Aspettativa dal lavoro non retribuita: quello che c’è da sapere

Aspettativa dal lavoro non retribuita: quello che c’è da sapere

L’aspettativa sul lavoro non retribuita è disciplinata dalla Legge n. 53/2000 che consente ai lavoratori dipendenti di sospendere il proprio rapporto di lavoro per un periodo determinato, senza perdere il posto di lavoro. Questo strumento, come vedremo meglio nel dettaglio, può essere utilizzato per motivi personali o familiari, come la cura di un figlio o di un familiare malato, ma anche per lo svolgimento di attività di volontariato o di studio.

Normativa di riferimento

La legge 53/2000 prevede che l’aspettativa sul lavoro non retribuita possa essere richiesta per un periodo massimo di 2 anni, anche frazionati, durante il quale il lavoratore non percepirà la retribuzione, ma avrà diritto alla conservazione del posto di lavoro e alla contribuzione previdenziale. Il lavoratore deve presentare la richiesta all’azienda almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’aspettativa e può usufruire di questo strumento solo una volta ogni triennio.

motivazioni

Generalmente le motivazioni per poter richiedere questo tipo di aspettativa senza stipendio sono:

  1. Gravi motivi familiari: Il lavoratore puo richiedere un periodo di aspettativa non retribuita , detto anche Congedo per gravi motivi familiari con un massimo di 2 anni, utilizzabili in forma continuativa o frazionata . La motivazione deve riguardare un disagio personale oppure la cura e l’assistenza dei parenti e affini – anche se non conviventi – entro il 3° grado (coniuge, dei figli – anche adottivi – dei genitori, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle). Nella richiesta vanno allegate certificazioni mediche sulle problematiche di salute che causano la necessità di sospendere il lavoro. Il datore di lavoro puo rifiutare in caso di rapporto di lavoro a termine o sostitutivo di un altro dipendente. Tale periodo non viene conteggiato ai fini previdenziali né dell’anzianità di servizio;
  2. Formazione (di base o professionale): Questa motivazione è riservata a dipendenti con almeno 5 anni di anzianità e riguarda i casi di conseguimento del titolo di studio di secondo grado, diploma universitario o laurea e attività formative non finanziate dal datore di lavoro. La durata massima è di 11 mesi . Il minimo previsto dalla generalità dei contratti sono le 150 o 250 ore per il completamento della scuola dell’obbligo, in questo caso come permessi retribuiti a carico del datore di lavoro;
  3. Svolgimento di cariche pubbliche (in Parlamento, comuni o regioni, consorzi tra enti locali ed enti di decentramento) e per incarichi secondo l’art. 31 L. n. 300/700. I dirigenti sindacali provinciale e nazionale  hanno diritto alla aspettativa con  conservazione del posto senza retribuzione per tutta la durata del mandato, se impiegati nel settore privato. Nel settore pubblico invece l’aspettativa sindacale è  quasi sempre retribuita (distacco); 
  4. Tossicodipendenza (del lavoratore o di congiunti): Il tempo massimo per questa motivazione è di 3 anni se la persona partecipa o assiste un familiare.  durante i programmi riabilitativi presso le ASL territoriali. Anche in questo caso serve la  certificazione rilasciata dal SERT competente.  

I vari CCNL possono poi prevedere altri casi specifici (consultate sempre il vostro CCNL di categoria).

Sentenze della Cassazione

La Cassazione si è espressa in diverse occasioni sulla disciplina dell’aspettativa sul lavoro non retribuita. In particolare, ha chiarito che il lavoratore che usufruisce dell’aspettativa non può essere licenziato per motivi connessi alla sua scelta di sospendere il rapporto di lavoro. Inoltre, la Cassazione ha stabilito che l’aspettativa può essere richiesta anche in caso di malattia del lavoratore o del suo familiare, purché questa sia documentata da certificati medici.

In una sentenza del 2018 (n. 1252), la Cassazione ha precisato che l’aspettativa sul lavoro può essere richiesta anche per lo svolgimento di attività di volontariato, purché queste siano finalizzate a fini di interesse generale e siano compatibili con le esigenze dell’azienda. Inoltre, la Cassazione ha stabilito che il lavoratore che usufruisce dell’aspettativa per lo svolgimento di attività di volontariato non può essere penalizzato in termini di carriera o di retribuzione.

Conclusioni

L’aspettativa sul lavoro non retribuita è uno strumento importante per conciliare la vita lavorativa con quella privata e familiare. La legge 53/2000 prevede precise regole per la sua fruizione e la Cassazione ha chiarito i diritti dei lavoratori che ne usufruiscono. È importante che i lavoratori conoscano i propri diritti e che le aziende rispettino la normativa in materia. In caso di controversie, è possibile rivolgersi a un avvocato specializzato in diritto del lavoro.
A tal fine, lo Studio Legale Avv. Cosimo Montinaro presta assistenza e consulenza altamente specializzata.

Avv. Cosimo Montinaro

(avvocato del lavoro)

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