La girata nella cambiale: un approfondimento legale

La girata nella cambiale: un approfondimento legale

Introduzione

La cambiale, come titolo all’ordine, offre la possibilità di trasferire i propri diritti attraverso un atto noto come girata. In questo articolo, esploreremo il concetto di girata, le sue caratteristiche e le implicazioni giuridiche secondo le normative vigenti (art. 17, comma 1, L. camb.).

La Natura Giuridica della Girata

La girata rappresenta un negozio unilaterale con il quale la cambiale viene trasferita. Contrariamente alla dichiarazione del traente o dell’emittente, le condizioni apposte alla girata non la invalidano, rendendo qualsiasi condizione subordinata all’efficacia della girata non scritta (art. 16, comma 1, L. camb.).

Tipologie di Girata

Esistono due tipi principali di girata: la girata piena e la girata in bianco. La prima contiene l’indicazione del giratario, mentre la seconda è costituita solo dalla firma del girante (art. 17, comma 2, L. camb.). La girata in bianco offre al giratario diverse opzioni, come riempirla con il proprio nome o girarla nuovamente in bianco.

Regole di Circolazione

Il trasferimento mediante girata rappresenta il modo normale di circolazione della cambiale. Tuttavia, il traente ha il potere di vietare la girata, limitando il trasferimento del titolo e riservandosi il diritto di opporre eccezioni ai successivi portatori della cambiale (art. 19, comma 2, L. camb.).

Differenza tra Girata e Cessione

La differenza tra girata e cessione risiede nel diritto acquisito dal giratario. Mentre il cessionario ottiene lo stesso diritto del cedente, il giratario acquista un diritto autonomo, immune dai vizi del diritto del girante. Questa distinzione è cruciale per comprendere le responsabilità e i vantaggi di ciascuna parte coinvolta.

Legittimazione del Portatore

La legittimazione del portatore, attribuendo i poteri per esercitare i diritti dalla cambiale, si basa sul possesso del titolo e sulla presenza della girata (Cass. 10 gennaio 2012, n. 63). La regolarità delle girate è essenziale, richiedendo una serie continua nel caso di più girate.

Figure Particolari di Girata

Esistono figure particolari di girata, tra cui la “girata per incasso” che investe il giratario del potere di rappresentanza del girante, e la “girata a titolo di pegno” che attribuisce al giratario un diritto di pegno sulla cambiale.

Simulazione e Girata

La girata, essendo un atto unilaterale non ricettizio, non ammette la simulazione. Tuttavia, è possibile simulare il rapporto sottostante alla girata, opponibile a coloro che hanno partecipato all’accordo simulatorio (art. 1414 c.c.).

Conclusione

In conclusione, la girata rappresenta un elemento chiave nella circolazione delle cambiali, offrendo vantaggi e responsabilità sia al girante che al giratario. La comprensione accurata di questo processo è essenziale per navigare nel complesso mondo delle transazioni finanziarie.

Avv. Cosimo Montinaro

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