Danno da vacanza rovinata: responsabilità dell’agenzia di viaggi per il ritardo del volo – Sentenza Tribunale di Napoli 2024

Danno da vacanza rovinata: responsabilità dell’agenzia di viaggi per il ritardo del volo – Sentenza Tribunale di Napoli 2024

Un viaggio di nozze rovinato da un ritardo aereo si trasforma in una battaglia legale che giunge fino al Tribunale di Napoli. Nel 2024, i giudici si trovano a dirimere una controversia che solleva interrogativi cruciali sulla responsabilità delle agenzie di viaggio e sulla tutela del turista. Fino a che punto un’agenzia può essere ritenuta responsabile per i disservizi dei vettori aerei? E quali sono i limiti del risarcimento per vacanza rovinata? La sentenza offre spunti di riflessione importanti sul delicato equilibrio tra le aspettative dei viaggiatori e gli obblighi degli operatori turistici, in un settore sempre più complesso e globalizzato.

Indice

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Una coppia di novelli sposi aveva acquistato presso un’agenzia di viaggi un pacchetto turistico per il proprio viaggio di nozze, della durata di 16 giorni, con tappe a New York, California e Santo Domingo. Durante il trasferimento da Las Vegas a Santo Domingo, il volo subiva un ritardo di circa due ore, causando la perdita della coincidenza e l’arrivo a destinazione con un giorno di ritardo.

Gli sposi convenivano in giudizio l’agenzia di viaggi, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, incluso il danno da vacanza rovinata, quantificati in 3.000 euro complessivi. Lamentavano, oltre al ritardo del volo, anche l’impossibilità di effettuare un’escursione prevista a Las Vegas e la mancata fruizione di alcuni servizi riservati alle coppie in luna di miele presso il resort di Santo Domingo.

Il Giudice di Pace di Napoli accoglieva parzialmente la domanda, condannando l’agenzia al risarcimento di 500 euro ciascuno in favore degli attori. L’agenzia proponeva appello avverso tale decisione.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il caso in esame chiama in causa la disciplina del danno da vacanza rovinata, codificata nell’art. 47 del Codice del Turismo (d.lgs. 79/2011). Tale norma definisce il danno da vacanza rovinata come “un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”, purché l’inadempimento non sia di scarsa importanza.

La giurisprudenza ha chiarito che questa fattispecie rientra tra i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. Tuttavia, come affermato dalla Cassazione (sent. n. 7256/2012), “non ogni disagio patito dal turista legittima la domanda di risarcimento di tale pregiudizio non patrimoniale, ma solo quelli che – alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede – superino una soglia minima di tolleranza, da valutarsi caso per caso”.

Rilevante è anche l’art. 43 del Codice del Turismo, che sancisce la responsabilità dell’organizzatore o del venditore del pacchetto turistico per il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento, anche quando imputabile ad altri prestatori di servizi. L’art. 46 prevede un’esenzione da responsabilità solo in caso di causa imputabile al consumatore, a un terzo estraneo, o a caso fortuito o forza maggiore.

In tema di onere probatorio, si applica il principio espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 13533/2001), per cui il creditore deve provare solo la fonte del suo diritto, mentre spetta al debitore dimostrare l’avvenuto adempimento o la causa non imputabile dell’inadempimento.

La Cassazione ha inoltre precisato (sent. n. 14662/2015) che “Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata richiede la verifica della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio patito dall’istante”, in un’operazione di bilanciamento demandata al prudente apprezzamento del giudice.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Il Tribunale di Napoli ha rigettato l’appello proposto dall’agenzia di viaggi, confermando la sentenza di primo grado.

In primo luogo, i giudici hanno escluso la responsabilità dell’agenzia per la mancata escursione a Las Vegas e per i servizi non fruiti presso il resort di Santo Domingo, in quanto non espressamente previsti nel pacchetto turistico acquistato.

Il Tribunale ha invece ritenuto provato l’inadempimento contrattuale dell’agenzia in relazione al ritardo del volo che ha causato la perdita di un’intera giornata di vacanza. L’agenzia non è riuscita a dimostrare che tale ritardo fosse dovuto a cause di forza maggiore o a fatti imprevedibili, non essendo sufficienti le generiche allegazioni relative a condizioni meteorologiche avverse.

I giudici hanno sottolineato come, in base alla normativa vigente, l’organizzatore del viaggio sia responsabile anche per i disservizi imputabili ad altri prestatori di servizi, come nel caso di specie il vettore aereo, salvo il diritto di rivalsa.

Accertato l’inadempimento, il Tribunale ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata. Ha ritenuto che la perdita di un’intera giornata su un viaggio di 16 giorni, trattandosi per di più di un viaggio di nozze, costituisca un disagio di non scarsa importanza, idoneo a generare stress e malessere psico-fisico nei viaggiatori.

I giudici hanno confermato la quantificazione del danno operata in primo grado, ritenendo congrua la somma di 500 euro per ciascun attore. Tale liquidazione equitativa è stata giudicata proporzionata considerando il costo complessivo del viaggio, la sua durata e l’irripetibilità dell’occasione.

La sentenza si segnala per aver dato piena applicazione ai principi di tutela del turista-consumatore, valorizzando la finalità di svago e relax propria del contratto di viaggio, specialmente nel caso di un viaggio di nozze. Allo stesso tempo, ha ribadito la necessità di valutare caso per caso la gravità dell’inadempimento e l’entità del pregiudizio, al fine di evitare un’eccessiva dilatazione della fattispecie del danno da vacanza rovinata.

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Per una comprensione completa della vicenda giudiziaria, ti invitiamo a proseguire con la lettura dell’estratto della sentenza e per scaricare il testo integrale PDF della sentenza.

ESTRATTO DELLA SENTENZA

“Tornando alla fattispecie in esame, dunque, considerato che il volo aereo Las Vegas/Chicaco/Fort Lauderdale (da cui doveva poi essere raggiunta l’isola di Santo Domingo) rientrava tra le prestazioni promesse nel pacchetto turistico acquistato dai coniugi, il notevole ritardo accumulato sull’intero tragitto rispetto all’orario di arrivo a Fort Lauderdale programmato nel pacchetto turistico è senz’altro addebitale all’agenzia di viaggi appellante, la quale non ha fornito prova che l’inesatta esecuzione del contratto è dipesa da un fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile ovvero da caso fortuito o da forza maggiore.

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