Irreperibilità destinatario: il Messo deve attestare la ricerca nella relata

Irreperibilità destinatario: il Messo deve attestare la ricerca nella relata

La Cassazione ha stabilito che la notificazione di un atto tributario al destinatario irreperibile, ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, è ritualmente eseguita solo se il messo notificatore ha effettuato ricerche nel Comune di domicilio fiscale del contribuente e ha attestato le stesse nella relata.

Introduzione

La notificazione di un atto tributario al destinatario irreperibile è una procedura complessa, che deve essere eseguita secondo precise regole. In particolare, l’art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973 prevede che, in caso di irreperibilità assoluta del contribuente, l’atto da notificare sia depositato presso la casa comunale, con affissione di avviso, in busta chiusa e sigillata, all’albo del comune.

La sentenza della Cassazione n. 7994/2023 ha chiarito che, per la validità di questa procedura, è necessario che il messo notificatore attesti nella relata le ricerche che ha effettuato nel Comune di domicilio fiscale del contribuente.

la sentenza

La sentenza in esame ha avuto origine da un ricorso presentato da una contribuente contro una cartella di pagamento notificata dall’Agenzia delle Entrate. La contribuente contestava la validità della notifica, sostenendo che il messo notificatore non aveva effettuato le ricerche necessarie per verificare se il contribuente fosse effettivamente irreperibile nel Comune di domicilio fiscale.

La Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che la relata di notifica non conteneva alcuna attestazione delle ricerche effettuate dal messo notificatore. In particolare, la relata si limitava a riportare la dicitura “irreperibile”, senza indicare se il messo notificatore si fosse recato all’indirizzo del contribuente, se avesse chiesto informazioni ai vicini o se avesse eseguito altre attività di ricerca.

La Cassazione ha quindi affermato che la notificazione di un atto tributario al destinatario irreperibile, ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973, è ritualmente eseguita solo se il messo notificatore ha effettuato ricerche nel Comune di domicilio fiscale del contribuente e ha attestato le stesse nella relata.

La sentenza in esame è importante perché chiarisce un aspetto fondamentale della procedura di notifica degli atti tributari al destinatario irreperibile. In particolare, la sentenza stabilisce che il messo notificatore non può limitarsi ad attestare l’irreperibilità del contribuente, ma deve anche indicare le attività di ricerca che ha effettivamente effettuato.

massima

Cassazione, Sez. V, Ordinanza, 20/03/2023, n. 7994

La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. solo ove sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto, mentre va effettuata ex art. 60, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune del domicilio fiscale”.

Conclusione

La sentenza della Cassazione n. 7994/2023 ha importanti implicazioni pratiche per gli uffici tributari. In particolare, gli uffici tributari devono prestare particolare attenzione alle attività di ricerca che i messi notificatori devono effettuare in caso di irreperibilità del destinatario. In mancanza di tali attestazioni, la notifica potrebbe essere invalidata dal giudice.

Avv. Cosimo Montinaro

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