Il Mutuo Fondiario: quando è titolo esecutivo e quando no – guida legale completa

Il Mutuo Fondiario: quando è titolo esecutivo e quando no – guida legale completa

Il contratto di mutuo fondiario rappresenta una forma di finanziamento bancario di particolare rilevanza nel panorama giuridico italiano. Esso offre agli istituti di credito la possibilità di concedere prestiti a medio e lungo termine, garantiti da un’ipoteca di primo grado su beni immobili. Questa peculiare disciplina, contenuta negli articoli 38 e seguenti del Testo Unico Bancario (d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385), risponde all’esigenza di agevolare l’accesso al credito per l’acquisto, la costruzione o il recupero di immobili, tutelando allo stesso tempo gli interessi sia dell’istituto mutuante che del debitore.

Tuttavia, la questione della natura esecutiva del contratto di mutuo fondiario ha dato adito a numerose controversie giurisprudenziali. Infatti, nonostante il mutuo in generale sia considerato un titolo esecutivo stragiudiziale ai sensi dell’art. 474 c.p.c., in talune circostanze i giudici hanno accolto le opposizioni all’esecuzione, ritenendo il contratto di mutuo fondiario inidoneo ad assumere tale efficacia. Ma quando esattamente il mutuo fondiario può essere considerato un titolo esecutivo e quando, invece, tale qualifica viene meno? Questa è la domanda cruciale a cui il presente articolo intende fornire una risposta esaustiva, analizzando nel dettaglio la giurisprudenza e la dottrina in materia.

Il Contratto di Mutuo Fondiario: Caratteristiche e Disciplina Speciale

Il mutuo fondiario è una species del contratto di mutuo, regolato da una disciplina autonoma e peculiare rispetto all’ordinario contratto di mutuo di cui all’art. 1813 c.c. Le origini di questa disciplina speciale risalgono alla Legge 14 giugno 1866, n. 2983, la quale aveva lo scopo di consentire ad alcuni istituti di credito di concedere finanziamenti garantiti da ipoteca, con contestuale emissione di cartelle fondiarie.

Successivamente, le norme sul credito fondiario furono riformate ed estese agli altri istituti di credito, fino al riordino dell’intera disciplina nel Regio Decreto 16 luglio 1905, n. 346, recante il Testo Unico delle leggi sul credito fondiario. Questa normativa speciale rispondeva alla ratio di perseguire molteplici interessi pubblici, quali l’esigenza degli istituti di credito di recuperare in tempi brevi le somme erogate e, al contempo, tutelare il debitore da eventuali rischi espoliativi.

L’attuale disciplina del credito fondiario è contenuta negli articoli 38 e seguenti del Testo Unico Bancario (d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385). In particolare, l’art. 38, comma 1, TUB definisce il credito fondiario come “la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili“.

Rispetto alla precedente normativa, il legislatore ha introdotto alcune rilevanti modifiche, tra cui l’eliminazione dei vincoli alla raccolta del risparmio e la sostituzione dei riferimenti specifici ai contratti di mutuo o di anticipazione bancaria con il generico concetto di “finanziamento”. Inoltre, non è più richiesto un nesso funzionale tra le operazioni attive e quelle passive degli istituti di credito autorizzati a concedere credito fondiario.

Il mutuo fondiario si caratterizza per una serie di requisiti peculiari rispetto al contratto di mutuo ordinario:

  1. Durata a medio o lungo termine: il credito fondiario deve avere una durata superiore al breve termine, a differenza del mutuo ordinario.
  2. Garanzia ipotecaria di primo grado su immobili: il finanziamento deve essere necessariamente assistito da un’ipoteca di primo grado su beni immobili.
  3. Ammontare non superiore a una certa percentuale del valore dell’immobile: il finanziamento non può eccedere una determinata quota del valore dell’immobile ipotecato.

Questi elementi distintivi delineano il mutuo fondiario come una forma speciale di mutuo ipotecario, tesa a realizzare un’operazione di finanziamento diversa e con effetti distinti rispetto al mutuo ordinario.

Il Mutuo Fondiario è Titolo Esecutivo? Principi Giurisprudenziali

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