Donazione dissimulata e lesione della legittima: criteri di valutazione – sentenza Tribunale di Messina 2024

Donazione dissimulata e lesione della legittima: criteri di valutazione – sentenza Tribunale di Messina 2024

Il Tribunale di Messina si è pronunciato su un caso di impugnazione di testamento, fornendo importanti chiarimenti sui criteri per valutare la natura simulata di un contratto e la lesione dei diritti dei legittimari. La sentenza affronta il delicato tema della qualificazione giuridica di un atto di trasferimento immobiliare tra madre e figlia, analizzando gli elementi che consentono di ricondurlo ad una donazione dissimulata e le conseguenze in termini di tutela delle quote di legittima.

Il caso riguarda l’impugnazione da parte di due sorelle di un contratto con cui la madre aveva trasferito un immobile alla terza figlia, riservandosi l’usufrutto. Le attrici sostenevano la natura simulata dell’atto, che a loro avviso celava una donazione lesiva delle loro quote di legittima. Il Tribunale, dopo un’approfondita analisi degli elementi probatori, ha accolto la tesi delle attrici, qualificando il negozio come donazione modale dissimulata e dichiarando la lesione dei diritti dei legittimari.

Particolarmente interessante è il ragionamento seguito dal giudice per individuare gli indici di simulazione e per determinare il valore da considerare ai fini della riunione fittizia e del calcolo della lesione di legittima. La sentenza fornisce preziose indicazioni operative su come valutare la natura reale di un contratto tra familiari e come quantificare l’eventuale lesione delle quote di riserva.

La pronuncia si segnala quindi come un importante precedente in materia di impugnazione di atti dispositivi lesivi della legittima, offrendo agli operatori del diritto utili linee guida per l’accertamento della simulazione e il calcolo della reintegrazione dei legittimari. Vediamo nel dettaglio il ragionamento seguito dal Tribunale e le conclusioni a cui è giunto.

INDICE

ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda prende le mosse da un contratto di trasferimento immobiliare stipulato nel 2010 tra una madre e una delle sue tre figlie. Con tale atto, la madre aveva ceduto alla figlia la nuda proprietà di un appartamento sito in Messina, riservando l’usufrutto a sé stessa e, dopo di lei, al figlio maschio. Il corrispettivo pattuito era di 80.000 euro, di cui 40.000 da versare alla stipula e il resto sotto forma di impegno ad assistere moralmente e materialmente la madre e il fratello.

Nel 2016, a seguito del decesso della madre, le altre due figlie decidevano di impugnare il contratto, sostenendo che:

  1. Fosse nullo per mancanza di alea, data l’età avanzata della madre e la predeterminazione delle prestazioni;
  2. Dissimulasse in realtà una donazione, come dimostrato dal prezzo modesto, dal legame familiare e dalla presenza di testimoni all’atto;
  3. In subordine, fosse comunque lesivo delle loro quote di legittima.

Le attrici chiedevano quindi al Tribunale di dichiarare la nullità del contratto o accertarne la natura simulata, e in ogni caso di procedere alla riduzione per lesione di legittima.

La convenuta si opponeva contestando le argomentazioni delle sorelle e sostenendo la piena validità ed efficacia del contratto stipulato con la madre.

Il Tribunale disponeva quindi una CTU per determinare il reale valore dell’immobile e delle prestazioni assistenziali pattuite, al fine di valutare la fondatezza delle pretese attoree.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il quadro normativo e giurisprudenziale sulla simulazione e la tutela dei legittimari

Il Tribunale di Messina ha fondato la propria decisione su un articolato quadro normativo e giurisprudenziale in tema di simulazione contrattuale e tutela dei legittimari.

In primo luogo, vengono in rilievo gli artt. 1414 e ss. del codice civile che disciplinano la simulazione, prevedendo la prevalenza dell’accordo dissimulato su quello simulato. Nel caso di specie, il giudice ha valutato gli indici di simulazione alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza, come la sproporzione tra prezzo e valore del bene, il rapporto di parentela tra le parti e la presenza di testimoni all’atto.

Fondamentale è poi il richiamo all’art. 48 della legge notarile (L. 89/1913), che prevede la necessaria presenza di testimoni per gli atti di donazione. Tale norma è stata valorizzata come ulteriore elemento a sostegno della natura donativa dell’atto impugnato.

Per quanto riguarda la qualificazione del negozio come donazione modale, il Tribunale ha fatto riferimento ai principi enunciati dalla Cassazione con la sentenza n. 28857/2021. In particolare, si è ribadito che lo spirito di liberalità è compatibile con l’imposizione di un onere al beneficiario, purché questo non assuma carattere di corrispettivo ma resti una mera modalità del beneficio.

