Il diritto di visita dei nonni: tutela nazionale ed europea

Il rapporto tra nonni e nipoti ha assunto negli ultimi anni una crescente rilevanza giuridica, sia a livello nazionale che europeo. La tutela di questo legame familiare richiede un’analisi su più livelli, considerando non solo le fonti interne dei singoli ordinamenti, ma anche il piano internazionale ed europeo, sia in termini di normativa che di giurisprudenza.

La tutela nel diritto italiano

Nell’ordinamento italiano, la riforma del diritto di famiglia ha introdotto disposizioni che tutelano espressamente il legame tra nonni e nipoti. L’art. 315-bis del Codice Civile, inserito dalla Legge 10 dicembre 2012, n. 219, sancisce il diritto del figlio “di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti“. Questo riconoscimento configura un vero e proprio diritto soggettivo del minore a mantenere legami affettivi significativi, tra cui certamente rientra quello con i nonni.

Di ancora maggiore rilevanza è l’art. 317-bis c.c., introdotto dal D.Lgs. n. 154/2013, che riconosce espressamente agli ascendenti “il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni“. La norma prevede anche la possibilità per l’ascendente di reclamare il diritto di visita, qualora questo venga impedito, ad esempio in situazioni di conflittualità familiare.

Il legislatore ha precisato che nell’adozione dei provvedimenti relativi a questo diritto vanno considerati i provvedimenti “più idonei nell’esclusivo interesse del minore“. Questo richiamo all’interesse superiore del minore ha portato la giurisprudenza a considerare il diritto degli ascendenti come una “posizione soggettiva recessiva di fronte al preminente interesse dei nipoti” (Cass. Civ., Sez. I, 19 maggio 2020, n. 9145).

La Suprema Corte ha inoltre esteso la tutela di questo diritto anche alla persona che affianchi il nonno biologico, qualora abbia instaurato con il nipote una relazione affettiva stabile (Cass. Civ., Sez. I, 25 luglio 2018, n. 19780). Questa interpretazione si inserisce in una prospettiva di “allargamento del concetto di famiglia“, in linea con l’evoluzione giurisprudenziale nazionale ed europea.

Un ulteriore riferimento normativo si trova nell’art. 337-ter c.c., che nel disciplinare i provvedimenti riguardo ai figli in caso di separazione o divorzio, ribadisce il diritto del minore “di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale“.

La tutela nel diritto comparato

Un’analisi comparata mostra come diversi ordinamenti europei riconoscano e tutelino il diritto di visita dei nonni, seppur con alcune differenze.

In Belgio, l’art. 375-bis del codice civile garantisce ai nonni una posizione privilegiata rispetto ad altri parenti, non richiedendo la dimostrazione di uno specifico legame affettivo. Questa disparità di trattamento è stata oggetto di critiche da parte della dottrina belga.

Il diritto tedesco, al par. 1685 del BGB, prevede il diritto di frequentazione dei nonni, dei fratelli e delle sorelle con il minore, subordinandolo però all’interesse del minore stesso. A differenza della disciplina dei rapporti genitori-figli, qui l’esercizio del diritto richiede la prova che la frequentazione sia nell’interesse superiore del minore.

In Croazia, l’art. 120 della legge sulla famiglia riconosce espressamente un diritto reciproco tra nonni e nipoti alla realizzazione di contatti personali. La legislazione croata prevede anche, all’art. 122, la possibilità per genitori e parenti di predisporre un accordo scritto sulle modalità di realizzazione di questi contatti.

Interessante è anche il caso della Romania, dove non esiste una norma che riconosca espressamente un diritto di visita a persone diverse dai genitori. Tuttavia, si prevede che i figli possano mantenere rapporti con i propri familiari, inclusi i nonni, qualora ciò sia nel loro interesse superiore.

La tutela nelle fonti internazionali ed europee

A livello sovranazionale, numerose fonti contribuiscono allo sviluppo della materia, fungendo da comune denominatore nella sua evoluzione nei singoli ordinamenti nazionali.

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), all’art. 8, sancisce il diritto di ogni persona al rispetto della propria vita privata e familiare. Analogamente, l’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE tutela il medesimo diritto.

Di fondamentale importanza è la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, che ha segnato un cambiamento di paradigma nella tutela dei diritti dei minori. L’art. 3 della Convenzione stabilisce che in tutte le decisioni relative ai minori, “l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente“. Questo principio è stato poi recepito anche dall’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

Nel diritto dell’Unione Europea, va menzionato il Regolamento CE n. 2201/2003 (Bruxelles II bis), che disciplina la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale. Questo regolamento è stato recentemente oggetto di una rifusione (Regolamento UE 2019/1111) che entrerà in applicazione dal 1° agosto 2022, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la tutela dell’interesse superiore del minore.

