Il Tribunale di Roma ha affrontato un caso emblematico riguardante la responsabilità di un dipendente postale nella gestione di operazioni finanziarie che coinvolgono minori. La vicenda ha origine nel novembre 2017, quando il dipendente ha proceduto al versamento di tre assegni circolari per un totale di 62.000 euro, intestati a un minore, su un libretto di risparmio postale intestato esclusivamente al padre. La criticità dell’operazione è emersa quando il beneficiario degli assegni, una volta raggiunta la maggiore età, ha intrapreso un’azione legale contro il genitore e l’azienda postale, richiedendo il risarcimento del danno patrimoniale. Il caso ha portato alla luce gravi lacune nell’applicazione delle procedure di sicurezza e delle normative antiriciclaggio, in particolare per quanto riguarda la tutela dei patrimoni dei minori. Il Tribunale ha confermato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 10 giorni, ritenendo che il comportamento del dipendente abbia violato gli obblighi di diligenza previsti dal contratto collettivo nazionale e dal codice civile. La decisione sottolinea l’importanza fondamentale del rispetto delle procedure operative, specialmente quando si tratta di operazioni che coinvolgono soggetti particolarmente tutelati dalla legge. Il caso rappresenta un importante precedente nel definire gli standard di responsabilità degli operatori postali e bancari nella gestione di operazioni finanziarie che coinvolgono minori, evidenziando come la mancata verifica dell’autorizzazione del giudice tutelare possa comportare gravi conseguenze sia per l’operatore che per l’istituto.
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Indice
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La vicenda si è sviluppata presso l’Ufficio Postale di Roma 140, dove un dipendente con mansioni di OSP si è trovato a gestire un’operazione finanziaria particolarmente delicata. Nel dettaglio, l’8 novembre 2017, il dipendente ha proceduto al versamento di tre assegni circolari emessi dalla Banca di Credito Cooperativo – Iccrea per importi rispettivamente di 50.000 euro, 9.000 euro e 3.000 euro, tutti intestati a un soggetto minorenne. Gli assegni sono stati versati su un libretto di risparmio postale intestato esclusivamente al padre del minore. L’operazione è stata preceduta dall’apertura del libretto da parte di una collega, che ha effettuato un versamento iniziale di 10 euro. A causa di un presunto malfunzionamento della postazione informatica, la collega ha delegato al ricorrente il completamento dell’operazione di versamento degli assegni. Il dipendente ha proceduto all’operazione senza verificare la corrispondenza tra l’intestatario degli assegni e quello del libretto, né ha applicato le procedure speciali previste per i minori. Successivamente, il padre del minore ha effettuato numerosi prelevamenti dal libretto, arrivando a depauperare quasi completamente il capitale depositato, lasciando una giacenza di soli 1,42 euro. La questione è emersa quando il beneficiario degli assegni, raggiunta la maggiore età, ha intentato una causa civile contro il padre e l’azienda postale, richiedendo il risarcimento del danno patrimoniale quantificato in 62.000 euro. L’azienda è venuta a conoscenza dei fatti solo nel giugno 2023, quando ha ricevuto la notifica dell’atto di citazione. A seguito di ciò, ha avviato un’indagine interna attraverso la Funzione Fraud Management e Security Intelligence, che ha prodotto un rapporto definitivo il 20 febbraio 2024. Durante l’indagine, il dipendente è stato ascoltato il 23 gennaio 2024 e ha dichiarato di non ricordare i dettagli dell’operazione a causa del lungo tempo trascorso, sostenendo di aver operato in conformità alle procedure e attribuendo l’eventuale svista a una “giornata particolare a livello personale“.
