Cessione del credito non provata: domanda di pagamento rigettata | Sentenza Tribunale Varese 2024

Cessione del credito non provata: domanda di pagamento rigettata | Sentenza Tribunale Varese 2024

Il Tribunale di Varese ha respinto la domanda di una società cessionaria volta ad ottenere il pagamento di un credito bancario da parte dei fideiussori di una società debitrice. La sentenza affronta questioni cruciali in tema di prova della cessione del credito e onere probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, fornendo importanti chiarimenti sull’efficacia probatoria della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cessione.

Il caso riguarda un’azione promossa da una società cessionaria nei confronti di due fideiussori di un’impresa debitrice, per ottenere il pagamento di un credito derivante da due contratti di conto corrente bancario. La società attrice aveva allegato di essere divenuta titolare del credito in virtù di due successive cessioni in blocco. I convenuti non si sono costituiti in giudizio.

Il Tribunale ha ritenuto che la società attrice non abbia assolto all’onere della prova sulla stessa incombente in relazione alla titolarità del credito azionato. La decisione offre importanti spunti interpretativi sui requisiti probatori richiesti al cessionario per dimostrare la propria legittimazione attiva, chiarendo l’insufficienza della mera produzione dell’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

INDICE

ESPOSIZIONE DEI FATTI

La controversia trae origine da due contratti di conto corrente bancario stipulati tra una banca e una società, ora in posizione debitoria. La società attrice, asserita cessionaria del credito, ha convenuto in giudizio due fideiussori della società debitrice, chiedendone la condanna in via solidale al pagamento della somma complessiva di € 660.714,36, oltre interessi.

A sostegno della propria domanda, l’attrice ha dedotto:

  1. L’esistenza di due contratti di conto corrente, rispettivamente con saldo negativo di € 513.497,07 e € 147.217,29 alla data del 20.06.2012;
  2. La prestazione di fideiussione da parte dei convenuti fino alla concorrenza di € 1.500.000,00;
  3. L’avvenuta cessione del credito in suo favore attraverso due successive operazioni di cessione in blocco, rispettivamente del 23.11.2018 e del 20.12.2019.

I convenuti, pur regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio e sono stati dichiarati contumaci.

La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione all’udienza del 27.02.2024.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il Tribunale ha fondato la propria decisione su un articolato quadro normativo e giurisprudenziale, facendo particolare riferimento all’art. 58 del D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario) in tema di cessione di rapporti giuridici in blocco.

La norma prevede che la banca cessionaria dia notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, stabilendo che tali adempimenti pubblicitari producono nei confronti dei debitori ceduti gli effetti indicati dall’art. 1264 del codice civile.

Di fondamentale importanza è il richiamo alla recente giurisprudenza di legittimità in materia di prova della cessione del credito. In particolare, il Tribunale cita la sentenza n. 17944/2023 della Corte di Cassazione, secondo cui:

“in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell’art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l’esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l’inclusione dello specifico credito controverso nell’ambito di quelli rientranti nell’operazione conclusa dagli istituti bancari, l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell’avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell’avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell’operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.”

Il Tribunale richiama inoltre la giurisprudenza in tema di contumacia, evidenziando come questa non possa essere interpretata come non contestazione dei fatti allegati dall’attore (Cass., ord. n. 14372 del 2023).

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Il Tribunale di Varese ha rigettato la domanda proposta dalla società attrice, ritenendo che la stessa non abbia assolto all’onere della prova sulla stessa incombente in relazione alla titolarità del credito azionato. Le principali statuizioni della sentenza sono le seguenti:

  1. Onere della prova della cessione: Il giudice ha affermato che, in assenza di contestazione specifica da parte del convenuto contumace, l’esistenza del contratto di cessione costituisce fatto costitutivo della pretesa azionata dalla cessionaria e deve essere oggetto di prova da parte dell’attore.
  2. Insufficienza della pubblicazione in G.U.: La mera produzione dell’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale è stata ritenuta insufficiente a provare l’esistenza dell’operazione di cessione del credito. Il Tribunale ha chiarito che tale pubblicazione rileva ai fini dell’efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto, ma non ai fini della prova dell’esistenza della cessione stessa.
  3. Incongruenze nella documentazione prodotta: Il giudice ha rilevato diverse incongruenze tra quanto allegato dall’attrice e il contenuto degli avvisi di cessione pubblicati in G.U., evidenziando come la documentazione prodotta risultasse in parte inconferente rispetto a quanto dedotto in citazione.
  4. Mancata prova dell’inclusione del credito: Il Tribunale ha sottolineato che, anche volendo accordare rilevanza decisiva alla pubblicazione in G.U., nel caso di specie non era stata fornita la prova dell’inclusione dello specifico credito azionato nell’oggetto delle cessioni allegate.

La sentenza ribadisce l’importanza di un’attenta verifica della documentazione prodotta a sostegno della legittimazione attiva del cessionario, evidenziando come la mera allegazione di operazioni di cessione in blocco non sia sufficiente in assenza di riscontri documentali precisi e pertinenti.

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Per una comprensione completa della vicenda giudiziaria, ti invitiamo a proseguire con la lettura dell’estratto della sentenza e per scaricare il testo integrale PDF della sentenza.

ESTRATTO DELLA SENTENZA

“La domanda è infondata e non merita accoglimento, non avendo parte attrice assolto all’onere della prova sulla stessa incombente in relazione alla titolarità del credito di cui è causa.

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