Illegittima segnalazione in Centrale Rischi: onere della prova e risarcimento danni – Sentenza Tribunale Milano 2024

Illegittima segnalazione in Centrale Rischi: onere della prova e risarcimento danni – Sentenza Tribunale Milano 2024

Introduzione

Nel panorama del contenzioso bancario, una recente sentenza del Tribunale di Milano del 2024 getta nuova luce su un tema scottante: l’illegittima segnalazione alla Centrale Rischi. Il caso solleva interrogativi cruciali: quando una segnalazione può dirsi legittima? E in caso di illegittimità, il danno è automatico o va provato? La decisione affronta il delicato equilibrio tra tutela del sistema creditizio e diritti del cliente, analizzando gli obblighi degli intermediari e l’onere probatorio in capo al soggetto segnalato. Un’analisi che interessa sia gli operatori del settore che i privati cittadini, offrendo spunti preziosi per la gestione di controversie analoghe. Ma cosa si cela dietro questa sentenza e quali implicazioni pratiche comporta per banche e clienti?

INDICE

ESPOSIZIONE DEI FATTI

La controversia in esame vede contrapporsi un cliente bancario e due istituti di credito, chiamati a rispondere dell’illegittima segnalazione del nominativo dell’attore alla Centrale Rischi della Banca d’Italia.

Il ricorrente espone di aver scoperto nel 2019 di essere stato segnalato a sofferenza, senza aver ricevuto alcuna preventiva comunicazione. Tale segnalazione traeva origine da uno scoperto di conto corrente di circa 4.200 euro, relativo ad un anticipo fatture rimasto insoluto. Il debito, inizialmente contratto con un istituto bancario, era stato successivamente ceduto nel 2016 ad altra società.

L’attore contesta sia l’illegittimità sostanziale della segnalazione, negando l’esistenza di uno stato di insolvenza, sia l’illegittimità formale per mancato preavviso. Sulla base di tali premesse, chiede l’accertamento dell’illegittimità della segnalazione, la sua cancellazione retroattiva e il risarcimento dei danni, sia patrimoniali che non patrimoniali.

Le banche convenute si costituiscono in giudizio contestando le pretese attoree. In particolare, la cessionaria del credito afferma di aver debitamente comunicato il preavviso di segnalazione e di aver poi interrotto la segnalazione nel novembre 2019, a seguito di un accordo transattivo raggiunto con l’attore. L’istituto bancario originario, dal canto suo, sostiene la piena legittimità della segnalazione, effettuata solo dopo ripetuti e infruttuosi solleciti al cliente.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il caso in esame si inserisce in un complesso quadro normativo e giurisprudenziale, che il Tribunale di Milano richiama puntualmente nella sua decisione. Il fulcro della disciplina è rappresentato dall’art. 125, comma 3, del Testo Unico Bancario (D.lgs. 385/1993), che sancisce l’obbligo per gli intermediari finanziari di informare preventivamente il consumatore in caso di prima segnalazione negativa. Tale disposizione trova ulteriore specificazione nella Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991, aggiornata nel 2010, che estende l’obbligo di informazione scritta a tutti i casi di prima segnalazione a sofferenza.

Il giudice milanese richiama inoltre l’art. 4.7 del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati, a conferma dell’esistenza di un generale obbligo di correttezza e trasparenza nelle segnalazioni.

Sul fronte giurisprudenziale, la sentenza si allinea a consolidati orientamenti della Cassazione. In particolare, viene richiamata la sentenza n. 7594/2018 della Suprema Corte, che qualifica il danno all’immagine e alla reputazione derivante da illegittima segnalazione come “danno conseguenza”, da provarsi specificamente. Fondamentale è anche il riferimento alle Sezioni Unite (sentenza n. 20643/2016), che hanno respinto la tesi del danno in re ipsa in caso di lesione di valori della persona.

