Azione revocatoria ordinaria: presupposti e applicazione

Azione revocatoria ordinaria: presupposti e applicazione

L’azione revocatoria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale. Lo scopo di tale azione è quello di far dichiarare l’inefficacia degli atti di disposizione patrimoniale con cui il debitore ha arrecato pregiudizio alle ragioni dei creditori. Costituiscono presupposti essenziali dell’azione pauliana:

  1. un atto di disposizione, ossia un atto negoziale in forza del quale il debitore modifica la propria situazione patrimoniale, o trasferendo ad altri un diritto che gli appartiene o assumendo un obbligo nuovo verso terzi o costituendo su propri beni diritti a favore di terzi;
  2. il c.d. eventus damni, ossia un pregiudizio per il creditore, consistente nel fatto che, come conseguenza dell’atto di disposizione compiuto, il patrimonio del debitore rischia di divenire insufficiente a soddisfare tutti i creditori.
  3. la c.d. scientia fraudis o scientia damni del debitore, ossia la conoscenza del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni del creditore. Non occorre la specifica intenzione di nuocere ai creditori (c.d. animus nocendi), essendo sufficiente che il debitore abbia la consapevolezza che, a seguito dell’atto dispositivo, il suo patrimonio divenga incapiente.

Nel caso in cui l’atto dispositivo sia a titolo oneroso, occorre, per la proponibilità dell’azione, anche la c.d. participatio fraudis del terzo: ossia la consapevolezza da parte del terzo che l’atto dispositivo avrebbe arrecato pregiudizio ai creditori, al punto da compromettere la realizzazione delle loro ragioni.

Soggetto a revocatoria non è solo l’atto dispositivo compiuto dal debitore successivamente al sorgere del credito, ma anche quello posto in essere anteriormente (art. 2901, comma 1 nn. 1 e 2, c.c.): in tale ultimo caso, però, non è sufficiente la sussistenza della scientia damni, ma occorre il c.d. consilium fraudis, ossia, la dolosa preordinazione in frode delle ragioni del (futuro) creditore da parte del (futuro) debitore (v. Cass. 20 febbraio 2015, n. 3461) e, ove si tratti di atto a titolo oneroso, anche da parte del terzo (v. Cass. 7 ottobre 2016, n. 20251).

L’onere di fornire la prova della scientia fraudis e del consilium fraudis (sia del debitore che del terzo), grava sempre su chi agisce in revocatoria (v. Cass. 29 gennaio 2016, n. 1658).

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