Cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B.: la pubblicazione in G.U. non prova la titolarità del credito ceduto (Trib. Palermo, 2025)

Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 2025, ha accolto l’opposizione proposta avverso un decreto ingiuntivo emesso in favore di una società cessionaria di crediti. La decisione afferma il principio per cui, in caso di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cessione non è sufficiente a provare l’effettiva titolarità del credito ceduto in capo al cessionario. Il Tribunale ha quindi revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo che la cessionaria non avesse assolto all’onere di dimostrare che lo specifico credito azionato rientrasse tra quelli oggetto della cessione in blocco.

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Avv. Cosimo Montinaro – e-mail segreteria@studiomontinaro.it

Indice

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

La controversia origina dall’opposizione proposta da R.B. contro un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Palermo in favore di una società cessionaria di crediti. Il decreto intimava il pagamento di € 14.139,73, oltre interessi e spese, quale saldo di un finanziamento stipulato nel 2006 con S. S.p.A., poi ceduto a C.2, quindi a C.3 e infine a C.4.

A sostegno della richiesta monitoria, l’ultima cessionaria aveva prodotto un estratto della G.U. attestante la cessione in blocco dei crediti tra le varie cessionarie ex art. 58 T.U.B. R.B. si opponeva, contestando la legittimazione attiva della cessionaria per mancanza di prova sull’effettiva titolarità del credito.

NORMATIVA E PRECEDENTI

L’art. 58 T.U.B. regola la cessione di rapporti giuridici da parte di banche, prevedendo al comma 2 che la cessionaria dia notizia dell’avvenuta cessione tramite pubblicazione in G.U. Tale pubblicazione sostituisce la notifica al debitore ceduto ex art. 1264 c.c. ai fini dell’efficacia della cessione, ma non prova la titolarità dei crediti ceduti.

La Cassazione ha chiarito che incombe sul cessionario l’onere di dimostrare l’inclusione dello specifico credito azionato nella cessione in blocco, non bastando a tal fine la sola pubblicazione in G.U. dell’avviso di cessione (Cass. nn. 24798/2020, 22268/2018, 22151/2019).

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Nel caso di specie, il Tribunale di Palermo ha ritenuto che la cessionaria non avesse provato la propria legittimazione attiva, avendo prodotto in giudizio solo l’estratto della G.U. con l’avviso di cessione in blocco, senza ulteriore documentazione atta a dimostrare che il credito oggetto di causa fosse incluso nell’operazione.

Il Tribunale osserva che l’avviso di cessione in G.U. ha una mera funzione informativa e non è idoneo ad attestare la titolarità del credito, occorrendo a tal fine produrre il contratto di cessione. Quindi, pur dovendosi ritenere pacifica la cessione in blocco, senza prova documentale non è possibile stabilire se lo specifico credito azionato vi rientri.

In applicazione di tali principi, il Tribunale accoglie l’opposizione di R.B. e revoca il decreto ingiuntivo per difetto di legittimazione attiva della cessionaria.

ESTRATTO DELLA SENTENZA

“Attesa quindi la limitata funzione dell’avviso di cessione, la pubblicazione nella Gazzetta potrebbe al più costituire un elemento indicativo dell’esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento, ma non è sufficiente, in questa sua “minima” struttura informativa, a fornire gli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi.

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