Foto sul web senza autorizzazione: risarcimento 500€ – Tribunale Bari 2024

Nel panorama giuridico italiano, la tutela del diritto d’autore rappresenta un tema di crescente rilevanza, specialmente nell’era digitale. Una recente sentenza del Tribunale di Bari del 2024 ha gettato nuova luce su questa complessa materia, affrontando il caso di un fotografo professionista che ha visto la propria opera utilizzata senza autorizzazione su una pagina Facebook aziendale. La decisione solleva interrogativi cruciali: quali sono i limiti dell’utilizzo di immagini reperite online? Come si bilanciano i diritti degli autori con le prassi comuni nel mondo dei social media? E quali responsabilità hanno le aziende nell’uso di contenuti visivi per la propria comunicazione digitale?

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Per una comprensione completa della vicenda giudiziaria, ti invitiamo a proseguire con la lettura del testo completo.

INDICE:

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA

ESPOSIZIONE DEI FATTI

La controversia in esame prende avvio quando un fotografo professionista scopre che una sua opera, raffigurante il Lungomare Nazario Sauro di Bari, è stata pubblicata senza la sua autorizzazione sulla pagina Facebook di un’azienda. L’autore, venuto a conoscenza di questo utilizzo non autorizzato attraverso indagini informatico-forensi condotte il 27 giugno 2018, rileva che la fotografia non solo è stata utilizzata senza il suo consenso, ma è stata anche modificata con la rimozione del watermark che ne attestava la paternità e l’apposizione del logo aziendale.

Di fronte a questa scoperta, il fotografo intraprende un’azione legale, citando in giudizio l’azienda presso il Tribunale di Bari. La sua richiesta principale è il risarcimento del danno, sia materiale che morale, quantificato inizialmente in 2.000 euro. Questa somma, secondo l’attore, rappresenta il pregiudizio subito per essere stato privato della possibilità di decidere se concedere o meno l’uso della propria opera e per l’illecita rimozione dei dati identificativi dalla fotografia.

L’azienda convenuta, dal canto suo, si difende sostenendo di aver agito in buona fede. Afferma di aver reperito l’immagine su internet, precisamente su un sito aggregatore, e che la fotografia era priva di watermark o di qualsiasi altro elemento che potesse ricondurla alla paternità del fotografo. Inoltre, l’azienda sottolinea di non aver tratto alcun vantaggio economico o pubblicitario dall’utilizzo dell’immagine, evidenziando che la pubblicazione non ha comportato un aumento di followers o interazioni sulla propria pagina Facebook.

Un elemento importante della vicenda è la rapidità con cui l’azienda ha reagito alla contestazione: una volta ricevuta la lettera di messa in mora da parte del fotografo, ha provveduto immediatamente a rimuovere l’immagine dalla propria pagina Facebook. Questo aspetto sarà poi considerato dal Tribunale nella sua valutazione complessiva del caso.

La difesa dell’azienda si concentra anche sulla natura stessa della fotografia, sostenendo che essa non presenti elementi di creatività e originalità tali da giustificare la piena tutela prevista dalla legge sul diritto d’autore. Secondo questa tesi, l’immagine rientrerebbe piuttosto nella categoria delle “fotografie semplici”, con una conseguente protezione giuridica più limitata.

Questi fatti delineano il quadro di una controversia che tocca aspetti cruciali del diritto d’autore nell’era digitale, ponendo l’accento sulla facilità con cui le immagini possono essere reperite e utilizzate online, spesso senza la dovuta attenzione ai diritti degli autori. La vicenda solleva interrogativi importanti sulla responsabilità delle aziende nell’utilizzo di contenuti visivi per la propria comunicazione digitale e sulla necessità di una maggiore consapevolezza riguardo alle norme che regolano il diritto d’autore nel contesto dei social media.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il caso in esame si inserisce nel complesso quadro normativo del diritto d’autore in Italia, con particolare riferimento alla tutela delle opere fotografiche. La legge sul diritto d’autore (L. 633/1941) prevede diversi livelli di protezione per le fotografie, distinguendo tra opere fotografiche creative, fotografie semplici e riproduzioni fotografiche di documenti.

L’articolo 2, comma 1, n. 7 della legge sul diritto d’autore include tra le opere protette “le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia“. Queste opere godono della piena tutela autoriale, che comprende sia i diritti morali che quelli patrimoniali. Per rientrare in questa categoria, la fotografia deve presentare un carattere creativo, esprimendo la personalità dell’autore attraverso scelte originali di inquadratura, luce, composizione o soggetto.

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