Rilevanti sono anche le fonti di soft law, tra cui i Principles on European Family Law (PEFL) redatti dalla Commission on European Family Law (CEFL). In particolare, i principi 3:25, 3:26 e 3:27 dei PEFL regolano contenuto, modalità, accordo e limiti dei rapporti personali che i minori hanno con soggetti terzi, tra cui i nonni.

La giurisprudenza delle Corti europee

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di Giustizia dell’Unione europea ha svolto un ruolo decisivo nel consolidare il fondamento giuridico del rapporto tra nonni e nipoti.

La Corte EDU ha emesso diverse sentenze significative sul tema, molte delle quali contro l’Italia. Nel caso Terna c. Italia (14 gennaio 2021, ric. n. 21052/18), la Corte ha accertato la violazione dell’art. 8 CEDU in relazione al diritto di visita di una nonna che non poteva più mantenere i contatti con la nipote, dopo averne avuto cura per cinque anni dalla nascita.

Nella sentenza Beccarini e Ridolfi c. Italia (7 dicembre 2017, ric. n. 63190/16), la Corte ha rilevato che lo Stato italiano non aveva posto in essere sforzi sufficienti per consentire la realizzazione della relazione tra nonni e nipoti, violando così il diritto alla vita familiare.

Analogamente, nel caso Solarino c. Italia (9 febbraio 2017, ric. n. 76171/13), la Corte ha riscontrato una violazione dell’art. 8 CEDU nella decisione delle autorità italiane di sospendere l’esercizio del diritto di visita dei nonni paterni sulla base di sospetti non fondati.

La sentenza Manuello e Nevi c. Italia (20 gennaio 2015, ric. n. 107/10) ha offerto un’argomentazione particolarmente articolata, richiamando gli obblighi positivi derivanti dall’art. 8 CEDU e sottolineando l’importanza di adottare misure rapide per garantire l’unità familiare.

Interessante è anche il caso Kruškić c. Croazia (25 novembre 2014, ric. n. 10140/13), dove la Corte, pur dichiarando irricevibile il ricorso, ha offerto importanti chiarimenti sul contenuto del diritto di visita dei nonni. La Corte ha sottolineato che in circostanze normali il rapporto tra nonni e nipoti è per sua natura diverso e meno intenso rispetto a quello tra genitori e figli, e di conseguenza gode di un grado di protezione inferiore.

La Corte di Giustizia dell’UE si è pronunciata sul tema nel caso Neli Valcheva c. Georgios Babanarakis (31 maggio 2018, causa C-335/17). La Corte ha affermato che il diritto di visita dei nonni rientra nell’ambito di applicazione del Regolamento Bruxelles II bis, offrendo un’interpretazione autonoma della nozione di diritto di visita. Questa interpretazione è stata guidata dall’obiettivo di garantire che uno stesso giudice possa statuire su tutti i diritti di visita relativi a un minore, nell’interesse superiore del minore stesso.

Conclusioni

L’analisi delle fonti normative e della giurisprudenza a livello nazionale ed europeo mostra come il diritto di visita dei nonni abbia acquisito una crescente rilevanza giuridica negli ultimi anni. Questo riconoscimento si inserisce in una più ampia tutela del diritto alla vita familiare e del superiore interesse del minore.

Tuttavia, emergono anche alcune criticità e differenze tra i vari ordinamenti. Se da un lato si riconosce l’importanza del legame tra nonni e nipoti, dall’altro si sottolinea la necessità di bilanciare questo diritto con l’interesse superiore del minore e con i diritti dei genitori.

La giurisprudenza delle Corti europee ha svolto un ruolo fondamentale nell’armonizzare le diverse posizioni nazionali, offrendo interpretazioni che tengono conto sia del diritto alla vita familiare che del superiore interesse del minore. In particolare, la Corte EDU ha più volte ribadito l’importanza di garantire l’effettività di questo diritto, censurando le inerzie o le decisioni non adeguatamente motivate delle autorità nazionali.

D’altra parte, la Corte di Giustizia UE, con la sua interpretazione autonoma del diritto di visita nel contesto del Regolamento Bruxelles II bis, ha contribuito a rafforzare la tutela di questo diritto nelle situazioni transfrontaliere, sempre nell’ottica di garantire il superiore interesse del minore.

In conclusione, si può affermare che il diritto dei minori all’amore dei nonni trova oggi pieno riconoscimento sia negli ordinamenti nazionali che nel contesto europeo. Tuttavia, la sua concreta attuazione richiede un attento bilanciamento con altri interessi in gioco, in primis quello superiore del minore. La sfida per il futuro sarà quella di continuare a garantire questo importante legame affettivo, adattando la tutela giuridica alle mutevoli realtà familiari e sociali.

Avv. Cosimo Montinaro

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