Bonifici bancari e masse ereditarie: come la nullità delle donazioni impatta sulla divisione – Tribunale di Rovigo 2024

Il Tribunale di Rovigo ha affrontato un’importante questione in materia di donazioni e requisiti formali, pronunciandosi sulla validità di trasferimenti di denaro effettuati tramite bonifici bancari con spirito di liberalità. La sentenza ha dichiarato la nullità di donazioni per oltre 114.000 euro effettuate senza atto pubblico, ordinando l’imputazione della somma alla quota ereditaria del beneficiario. Il caso offre importanti spunti di riflessione sul tema dei requisiti formali delle liberalità e sulla distinzione tra donazioni dirette e indirette.

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INDICE

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda giudiziaria si inserisce in un complesso contesto familiare e successorio che merita un’attenta analisi. Il caso prende avvio dalla morte del padre di due fratelli, avvenuta nel 2001, che ha dato luogo alla prima successione oggetto di causa. Il de cuius ha lasciato come eredi la moglie e i due figli, instaurando così una prima comunione ereditaria. Successivamente, nel 2016, è deceduta anche la moglie del defunto, che pur non essendo la madre biologica dei due fratelli, aveva sviluppato con loro un profondo legame affettivo, tanto da decidere di disporre dell’intero suo patrimonio in loro favore attraverso un testamento olografo redatto il 1° novembre 2003 e pubblicato con atto pubblico il 24 maggio 2018.

La peculiarità del caso emerge dall’esame di tre operazioni bancarie effettuate dalla defunta tra settembre e ottobre 2013. Nello specifico, la donna aveva disposto tre bonifici bancari in favore di uno dei fratelli: il primo di € 5.660,00 in data 30 settembre 2013, il secondo di € 92.800,00 in data 1° ottobre 2013 e il terzo di € 16.272,00 in data 25 ottobre 2013, per un ammontare complessivo di € 114.732,00. Questi trasferimenti sono diventati oggetto di contestazione da parte dell’altro fratello, il quale ha promosso l’azione giudiziale chiedendo, tra l’altro, che venisse dichiarata la nullità di tali liberalità per mancanza dei requisiti formali previsti dalla legge per le donazioni.

La causa si è svolta in contumacia del convenuto, il quale, pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. Questo comportamento processuale, unito alla mancata comparizione all’interrogatorio formale disposto dal giudice, ha avuto un peso significativo nella valutazione complessiva delle prove e nella decisione finale.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il quadro normativo e giurisprudenziale in cui si inserisce la decisione del Tribunale di Rovigo è particolarmente articolato e merita un’analisi approfondita. Il punto di partenza è rappresentato dall’art. 782 del codice civile, che stabilisce il requisito formale dell’atto pubblico per la donazione, prevedendone la nullità in caso di mancato rispetto. Questa disposizione si inserisce nel più ampio contesto della disciplina delle donazioni, che il legislatore ha voluto sottoporre a particolari cautele formali in considerazione della loro natura di atti di liberalità e del loro potenziale impatto sul patrimonio del donante.

Di fondamentale importanza per la decisione è stato il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 18725 del 27 luglio 2017. Questa pronuncia ha affrontato specificamente la questione della natura giuridica dei trasferimenti di strumenti finanziari effettuati con spirito di liberalità attraverso l’intermediazione bancaria. La Suprema Corte ha stabilito che tali operazioni configurano una donazione tipica ad esecuzione indiretta e non una donazione indiretta, con la conseguente necessità dell’atto pubblico per la loro validità, salvo che ricorra l’ipotesi della donazione di modico valore.