Centrale è poi il richiamo alla disciplina codicistica sulla tutela dei legittimari, in particolare agli artt. 536 e ss. c.c. che definiscono le quote di riserva, e agli artt. 553 e ss. c.c. sull’azione di riduzione. Il Tribunale ha applicato i criteri elaborati dalla giurisprudenza per il calcolo della lesione di legittima, come quello di valutare la donazione con riserva di usufrutto come donazione in piena proprietà (Cass. 20387/2008).

Infine, per quanto riguarda le modalità di reintegrazione della legittima, viene in rilievo l’art. 560 c.c. che disciplina la riduzione delle donazioni immobiliari, prevedendo a certe condizioni la restituzione in natura del bene.

Questo articolato quadro normativo e giurisprudenziale ha fornito al Tribunale gli strumenti per qualificare correttamente il negozio impugnato e tutelare i diritti dei legittimari lesi dalla donazione dissimulata.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

L’accertamento della simulazione e il calcolo della lesione di legittima

Il Tribunale di Messina, all’esito di un’approfondita analisi degli elementi probatori, ha accolto la tesi delle attrici dichiarando che il contratto stipulato tra la madre e la figlia convenuta dissimulava in realtà una donazione modale.

Per giungere a tale conclusione, il giudice ha valorizzato diversi indici di simulazione:

  1. La presenza di testimoni all’atto, prevista dalla legge notarile solo per le donazioni;
  2. La mancata prova dell’effettivo pagamento del prezzo pattuito;
  3. Il rapporto di parentela tra le parti;
  4. La genericità delle prestazioni assistenziali previste come parziale corrispettivo.

Qualificato il negozio come donazione modale, il Tribunale ha poi affrontato la questione della quantificazione del valore da considerare ai fini della riunione fittizia. Sul punto, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha stabilito che:

  • L’onere imposto al donatario non snatura la causa liberale del negozio;
  • Il valore dell’onere va comunque detratto da quello del bene donato;
  • Spetta al donatario provare l’adempimento dell’onere per vedere ridotto il valore della donazione.

Nel caso di specie, non avendo la convenuta fornito prova di aver effettivamente prestato assistenza alla madre e al fratello, il Tribunale ha ritenuto di non dover detrarre alcun valore a titolo di onere.

Per la determinazione del valore della donazione, il giudice ha fatto riferimento a quanto accertato dal CTU, rivalutando l’importo alla data di apertura della successione. Trattandosi di donazione con riserva di usufrutto, in applicazione dei principi giurisprudenziali, è stato considerato il valore della piena proprietà.

Accertato così il valore della donazione in € 211.993,60, il Tribunale ha proceduto al calcolo delle quote di legittima, applicando l’art. 537 c.c. Avendo la defunta lasciato tre figli, la quota disponibile è stata quantificata in 1/3 e quella di riserva per ciascun legittimario in 2/9 del totale.

Confrontando il valore della donazione con le quote di legittima, il giudice ha quindi dichiarato la lesione dei diritti delle attrici, quantificando in € 47.109,68 (pari al 22% del valore dell’immobile) l’importo di cui ciascuna ha diritto alla reintegrazione.

In conclusione, il Tribunale ha accolto le domande attoree, dichiarando la natura simulata del contratto impugnato e la conseguente lesione di legittima. La causa è stata quindi rimessa sul ruolo per gli accertamenti tecnici necessari a stabilire le concrete modalità di reintegrazione delle quote lese.

La sentenza si segnala per il rigoroso percorso logico-giuridico seguito nell’accertamento della simulazione e nel calcolo della lesione, offrendo preziose indicazioni operative agli operatori del settore.

Per approfondire questi temi e ricevere assistenza legale specializzata in materia di diritto successorio e tutela dei legittimari, non esitate a contattare l’Avv. Cosimo Montinaro con studio in Lecce in Via M.R. Imbriani, n. 24 – 0832/1827251 – e-mail segreteria@studiomontinaro.it.

Per una comprensione completa della vicenda giudiziaria, ti invitiamo a proseguire con la lettura dell’estratto della sentenza e per scaricare il testo integrale PDF della sentenza.

ESTRATTO DELLA SENTENZA

“Tutto ciò premesso ritiene il Collegio che, alla luce di quanto accertato nel corso del giudizio debba dichiararsi che il contratto stipulato dalla […] con la figlia […] dissimuli una donazione modale.

In tal senso militano numerosi elementi.

.

error: Contenuto protetto!
Torna in alto
ChiamaWhatsapp