Fideiussione omnibus o contratto autonomo di garanzia? Il sottile confine nelle garanzie bancarie al vaglio del Tribunale di Milano (Tribunale di Milano, 2025)

Una delicata questione giuridica in materia di garanzie bancarie è stata sottoposta all’attenzione del Tribunale di Milano. Il caso riguarda la contestazione di due garanzie personali sottoscritte nel 1989 da diversi garanti a favore di un istituto di credito. I firmatari hanno sostenuto la nullità delle garanzie per violazione della normativa antitrust, ritenendole conformi allo schema ABI censurato dalla Banca d’Italia nel 2005. La controversia si inserisce nel più ampio contesto di un’opposizione a decreto ingiuntivo, nell’ambito della quale il Tribunale di Mantova ha rimesso la questione della validità delle garanzie al Tribunale delle Imprese di Milano. La particolarità del caso risiede nella necessità di qualificare correttamente la natura giuridica delle garanzie contestate, distinguendo tra fideiussione omnibus e contratto autonomo di garanzia, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di disciplina applicabile e di validità degli atti. Nel 2024, il Tribunale milanese è stato chiamato a dirimere questa complessa questione, che tocca aspetti cruciali del diritto bancario e della tutela della concorrenza nel settore creditizio.

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Indice

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda trae origine da due garanzie personali sottoscritte il 17 marzo 1989 a favore della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde (oggi parte del gruppo Intesa San Paolo). Le garanzie erano state rilasciate nell’interesse di una società per l’adempimento delle obbligazioni dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già in essere o future. L’importo iniziale della garanzia, fissato in 325 milioni di lire, era stato progressivamente aumentato attraverso successive lettere di estensione fino a raggiungere la somma di 1.050.000 euro nel settembre 2004.

Nel 2019, l’istituto di credito aveva ottenuto dal Tribunale di Mantova un decreto ingiuntivo per la somma di 340.814,26 euro nei confronti della società debitrice e dei garanti. Questi ultimi avevano proposto opposizione, contestando tra l’altro la validità delle garanzie per violazione della normativa antitrust. In particolare, sostenevano che le garanzie fossero conformi allo schema ABI delle fideiussioni omnibus, censurato dalla Banca d’Italia con il provvedimento n.55 del 2005 per violazione dell’art. 2 della L. 287/1990.

La questione si è ulteriormente complicata quando, nel corso del procedimento, la società debitrice è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo. Inoltre, il credito oggetto della controversia è stato ceduto a una società veicolo nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione. Il Tribunale di Mantova, con ordinanza del maggio 2020, ha disposto la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e ha rimesso la questione della validità delle garanzie al Tribunale delle Imprese di Milano, mantenendo la competenza sulle altre contestazioni sollevate in sede di opposizione.

I garanti hanno quindi riassunto la causa avanti al Tribunale milanese, insistendo sulla nullità delle garanzie e producendo documentazione volta a dimostrare l’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito nell’imposizione di schemi contrattuali uniformi di fideiussione.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il quadro normativo e giurisprudenziale della controversia si incentra su diversi pilastri fondamentali. In primo luogo, l’art. 2 della Legge 287/1990 (legge antitrust) che vieta le intese restrittive della libertà di concorrenza. Tale norma è stata il fondamento del provvedimento n.55/2005 della Banca d’Italia, che ha censurato lo schema ABI di fideiussione omnibus per la presenza di clausole anticoncorrenziali, in particolare gli articoli 2 (clausola di reviviscenza), 6 (rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.) e 8 (sopravvivenza della garanzia).

Di particolare rilevanza è la distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia. La fideiussione è disciplinata dagli artt. 1936 e seguenti del codice civile, con particolare riferimento all’art. 1945 c.c. che consente al fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni spettanti al debitore principale. Il contratto autonomo di garanzia, invece, è una figura di creazione giurisprudenziale caratterizzata dall’autonomia dell’obbligazione del garante rispetto a quella del debitore principale.

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