Inammissibile l’azione ex art. 141 CdA per danni iure proprio ai congiunti del terzo trasportato deceduto – Tribunale Lecce 2024

Una recente sentenza del Tribunale di Lecce ha affrontato un caso di notevole rilevanza giuridica riguardante l’applicabilità dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni in materia di risarcimento danni per sinistri stradali. La pronuncia solleva un interrogativo fondamentale: in che misura la tutela rafforzata prevista per il terzo trasportato si estende ai suoi congiunti in caso di decesso? La decisione del Tribunale pugliese, allineandosi a un recente orientamento della Cassazione, offre spunti di riflessione cruciali per gli operatori del diritto e per chiunque si trovi coinvolto in simili situazioni.

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Per una comprensione completa della vicenda giudiziaria, ti invitiamo a proseguire con la lettura del testo completo.

INDICE

ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda giudiziaria in esame trae origine da un tragico incidente stradale avvenuto a Taurisano il 14 settembre 2018, alle ore 5:45. Il sinistro ha visto coinvolti due veicoli: una Mercedes, sulla quale viaggiava la vittima in qualità di terzo trasportato, e un autocarro Volvo. Secondo la ricostruzione degli eventi, l’autocarro, omettendo di arrestarsi al segnale di stop, ha impegnato via San Donato, collidendo violentemente con la Mercedes che sopraggiungeva all’incrocio con via Santa Teresa.

L’impatto si è rivelato fatale per il passeggero della Mercedes, deceduto a seguito delle lesioni riportate. I congiunti della vittima, agendo sia in proprio che in qualità di eredi, hanno intentato un’azione legale nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo Mercedes. La domanda risarcitoria mirava al ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti iure proprio, detratta la somma già ricevuta in acconto.

La peculiarità del caso risiede nella scelta degli attori di fondare la propria pretesa sull’art. 141 del Codice delle Assicurazioni, una norma che prevede una tutela rafforzata per il terzo trasportato in caso di sinistro stradale. Questa strategia processuale ha sollevato questioni giuridiche di primaria importanza, costringendo il Tribunale a confrontarsi con l’interpretazione e l’ambito di applicazione di tale disposizione.

La compagnia assicuratrice convenuta si è costituita in giudizio sollevando diverse eccezioni preliminari. In primo luogo, ha contestato la propria legittimazione passiva, sostenendo l’inapplicabilità dell’art. 141 C.d.A. nei casi in cui sia provata la responsabilità esclusiva del conducente antagonista. Inoltre, ha eccepito l’improponibilità della domanda risarcitoria iure proprio ai sensi del medesimo articolo e l’improcedibilità per mancata citazione del responsabile civile.

Il contraddittorio è stato successivamente integrato con la costituzione in giudizio della proprietaria del veicolo Mercedes. Quest’ultima ha sollevato anch’essa eccezioni preliminari, in particolare contestando l’ammissibilità dell’azione giudiziaria alla luce di recenti orientamenti giurisprudenziali che escluderebbero la possibilità di agire ex art. 141 C.d.A. per il risarcimento dei danni iure proprio dei familiari del terzo trasportato deceduto.

La complessità del caso e le questioni giuridiche sollevate hanno richiesto un’attenta valutazione da parte del Tribunale, chiamato a pronunciarsi non solo sul merito della pretesa risarcitoria, ma anche e soprattutto sull’ammissibilità dell’azione così come proposta dagli attori.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il fulcro normativo attorno al quale ruota la controversia è rappresentato dall’art. 141 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005). Questa disposizione, introdotta con l’intento di fornire una tutela rafforzata al terzo trasportato, prevede un meccanismo di risarcimento diretto che prescinde dall’accertamento delle responsabilità nel sinistro. In particolare, il comma 1 dell’art. 141 stabilisce che: “Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro […]“.

L’interpretazione e l’ambito di applicazione di questa norma sono stati oggetto di un vivace dibattito giurisprudenziale, culminato in un recente e fondamentale arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Con la sentenza n. 35318 del 2022, le Sezioni Unite hanno chiarito che l’art. 141 C.d.A. disciplina un’azione di carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica. Di conseguenza, la tutela rafforzata prevista da tale disposizione non può essere estesa ai danni subiti iure proprio dai congiunti del trasportato deceduto a seguito del sinistro.