NORMATIVA E PRECEDENTI
Il caso si inquadra in un complesso quadro normativo che regola le operazioni bancarie e postali, con particolare riferimento alla tutela dei soggetti minori. La base normativa principale è costituita dall’articolo 2104 del Codice Civile, espressamente richiamato dall’articolo 52 del CCNL del 23/06/2021, che impone al lavoratore l’obbligo di diligenza nell’esecuzione delle proprie mansioni. Nel contesto specifico, rivestono particolare importanza le disposizioni del Manuale Assegni aziendale, che prevede specifiche procedure per la negoziazione di assegni intestati a minori, tra cui l’obbligo di apporre sul retro dei titoli gli estremi dell’atto del giudice tutelare (Scheda P.I. – A3.1 del Manuale Assegni). Questa disposizione si collega alla più ampia normativa sulla tutela dei minori nel diritto civile, che richiede specifiche autorizzazioni per la gestione dei loro patrimoni. In materia di sanzioni disciplinari, il caso si è confrontato con gli articoli 52, 53, 54 e 55 del CCNL, che regolano il procedimento disciplinare e le relative sanzioni. In particolare, l’articolo 54 comma 4 lettera d prevede la sanzione della sospensione dalla retribuzione e dal servizio fino a 10 giorni nei casi di atti che causino un danno alla società, se non altrimenti sanzionabili e di particolare gravità. Riguardo alla tempestività della contestazione, la sentenza ha fatto riferimento a importanti precedenti della Suprema Corte, in particolare la sentenza Cassazione n. 16841/18, che ha stabilito il principio secondo cui l’immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, considerando il tempo necessario per l’accertamento dei fatti e la complessità della struttura organizzativa dell’impresa. Inoltre, la sentenza Cassazione n. 109/24 ha precisato che il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo se determina un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore. La normativa antiriciclaggio costituisce un ulteriore elemento rilevante del quadro normativo, essendo le procedure di verifica e controllo parte integrante degli obblighi operativi del personale bancario e postale.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso del dipendente, confermando la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 10 giorni. L’analisi del giudice si è concentrata su tre aspetti fondamentali della controversia. In primo luogo, riguardo alla responsabilità del dipendente, il Tribunale ha ritenuto che il fatto di subentrare nell’operazione iniziata dalla collega non esonerasse il ricorrente dalle proprie responsabilità di verifica. È stato infatti evidenziato come la collega si fosse limitata alla sola apertura del libretto, senza entrare in contatto con gli assegni, rendendo il ricorrente l’unico soggetto che avrebbe potuto e dovuto rilevare la discrepanza tra l’intestatario degli assegni e quello del libretto. La violazione delle procedure del Manuale Assegni, in particolare la mancata apposizione degli estremi dell’atto del giudice tutelare sul retro dei titoli negoziati, ha rappresentato un elemento cruciale nella valutazione della condotta. Il secondo aspetto esaminato ha riguardato la presunta tardività della contestazione. Il Tribunale ha respinto questa eccezione basandosi su due considerazioni: l’azienda è venuta a conoscenza dei fatti solo con la notifica dell’atto di citazione il 26 giugno 2023, e l’istruttoria interna si è conclusa il 20 febbraio 2024. Considerata la complessa struttura organizzativa dell’azienda, la contestazione del 5 marzo 2024 è stata ritenuta tempestiva. Inoltre, il giudice ha sottolineato che, anche ammettendo un’ipotetica tardività, questa non avrebbe compromesso il diritto di difesa del lavoratore, citando la recente giurisprudenza della Cassazione. Infine, riguardo alla proporzionalità della sanzione, il Tribunale ha confermato la sua legittimità ai sensi dell’articolo 54 del CCNL, che prevede la sospensione fino a 10 giorni per atti che causino un danno alla società. Nel caso specifico, il comportamento negligente del dipendente ha esposto l’azienda a un’azione di risarcimento danni per 62.000 euro, giustificando pienamente la sanzione irrogata.
ESTRATTO DELLA SENTENZA
“La condotta sopra descritta evidenzia un modus operandi negligente e superficiale che ha generato un processo operativo difforme rispetto a quanto previsto dalle disposizioni aziendali in materia di versamento assegni su Deposito a Risparmio nel caso in cui il cui beneficiario risulta essere un minore dettate dal Manuale Assegni.