Diffamazione a mezzo email: quando un messaggio può diventare un reato

Diffamazione a mezzo email: quando un messaggio può diventare un reato

La diffamazione a mezzo email è un reato sempre più diffuso, soprattutto in questi tempi di comunicazione digitale. Ma quando un messaggio può diventare una vera e propria accusa di diffamazione?

Definizione di diffamazione e reato

La diffamazione è un reato previsto dall’articolo 595 del Codice Penale: “Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro.

Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2.065 euro”.

La diffamazione può essere commessa anche attraverso l’invio di un’email.

Le conseguenze legali della diffamazione a mezzo email

La diffamazione a mezzo email può comportare seri rischi legali per chi la commette, poiché il reato è punito con una pena che può arrivare sino a 2 anni di reclusione.

Inoltre, a differenza di quanto qualche utente potrebbe pensare, la diffamazione a mezzo email non è un illecito civile, ma un reato. Questo significa che la diffamazione a mezzo email non solo può essere motivo di danni economici, ma anche di sanzioni penali.

Sentenze della Cassazione

Recentemente, la Cassazione è intervenuta sulla questione della diffamazione a mezzo email e ha stabilito che un messaggio inviato attraverso posta elettronica può essere assimilato a qualsiasi altro mezzo di comunicazione. In particolare, la Cassazione ha chiarito che la diffamazione a mezzo email può essere una “forma di diffusione di notizie false a mezzo di stampa“, il che significa che la diffamazione a mezzo email è equiparabile alla diffamazione attraverso un supporto cartaceo, come un giornale.

Sempre il Supremo Collegio ha di recente statuito che ai fini della diffamazione a mezzo mail è sufficiente la mera conoscibilità della comunicazione mediale, non essendo dirimente che la mail sia stata effettivamente “aperta”, risultando invece necessario che sia stata scaricata dal sistema (Cass., n. 12511/20233). Sicchè, è sufficiente la prova che il messaggio sia stato “scaricato” (e cioè trasferito sul dispositivo dell’utente dell’indirizzo), mentre l’effettiva lettura può presumersi, salvo prova contraria.

Come difendersi dalla diffamazione a mezzo email

Per difendersi dalla diffamazione a mezzo email, è necessario sporgere denuncia/querela. La diffamazione a mezzo email è un reato perseguibile anche d’ufficio, ovvero il Pubblico Ministero può procedere anche senza la necessità di una querela da parte della vittima.

É sempre importante raccogliere tutte le prove a sostegno di quanto denunciato, come i messaggi diffamatori o eventuali testimonianze.

Conclusioni

La diffamazione a mezzo email può avere conseguenze legali molto gravi per chi la commette. Per questo motivo, è fondamentale essere consapevoli delle conseguenze legali che possono derivare da un comportamento del genere.

A tal fine, lo Studio Legale Avv. Cosimo Montinaro presta assistenza e consulenza altamente specializzata.

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