Questa pronuncia si pone in linea di continuità con precedenti orientamenti della Suprema Corte, come evidenziato dalle sentenze Cass. n. 14388/2019 e Cass. Civ. n. 3729/2019. Tali decisioni avevano già anticipato l’orientamento restrittivo in merito all’applicabilità dell’art. 141 C.d.A., sottolineando la sua natura di norma eccezionale.

La ratio sottesa all’art. 141 C.d.A. è stata efficacemente sintetizzata dalla Cassazione Civile nella sentenza n. 16181/2015, dove si afferma che lo scopo della norma è quello di “fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell’impresa assicuratrice, risparmiandogli l’onere di dimostrare l’effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro“.

Il quadro normativo di riferimento si completa con l’art. 2054 del Codice Civile, che disciplina la responsabilità del proprietario del veicolo per i danni derivanti dalla circolazione dello stesso. Questa norma assume rilevanza nel caso in esame per valutare l’eventuale responsabilità solidale del proprietario del veicolo su cui viaggiava la vittima.

Infine, non si può trascurare il richiamo all’art. 14 delle Preleggi, che sancisce il divieto di applicazione analogica delle norme eccezionali. Questo principio generale dell’ordinamento giuridico italiano ha giocato un ruolo cruciale nell’interpretazione restrittiva dell’art. 141 C.d.A. fornita dalla giurisprudenza di legittimità.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Il Tribunale di Lecce, chiamato a pronunciarsi sulla controversia, ha adottato una decisione che si allinea pienamente al recente orientamento della Cassazione, dichiarando inammissibile la domanda così come proposta dagli attori.

L’analisi del giudice prende le mosse dalla natura eccezionale dell’art. 141 C.d.A., ribadendo che tale disposizione non può essere oggetto di applicazione analogica. Questa premessa risulta determinante per l’esito del giudizio, in quanto esclude la possibilità di estendere la tutela rafforzata prevista per il terzo trasportato ai suoi congiunti che agiscano iure proprio.

Il Tribunale sottolinea come la ratio dell’art. 141 C.d.A. sia quella di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, agevolandolo nel conseguimento del risarcimento senza dover dimostrare la distribuzione delle responsabilità tra i conducenti coinvolti. Questa finalità, tuttavia, non si estende ai familiari della vittima che agiscano per il risarcimento dei danni propri.

Nel caso di specie, il giudice rileva che le attrici hanno agito per ottenere il risarcimento di danni patrimoniali (danno emergente e lucro cessante) e non patrimoniali (perdita del rapporto parentale) subiti in proprio a seguito del decesso del loro congiunto. Trattandosi di danni iure proprio, il Tribunale ritiene che non sussistano le esigenze di tutela rafforzata poste a fondamento dell’art. 141 C.d.A.

Questa valutazione porta il giudice a dichiarare inammissibile la domanda formulata nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggiava la vittima, non sussistendo i presupposti per l’operatività dell’art. 141 C.d.A.

Il Tribunale procede poi a valutare se, nei confronti della proprietaria del veicolo su cui viaggiava la vittima, possa configurarsi una responsabilità solidale ai sensi dell’art. 2054 c.c. Su questo punto, il giudice rileva che risulta non contestata e, in ogni caso, provata la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista, il quale aveva omesso di rispettare il segnale di Stop. Questa circostanza, supportata anche da una sentenza del Tribunale penale di Lecce (n. 1002/2021), esclude qualsiasi profilo di responsabilità in capo al veicolo su cui viaggiava la vittima e, di conseguenza, alla sua proprietaria.

La decisione del Tribunale di Lecce si caratterizza per una rigorosa applicazione dei principi enunciati dalla Cassazione, in particolare dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 35318/2022. Il giudice dimostra di aderire pienamente all’interpretazione restrittiva dell’art. 141 C.d.A., riconoscendone la natura di norma eccezionale e, come tale, insuscettibile di applicazione analogica.

