Accettazione tacita di eredità: non basta la voltura catastale senza prova della delega o ratifica – Tribunale di Padova, 2025

La recente sentenza del Tribunale di Padova del 2025 affronta un tema cruciale nel diritto successorio: i requisiti necessari per provare l’accettazione tacita dell’eredità attraverso la voltura catastale. Il caso nasce nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare dove il creditore procedente, dopo l’aggiudicazione del bene, si è trovato nell’impossibilità di procedere al trasferimento a causa della mancata trascrizione dell’accettazione di eredità da parte della debitrice esecutata. La vicenda è particolarmente complessa in quanto la debitrice, sottoposta ad amministrazione di sostegno, non aveva potuto ottenere l’autorizzazione del giudice tutelare ad accettare l’eredità puramente e semplicemente. Il creditore ha quindi dovuto intraprendere un’azione ordinaria per far accertare l’intervenuta accettazione tacita dell’eredità, sostenendo che questa potesse desumersi da vari elementi, tra cui l’esistenza di una voltura catastale e la mancata rinuncia all’eredità. Il Tribunale, con una decisione destinata a fare giurisprudenza, ha stabilito principi rigorosi in materia di prova dell’accettazione tacita, chiarendo che non è sufficiente la mera esistenza di una voltura catastale quando questa sia stata eseguita da un solo successibile, in assenza di elementi che dimostrino il conferimento di delega o la successiva ratifica da parte degli altri chiamati. La pronuncia si inserisce nel solco della più recente giurisprudenza di legittimità che richiede elementi probatori rigorosi per dimostrare l’accettazione tacita dell’eredità.

