Buoni fruttiferi prescritti: Poste condannata a rimborso €27.430 – Tribunale Firenze 2024

Il Tribunale di Firenze nel 2024 si è pronunciato su un caso controverso riguardante la prescrizione di buoni fruttiferi postali. La sentenza affronta una questione cruciale: la validità dei buoni fruttiferi può essere compromessa dalla mancata informazione sulla loro scadenza da parte dell’emittente? Questa decisione mette in luce l’importanza degli obblighi informativi degli istituti finanziari nei confronti dei risparmiatori, sollevando interrogativi sulla tutela effettiva dei consumatori nel settore degli investimenti postali.

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Per una comprensione completa della vicenda giudiziaria, ti invitiamo a proseguire con la lettura del testo completo.

INDICE

ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda giudiziaria prende avvio nel 2002, quando due coniugi sottoscrivono presso un ufficio postale quattro buoni fruttiferi a termine. Questi strumenti finanziari, diversi dai buoni ordinari, sono caratterizzati da una specifica data di scadenza che può variare da 18 mesi a 11 anni. Un elemento cruciale emerso fin dall’inizio è che sui buoni acquistati non era riportata alcuna informazione riguardante la serie, la tipologia o la data di scadenza.

La situazione si complica nel 2017, quando uno dei sottoscrittori viene a mancare. Le eredi, recatesi all’ufficio postale per le pratiche di successione, presentano i buoni alla direttrice che, apparentemente confondendo i buoni a termine con quelli ordinari, redige un prospetto di rendimento fino al 2022, indicandolo come ultimo anno utile per la riscossione.

Il punto di svolta si verifica nel 2019, quando una delle eredi, tentando di riscuotere uno dei buoni, scopre che tutti i titoli sono considerati prescritti, contrariamente a quanto precedentemente indicato dalla direttrice dell’ufficio postale. Questo evento innesca una serie di reclami da parte delle eredi, prima direttamente a Poste Italiane e successivamente attraverso il Movimento dei Consumatori di Firenze.

La controversia si intensifica con il decesso anche del secondo sottoscrittore originario. Le eredi, dopo un tentativo infruttuoso di mediazione, decidono di intraprendere un’azione legale, adendo il Tribunale di Firenze. Le attrici sostengono che Poste Italiane abbia violato gli obblighi informativi, di trasparenza e di buona fede, omettendo informazioni cruciali sulla disciplina applicabile ai buoni, sulla loro tipologia e sulla scadenza, sia durante la sottoscrizione che durante la vigenza del contratto.

Un elemento chiave della loro argomentazione è la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico (FIA) al momento della sottoscrizione, documento previsto dal D.M. 19.12.2000 e contenente le informazioni essenziali sull’investimento. Inoltre, le attrici lamentano la violazione della normativa sui depositi dormienti (D.P.R. 116/2007), che avrebbe dovuto garantire loro la possibilità di un rimborso anche dopo la scadenza dei titoli.

Poste Italiane, dal canto suo, si difende eccependo in via pregiudiziale il difetto di legittimazione attiva delle attrici e, nel merito, l’intervenuta prescrizione dei buoni. L’istituto sostiene che le informazioni sulla scadenza dei buoni dovevano ritenersi note ai sottoscrittori in base alla normativa vigente e che, in ogni caso, tali informazioni erano state fornite attraverso la consegna del FIA al momento della sottoscrizione.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il caso in esame si inserisce in un complesso quadro normativo e giurisprudenziale relativo ai buoni fruttiferi postali. Questi strumenti finanziari, pur non costituendo titoli di credito in senso stretto, sono considerati una forma di raccolta del risparmio, come stabilito dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 13979/2007. Giuridicamente, sono classificati come documenti di legittimazione ai sensi dell’art. 2002 del Codice Civile.

Un punto cruciale della normativa applicabile è il D.P.R. 144/2001, in particolare l’art. 2, che estende a Poste Italiane l’applicazione delle disposizioni previste dal Testo Unico Bancario (TUB), in quanto compatibili. Questa disposizione è fondamentale poiché sottopone Poste Italiane agli stessi obblighi di trasparenza e informativa previsti per gli istituti di credito.

La disciplina specifica dei buoni fruttiferi postali è delineata dal D.P.R. 156/1973 (Testo Unico in materia postale) e dal D.M. 19.12.2000, che stabilisce le caratteristiche dei buoni e gli obblighi informativi dell’emittente. In particolare, l’art. 8 del D.M. 19.12.2000 regola la prescrizione dei buoni, aspetto centrale nella controversia in esame.

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