Irretroattività della legge: principio e eccezioni

Irretroattività della legge: principio e eccezioni

Introduzione

Una norma giuridica ricollega al verificarsi di una data fattispecie (ossia di un fatto o di una serie di fatti) una certa conseguenza giuridica (quale, ad esempio, l’acquisto o la perdita di un diritto, il sorgere o l’estinguersi di un obbligo, la soggezione ad una sanzione, ecc.). La fattispecie, descritta in astratto dalla norma, determina la conseguenza giuridica ivi prevista quando si verificano in concreto i fatti astrattamente previsti da quella norma.

È logico, quindi, che, quanto meno di regola, la norma si applichi alla fattispecie in essa descritta (in astratto) che si verifica (in concreto) successivamente all’entrata in vigore della norma stessa. E difatti l’art. 11, comma 1, delle preleggi stabilisce che «La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo».

Si dice, invece, retroattiva una norma la quale attribuisca conseguenze giuridiche a fattispecie (concrete) verificatesi in momenti anteriori alla sua entrata in vigore.

Il principio di irretroattività della legge

La irretroattività della legge deve considerarsi principio di civiltà giuridica, in quanto posto a presidio della certezza del diritto e a garanzia dei consociati, la cui condotta non può essere valutata in base a regole introdotte ex post facto.

Tuttavia, nel nostro ordinamento, soltanto la norma incriminatrice penale non può in alcun caso essere retroattiva: «nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato» (art. 2 c.p., principio elevato a rango di disposizione costituzionale dall’art. 25, comma 2, Cost.; lo stesso principio è affermato in materia di sanzioni amministrative dall’art. 1 della L. 24 novembre 1981, n. 689).

La retroattività delle leggi di ambito privatistico non è invece in assoluto preclusa; al riguardo si è espressa in più occasioni la Corte costituzionale, ritenendo giustificata l’efficacia retroattiva della norma solo se motivata dall’esigenza di tutelare diritti e beni di rilievo costituzionale o tutelati dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Corte cost. 28 novembre 2012, n. 264), e purché non abbia l’effetto di produrre ingiustificate disparità di trattamento o la lesione di legittimi affidamenti (Corte cost. 5 aprile 2012, n. 78; Corte cost. 26 gennaio 2012, n. 15).

Le eccezioni al principio di irretroattività

In deroga al principio di irretroattività, possono essere previste delle eccezioni, che si possono ricondurre alle seguenti categorie:

  • Le leggi interpretative: sono leggi emanate per chiarire il significato di norme antecedenti e che, quindi, si applicano a tutti i fatti regolati da queste ultime, quand’anche anteriori alla emanazione della legge interpretativa.
  • Le leggi penali favorevoli: sono leggi che prevedono una pena meno grave di quella prevista dalla legge precedente per un determinato reato. In questo caso, la legge più favorevole si applica anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore.
  • Le leggi che stabiliscono nuovi diritti: sono leggi che attribuiscono nuovi diritti soggettivi ai consociati. In questo caso, la legge si applica anche ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, in quanto la nuova norma non fa altro che riconoscere un diritto che già esisteva in astratto, ma non era ancora stato espressamente previsto.

L’efficacia retroattiva delle leggi e le controversie pendenti

Se la norma ha efficacia retroattiva, essa si applica anche alla risoluzione delle controversie che siano ancora pendenti al momento della sua entrata in vigore (al riguardo si usa l’espressione ius superveniens).

Vengono invece, salva diversa disposizione legislativa, rispettati gli effetti delle sentenze già passate in giudicato.

Conclusione

Il principio di irretroattività della legge è un principio fondamentale dell’ordinamento giuridico italiano, che tutela la certezza del diritto e i diritti dei consociati.

Tuttavia, sono previste delle eccezioni a questo principio, che si giustificano in presenza di esigenze di tutela di diritti e beni di rilievo costituzionale o di necessità di assicurare la migliore attuazione del diritto.

Avv. Cosimo Montinaro

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