Questa pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato che mira a circoscrivere l’ambito di applicazione dell’art. 141 C.d.A., limitandolo ai soli danni subiti direttamente dal terzo trasportato o, in caso di decesso, ai danni che gli eredi possono far valere iure hereditatis (come il c.d. danno terminale).

La decisione del Tribunale di Lecce offre importanti spunti di riflessione per gli operatori del diritto e per tutti coloro che si trovino coinvolti in sinistri stradali. In particolare, emerge chiaramente la necessità di valutare attentamente la strategia processuale da adottare in casi simili, considerando che l’azione ex art. 141 C.d.A. non è percorribile per i danni iure proprio dei congiunti del terzo trasportato deceduto.

ESTRATTO DELLA SENTENZA

“Come emerso nel corso del giudizio, secondo la giurisprudenza di legittimità, confermata dal recentissimo arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SS.UU. n. 35318/2022) ‘In tema di azione diretta del terzo trasportato, l’art. 141 c.ass. disciplina un’azione di carattere eccezionale ed insuscettibile di applicazione analogica, con la conseguenza che la stessa non può essere estesa ai danni subiti ‘iure proprio’ dai congiunti del trasportato deceduto in conseguenza del sinistro, risultando, invece, applicabile nell’ipotesi in cui i congiunti richiedano il risarcimento ‘iure hereditatis’ del danno cd. terminale subito dallo stesso trasportato a causa del sinistro’ (vds. anche Cass. n. 14388/2019 e Cass. Civ. n. 3729/2019).

Da ciò discende la non applicabilità della norma di cui all’art. 141 C.d.A. agli eredi del terzo trasportato che vantino pretese iure proprio.

Del resto, la ratio della norma è quella di ‘fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell’impresa assicuratrice, risparmiandogli l’onere di dimostrare l’effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro’ (vds. Cass. Civ. n. 16181/2015). Ed invero, l’art. 141 C.d.A. prevede una regola risarcitoria che prescinde dall’accertamento della colpa ed è, perciò, di carattere eccezionale e in quanto tale insuscettibile di applicazione analogica ai sensi dell’art. 14 delle preleggi in favore di soggetti diversi dal terzo trasportato, specificamente considerato dalla norma in esame.

Orbene, nel caso di specie, [le attrici] hanno agito nel presente giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali, danno emergente e danno da lucro cessante, nonché i danni non patrimoniali da perdita del rapporto parentale patiti a seguito del decesso del loro congiunto. Si tratta evidentemente di danni iure proprio delle attrici e rispetto alle stesse attrici evidentemente non appaiono sussistere le esigenze di tutela rafforzata poste a fondamento della disciplina di cui all’art. 141 C.d.A.

Stante l’insussistenza dei presupposti per l’operatività dell’art. 141 C.d.A., la domanda formulata nei confronti di [la compagnia assicuratrice] deve essere dichiarata inammissibile.

Occorre ora valutare se nei confronti di [la proprietaria del veicolo] si configuri una responsabilità, in solido con il conducente, ai sensi dell’art. 2054 cc.

Orbene, nel caso di specie risulta non contestata e, in ogni caso provata anche alla luce della documentazione versata in atti (vds. sentenza Tribunale penale di Lecce n. 1002/2021), la responsabilità esclusiva di [il conducente del veicolo antagonista], il quale aveva omesso di rispettare il segnale di Stop obbligatorio posto sul suo senso di marcia, provocando, con la detta condotta, il sinistro stradale a seguito del quale [la vittima] decedeva.

Ne consegue che, a fronte della incontestata assenza di responsabilità del veicolo su cui era trasportato il congiunto delle attrici in occasione del sinistro per cui è causa e dell’attribuzione della esclusiva responsabilità al conducente del veicolo antagonista, nessuna responsabilità può essere addebitata ad [la proprietaria del veicolo] ai sensi dell’art. 2054 cc.

Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, sussistono gravi motivi per disporne l’integrale compensazione, visto che il principio di diritto sul quale si fonda la decisione si è consolidato solo in corso di causa a seguito dell’arresto giurisprudenziale delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha risolto il contrasto giurisprudenziale sussistente in materia, tenuto altresì conto del contegno processuale delle parti in causa.”

(Tribunale di Lecce, sentenza n. 2246/2024)

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