Il caso ha richiesto anche l’applicazione dell’art. 724, comma 2, del codice civile, che disciplina l’imputazione alla quota ereditaria delle somme di cui l’erede era debitore verso il defunto. Questa norma è risultata determinante per stabilire le conseguenze della declaratoria di nullità delle donazioni sulla successiva divisione ereditaria. Inoltre, sul piano processuale, ha trovato applicazione l’art. 232 del codice di procedura civile, che ha consentito al giudice di ritenere ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio formale a fronte della mancata comparizione ingiustificata del convenuto.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

L’iter argomentativo seguito dal Tribunale di Rovigo si sviluppa attraverso una rigorosa analisi degli elementi probatori e una puntuale applicazione dei principi giurisprudenziali consolidati in materia. In primis, il Collegio ha proceduto alla qualificazione giuridica delle operazioni bancarie oggetto di contestazione, rilevando come le stesse presentassero tutti gli elementi caratterizzanti della donazione tipica ad esecuzione indiretta, secondo l’orientamento cristallizzato dalle Sezioni Unite.

La prova dello spirito di liberalità è stata desunta da un complesso di elementi indiziari convergenti, valutati secondo il criterio della gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 c.c. In particolare, il Tribunale ha valorizzato: (i) la prossimità temporale dei bonifici, tutti eseguiti nell’arco di un mese; (ii) l’entità oggettivamente rilevante della somma complessiva (€ 114.732,00); (iii) il rapporto di profondo affetto esistente tra la disponente e i figli del marito, comprovato inequivocabilmente dalla disposizione testamentaria in loro favore.

Di significativo rilievo probatorio è risultata la condotta processuale del convenuto il quale, oltre a rimanere contumace, non si è presentato a rendere l’interrogatorio formale disposto dal giudice, senza addurre alcuna giustificazione. Tale comportamento ha consentito l’applicazione dell’art. 232 c.p.c., con conseguente ammissione dei fatti dedotti nell’interrogatorio, tra cui la circostanza fondamentale della natura donativa dei trasferimenti.

Il Tribunale ha quindi affrontato la questione centrale della necessità dell’atto pubblico, escludendo in radice che potesse trovare applicazione l’eccezione prevista per le donazioni di modico valore. La valutazione della modicità, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, deve essere effettuata in termini oggettivi ma anche in relazione alle condizioni economiche del donante. Nel caso di specie, l’importo complessivo di oltre centoquattordicimila euro è stato ritenuto oggettivamente significativo, tale da escludere in radice la configurabilità di una donazione di modico valore ex art. 783 c.c.

Accertata la nullità delle donazioni per difetto della forma solenne prescritta dall’art. 782 c.c., il Tribunale ne ha tratto le necessarie conseguenze sul piano della divisione ereditaria. In applicazione del principio di cui all’art. 724, comma 2, c.c., ha disposto che la somma oggetto delle donazioni nulle dovesse essere imputata alla quota ereditaria del convenuto nella successione della donante, in quanto configurante un debito dello stesso verso l’eredità.

La decisione si segnala per il rigore metodologico nell’applicazione dei principi elaborati dalle Sezioni Unite in tema di trasferimenti bancari con spirito di liberalità, confermando come l’utilizzo di strumenti bancari non possa eludere i requisiti formali previsti per le donazioni, quando ne ricorrano i presupposti sostanziali.

ESTRATTO DELLA SENTENZA

“Nel corso del presente giudizio, il Tribunale di Rovigo è stato chiamato a pronunciarsi su una questione di particolare rilevanza in materia di diritto successorio, specificamente attinente alla ricostruzione della massa ereditaria in presenza di liberalità effettuate mediante strumenti bancari. La vicenda trae origine dalla contestazione di tre bonifici bancari, per un ammontare complessivo di € 114.732,00, disposti dalla de cuius in favore di uno dei coeredi nel periodo antecedente al decesso.

L’analisi della fattispecie ha richiesto l’applicazione coordinata di molteplici istituti giuridici: dalla disciplina formale delle donazioni ex art. 782 c.c., alla ricostruzione della massa ereditaria ex art. 724 c.c., fino all’inquadramento delle liberalità effettuate mediante strumenti bancari alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18725/2017.

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