Cessione dei crediti in blocco: la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non basta per provare la titolarità del credito – Tribunale di Prato 2025

Una sentenza fondamentale del Tribunale di Prato del 2025 chiarisce i requisiti necessari per dimostrare la titolarità del credito nelle cessioni in blocco. Il caso riguarda un’opposizione all’esecuzione promossa da due debitori nei confronti di una società cessionaria che aveva avviato un’azione esecutiva sulla base di un decreto ingiuntivo originariamente emesso in favore di una banca cedente. La controversia si concentra sulla legittimazione attiva della società cessionaria e sulla prova della cessione del credito. Il Tribunale ha accolto l’opposizione, stabilendo che la mera pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, pur assolvendo alla funzione di notifica ai debitori ceduti, non è di per sé sufficiente a provare l’effettiva inclusione dello specifico credito nell’operazione di cessione in blocco. La decisione sottolinea l’importanza di una documentazione completa e specifica che dimostri inequivocabilmente il trasferimento del credito oggetto di causa.

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Indice

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda prende avvio quando una società cessionaria intraprende un’azione esecutiva nei confronti di due debitori, sulla base di un decreto ingiuntivo originariamente emesso dal Tribunale di Prato nel 2014 in favore di una banca. Il credito, dell’importo di euro 105.105,83, era garantito da fideiussione e contratto autonomo di garanzia. La società cessionaria sosteneva di aver acquisito il credito attraverso un’operazione di cessione in blocco avvenuta nel dicembre 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. I debitori hanno proposto opposizione all’esecuzione, contestando principalmente la legittimazione attiva della società cessionaria e la mancanza di prova adeguata della cessione del credito. In particolare, gli opponenti hanno evidenziato come non fosse stata fornita una documentazione sufficiente a dimostrare l’inclusione dello specifico credito nell’operazione di cessione in blocco. La società cessionaria, a sostegno della propria pretesa, ha prodotto l’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale e una dichiarazione successiva proveniente dalla banca cedente, ritenendo tale documentazione sufficiente a provare la propria titolarità del credito.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di cessione dei crediti in blocco si articola principalmente intorno all’art. 58 del Testo Unico Bancario e all’interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione. La giurisprudenza ha chiarito che grava sulla società che intende affermarsi successore del contraente originario l’onere di produrre documenti idonei a dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco. In particolare, secondo la Cassazione (Sez. VI – 1, Ordinanza n. 20739/2022), la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è sufficiente solo se gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle categorie di crediti ceduti consentono di individuare “senza incertezze” i rapporti oggetto della cessione. La Suprema Corte ha inoltre precisato che, sebbene il contratto di cessione dei crediti in blocco non sia sottoposto ad alcun requisito formale previsto a pena di invalidità, la sua esistenza può essere provata in giudizio con qualunque mezzo, purché gli elementi probatori abbiano i caratteri della gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Il Tribunale di Prato ha accolto l’opposizione, formulando importanti principi in materia di prova della cessione del credito. La decisione sottolinea che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ha la sola funzione di assolvere alla notifica dell’intervenuta cessione al debitore ceduto ai sensi dell’art. 1264 c.c., ma non costituisce di per sé prova della cessione. Nel caso specifico, il Tribunale ha rilevato che le informazioni contenute nell’avviso di cessione avevano carattere meramente orientativo e non consentivano un’individuazione “senza incertezze” dei rapporti oggetto di cessione. Inoltre, la dichiarazione successiva della banca cedente è stata ritenuta priva di valore probatorio, sia per l’incertezza sulla sua provenienza, sia per la sua formazione successiva non solo alla cessione ma anche all’introduzione del giudizio esecutivo. Il Tribunale ha evidenziato come, nelle cessioni di crediti in blocco, nonostante non sia prevista la forma scritta ad substantiam o ad probationem, sia ragionevole richiedere una prova particolarmente qualificata, considerando la natura dell’operazione e la qualità delle parti coinvolte.

ESTRATTO DELLA SENTENZA

“La questione della legittimazione attiva della creditrice è una questione di merito e non di rito, riguardando, più che la legitimatio ad causam, la titolarità del diritto azionato. Grava sulla società che intende affermarsi successore del contraente originario l’onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco.

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