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Indice

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda prende avvio da una procedura esecutiva immobiliare promossa nei confronti di una debitrice per la vendita di alcuni immobili pervenuti alla stessa per successione ereditaria. In particolare, gli immobili oggetto di pignoramento erano stati ereditati dalla debitrice esecutata a seguito del decesso del marito, avvenuto nel 2004, e del padre. La procedura esecutiva aveva portato all’aggiudicazione dei beni, ma il delegato alla vendita si era trovato nell’impossibilità di procedere al trasferimento a causa della mancanza di trascrizione dell’accettazione di eredità da parte della debitrice esecutata. La situazione era ulteriormente complicata dal fatto che la debitrice era sottoposta ad amministrazione di sostegno e il giudice tutelare non aveva autorizzato l’accettazione pura e semplice dell’eredità, ritenendo che la competenza spettasse al giudice delle successioni. Il creditore procedente aveva quindi dovuto intraprendere un’azione ordinaria per far accertare l’intervenuta accettazione tacita dell’eredità da parte della debitrice, sostenendo che questa potesse desumersi da vari elementi, tra cui l’esistenza di una voltura catastale e la presentazione della dichiarazione di successione. Il creditore aveva anche evidenziato che la debitrice non aveva mai rinunciato all’eredità e che non aveva impugnato l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che aveva preso atto dell’intervenuto accrescimento in suo favore delle quote degli altri chiamati all’eredità che si erano dichiarati meri chiamati. La vicenda processuale si era ulteriormente complicata per questioni relative alla notifica degli atti alla debitrice sottoposta ad amministrazione di sostegno, richiedendo una fase istruttoria supplementare per verificare la regolarità delle notifiche.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il Tribunale ha esaminato approfonditamente il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di accettazione tacita dell’eredità. Punto di partenza è l’art. 459 c.c., che stabilisce il principio fondamentale secondo cui l’eredità può essere acquistata solo mediante accettazione, i cui effetti retroagiscono al momento dell’apertura della successione. La semplice delazione, pur essendo presupposto necessario, non è sufficiente per l’acquisto della qualità di erede. Di particolare rilevanza è lart. 476 c.c., che disciplina l’accettazione tacita, configurabile quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede. La giurisprudenza di legittimità ha elaborato nel tempo criteri rigorosi per l’individuazione degli atti che possono integrare accettazione tacita. In particolare, la Cassazione ha ripetutamente affermato che mentre sono inidonei gli atti di natura meramente fiscale (come la denuncia di successione), possono invece rilevare atti che hanno natura sia fiscale che civile, come la voltura catastale. Tuttavia, la più recente giurisprudenza (Cass. n. 10544/2024 e n. 22769/2024) ha precisato che in caso di pluralità di chiamati all’eredità, la voltura catastale eseguita da uno solo di essi non può valere come accettazione tacita per gli altri in assenza di prova di una delega o di successiva ratifica. Sul piano probatorio, la Corte ha chiarito che grava su chi agisce in giudizio nei confronti del preteso erede l’onere di provare, ex art. 2697 c.c., l’assunzione della qualità di erede, non potendosi questa desumere dalla mera chiamata all’eredità né essendo prevista alcuna presunzione in tal senso. Significativa è anche la giurisprudenza in tema di effetti del decorso del termine di prescrizione del diritto di accettare l’eredità: secondo Cass. n. 12646/2020, il decorso del termine decennale comporta l’estinzione del diritto, ma il chiamato può comunque acquistare la qualità di erede anche successivamente se nessuno degli interessati solleva la relativa eccezione. In materia di espropriazione immobiliare, la Cassazione (sent. n. 11638/2014) ha stabilito che quando il pignoramento riguarda un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria, se l’accettazione tacita non risulta da atti trascrivibili o se si assume che l’acquisto della qualità di erede sia avvenuto ex lege, la vendita coattiva presuppone l’accertamento giudiziale della qualità di erede del debitore esecutato.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Il Tribunale di Padova ha accolto un approccio rigoroso nell’analisi delle prove dell’accettazione tacita, rigettando il ricorso per insufficienza degli elementi probatori. La decisione si articola su diversi punti fondamentali che meritano un’attenta analisi. In primo luogo, il Tribunale ha respinto l’argomento secondo cui l’accettazione tacita potesse desumersi dalla mancata rinuncia all’eredità e dalla mancata impugnazione dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione. Il giudice ha chiarito che il mero decorso del termine per accettare non equivale ad accettazione, ma anzi comporta l’estinzione del diritto ex art. 480 c.c., pur potendo il chiamato acquistare la qualità di erede successivamente in assenza di eccezioni da parte degli interessati. Particolarmente significativa è l’analisi della voltura catastale come possibile prova dell’accettazione tacita. Il Tribunale, allineandosi alla più recente giurisprudenza di legittimità, ha evidenziato come non sia sufficiente la mera esistenza di una voltura, dovendo essere provato chi l’abbia richiesta e con quale titolo. Nel caso di specie, il documento depositato attestava unicamente che erano state volturate le proprietà immobiliari nei limiti della quota spettante alla debitrice, senza alcuna indicazione su chi avesse richiesto la voltura né sull’eventuale conferimento di incarico da parte della debitrice stessa. Questa carenza probatoria è stata ritenuta decisiva, considerando che in caso di pluralità di chiamati all’eredità, l’effetto di accettazione tacita non può estendersi a chi non ha espressamente conferito delega o ratificato la richiesta. Il Tribunale ha anche affrontato il tema della dichiarazione di successione, confermando l’orientamento secondo cui, trattandosi di atto avente rilevanza esclusivamente fiscale, non è idoneo a provare l’accettazione. La decisione sottolinea l’importanza dell’onere della prova in materia di accettazione tacita: chi agisce in giudizio deve dimostrare non solo l’esistenza di atti potenzialmente indicativi dell’accettazione, ma anche la loro riferibilità al chiamato e la loro inequivoca natura di atti che presuppongono la volontà di accettare. Il rigetto della domanda relativa all’accettazione tacita ha precluso l’esame della questione dell’accrescimento della quota in favore della debitrice.

ESTRATTO DELLA SENTENZA

“Secondo l’orientamento della Corte di Cassazione l’accettazione tacita dell’eredità – che, a mente dell’art. 476 c.c., si configura qualora il chiamato all’eredità abbia compiuto un atto che presupponga la volontà di accettare l’eredità e che non avrebbe diritto di compiere se non, per l’appunto, nella qualità di erede – può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, laddove quest’ultimo abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la sua volontà di rinunziare all’eredità o, viceversa, qualora abbia posto in essere atti concludenti e significativi della sua volontà di accettarla. Ne consegue che, mentre devono ritenersi inidonei a tale scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l’accettazione tacita dell’eredità può, invero, essere desunta dal compimento di atti al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale avente rilevanza tanto dal punto di vista fiscale quanto dal punto di vista civile.

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