR (22 aprile 2000), l’art. 6 stabilisce che le clausole di capitalizzazione degli interessi devono essere specificamente approvate per iscritto. Per i contratti preesistenti, l’art. 7 prevedeva un regime transitorio di adeguamento.

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