Buoni postali fruttiferi cointestati: il cointestatario superstite può riscuotere l’intero importo ma deve restituire il 50% agli eredi – Tribunale di Teramo 2024

Il Tribunale di Teramo, con sentenza non definitiva del 2024, ha affrontato un’articolata controversia successoria relativa alla divisione ereditaria tra cinque fratelli, fornendo importanti chiarimenti in materia di buoni postali fruttiferi cointestati con clausola di pari facoltà di rimborso. La pronuncia ha stabilito che, pur essendo legittima la riscossione dell’intero importo da parte del cointestatario superstite, questi è tenuto a restituire agli eredi del de cuius la quota di loro spettanza, pari al 50% del valore complessivo dei titoli. La decisione si inserisce nel solco tracciato dalla recente giurisprudenza di legittimità che ha definitivamente chiarito l’interpretazione della normativa applicabile.

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INDICE

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

La controversia prende avvio dalla domanda proposta da tre fratelli nei confronti degli altri due germani per ottenere la divisione dell’eredità dei genitori defunti. La madre era deceduta nel 2004 senza lasciare testamento, mentre il padre era venuto a mancare nel 2015 dopo aver redatto un testamento con il quale aveva disposto la distribuzione di alcuni beni immobili tra i cinque figli. Gli attori hanno rilevato che la sorella convenuta, dopo il decesso della madre, aveva riscosso interamente 13 buoni postali fruttiferi che erano cointestati con la defunta, per un valore complessivo di € 27.541,88. Hanno pertanto chiesto la restituzione del 50% di tale importo, sostenendo che detta quota dovesse confluire nell’asse ereditario per essere ripartita tra tutti gli eredi. La convenuta si è difesa affermando la legittimità del proprio operato, in quanto i buoni recavano la clausola “pari facoltà di rimborso”.

NORMATIVA E PRECEDENTI

La disciplina applicabile alla fattispecie è quella contenuta nel D.P.R. 156/73 e nel successivo regolamento attuativo D.P.R. 256/89. In particolare, vengono in rilievo l’art. 187 comma 1, che impone la quietanza di tutti gli aventi diritto per il rimborso del credito intestato a persona defunta, l’art. 203 che estende le norme sui libretti di risparmio ai buoni fruttiferi “in quanto applicabili“, e l’art. 208 comma 1 che prevede il rimborso a vista dei buoni presso l’ufficio di emissione.

La Cassazione, con la sentenza n. 24639 del 13 settembre 2021, ha definitivamente chiarito che in caso di morte di un cointestatario di buoni recanti la clausola “pari facoltà di rimborso“, il cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell’intera somma, non trovando applicazione l’art. 187 D.P.R. 256/89 che impone la quietanza di tutti gli aventi diritto.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Il Tribunale di Teramo ha accolto la domanda degli attori, stabilendo che la convenuta, pur avendo legittimamente riscosso l’intero importo dei buoni cointestati dopo il decesso della madre, è tenuta a restituire il 50% del valore complessivo agli altri eredi. La decisione si fonda sul principio secondo cui, nei rapporti interni tra cointestatari di buoni postali fruttiferi, ciascuno è titolare della metà dell’importo, salva prova contraria. Pertanto, alla morte di un cointestatario, la sua quota deve confluire nell’asse ereditario per essere divisa tra tutti gli eredi. Nel caso di specie, il collegio ha condannato la convenuta a corrispondere a ciascuno degli altri quattro fratelli la somma di € 2.754,18, pari a un quinto del 50% dell’intero importo riscosso (€ 27.541,88), oltre interessi legali dalla data dell’incasso. La sentenza ha invece respinto la domanda risarcitoria proposta dagli attori per il mancato reinvestimento delle somme fino alla naturale scadenza dei buoni, ritenendo che nessuna responsabilità potesse essere imputata alla convenuta per aver esercitato una legittima facoltà.

ESTRATTO DELLA SENTENZA

“In materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola ‘pari facoltà di rimborso’, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l’art. 187, comma 1, d.P.R. 1 giugno 1989, n. 256 che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano ‘a vista’ e tale diversa natura impedisce l’applicazione analogica della citata disciplina […]

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