Il Tribunale cita inoltre la sentenza n. 25420/2017 della Cassazione, che ribadisce l’onere di allegazione e prova del danno non patrimoniale, e la n. 20889/2016, sui presupposti per la liquidazione equitativa del danno. Questo corpus di pronunce delinea un quadro chiaro: l’illegittimità della segnalazione non comporta automaticamente il diritto al risarcimento, essendo necessaria una prova concreta del pregiudizio subito.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Il Tribunale di Milano, dopo un’attenta disamina, giunge a una decisione articolata che offre numerosi spunti di riflessione.

In primo luogo, il giudice riconosce l’illegittimità formale della segnalazione effettuata dalla banca originaria per omesso preavviso. Viene ribadito che l’obbligo di preavviso non è limitato ai soli contratti di credito al consumo, ma si estende a tutti i clienti bancari in ossequio ai principi di buona fede e correttezza. L’onere della prova dell’avvenuta comunicazione grava sull’intermediario, che nel caso di specie non è riuscito a dimostrare né l’invio né la ricezione della raccomandata di preavviso.

Tuttavia, nonostante l’accertata illegittimità, la domanda di cancellazione della segnalazione viene rigettata. Ciò in quanto la banca cessionaria ha dimostrato di aver già provveduto alla rimozione della segnalazione nel novembre 2019, a seguito di accordo transattivo con il cliente.

Il punto cruciale della sentenza riguarda il rigetto delle pretese risarcitorie dell’attore. Il Tribunale, in linea con la giurisprudenza di legittimità, ribadisce che il danno da illegittima segnalazione non può considerarsi in re ipsa, ma deve essere oggetto di specifica allegazione e prova da parte del danneggiato. Nel caso di specie, l’attore non ha fornito elementi sufficienti per dimostrare:

  1. L’esistenza di un danno patrimoniale concreto (es. perdita di opportunità commerciali, impossibilità di accesso al credito)
  2. Il nesso causale tra la segnalazione e l’eventuale peggioramento della situazione economica
  3. La sussistenza di un danno non patrimoniale (es. documentazione medica attestante lo stato ansioso-depressivo lamentato)

Il giudice sottolinea come le allegazioni dell’attore siano state estremamente generiche, riferendosi a conseguenze che nella generalità dei casi si verificano per effetto di una segnalazione, senza però fornire elementi concreti relativi alla specifica situazione del ricorrente.

Infine, in considerazione della soccombenza reciproca (illegittimità formale accertata ma rigetto delle domande risarcitorie), il Tribunale compensa integralmente le spese di lite tra attore e banca originaria. Condanna invece l’attore al pagamento delle spese in favore della banca cessionaria, risultata totalmente vittoriosa.

La sentenza in esame offre un’importante lezione per chi si trova a fronteggiare una segnalazione illegittima in Centrale Rischi: non è sufficiente dimostrare l’illegittimità formale o sostanziale della segnalazione per ottenere un risarcimento. È fondamentale allegare e provare in modo specifico i danni subiti, sia patrimoniali che non patrimoniali, e il nesso causale con la condotta dell’intermediario. Un monito importante per i legali che assistono i clienti in queste controversie, chiamati a raccogliere e produrre elementi probatori concreti a sostegno delle pretese risarcitorie.

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Per una comprensione completa della vicenda giudiziaria, ti invitiamo a proseguire con la lettura dell’estratto della sentenza e per scaricare il testo integrale PDF della sentenza.

ESTRATTO DELLA SENTENZA

“Preliminarmente devono ritenersi inammissibili le istanze di istruttoria orale avanzate da parte attrice in quanto vertenti su circostanze ininfluenti e superflue ai fini della decisione oltre che di carattere documentale, pertanto conferma l’ordinanza del 19.9.2023 con la quale la causa era stata ritenuta matura per la decisione.

Tanto premesso, le domande svolte di parte attrice sono infondate per i motivi che si vanno a esporre.

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