L’obbligo di mantenimento del genitore nei confronti della prole è ancorato al raggiungimento dell’autosufficienza economica

L’obbligo di mantenimento del genitore nei confronti della prole è ancorato al raggiungimento dell’autosufficienza economica

Corte di Appello di Lecce, sentenza del 01/03/2023

[…] Quanto al contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne … convivente con la madre presso la casa coniugale, giova ricordare come la giurisprudenza abbia più volte stabilito che la verifica della persistenza o meno dell’obbligo di mantenimento del genitore nei confronti della prole è ancorata non al parametro temporale della maggiore età, bensì, a quello del raggiungimento dell’autosufficienza economica da parte della stessa. Sul punto, infatti, varie sono le pronunce in cui si stabilisce che: “il semplice raggiungimento della maggiore età non viene ad esonerare il genitore dall’obbligo di contribuire al suo mantenimento, fino a quando il genitore stesso non fornisca la prova che il figlio è divenuto autosufficiente, ovvero che il mancato svolgimento di attività lavorativa sia a quest’ultimo imputabile’’ (Cass., n. 11828/2009).La giurisprudenza ha anche più volte definito i limiti del concetto di indipendenza del figlio maggiorenne, statuendo che non qualsiasi impiego o reddito fa venir meno l’obbligo del mantenimento (Cass. n. 18/2011), sebbene non sia necessario un lavoro stabile, essendo sufficienti un reddito o il possesso di un patrimonio tali da garantire un’autosufficienza economica (Cass. n. 27377/2013). È pacifico che, affinché venga meno l’obbligo del mantenimento, lo status di indipendenza economica del figlio può considerarsi raggiunto in presenza di un impiego tale da consentirgli un reddito corrispondente alla sua professionalità e un’appropriata collocazione nel contesto economico-sociale di riferimento, adeguata alle sue attitudini ed aspirazioni (Cass. n. 4765/2002; n. 21773/2008; n. 14123/2011; n. 1773/2012).

Orbene, risulta incontestata la circostanza che il ragazzo, ormai ultratrentenne, risulti attualmente privo di occupazione lavorativa e che non abbia mai raggiunto una piena indipendenza economica. Egli ha più volte cambiato percorso di studi, dapprima presso la facoltà di fisica di …, per poi abbandonare ed iniziare un nuovo percorso in …, con scarsi risultati. Durante il soggiorno nella città di …, ha cercato di inserirsi nel mondo del lavoro, prestando attività presso …., senza ottenere risvolti in termini di stabilità lavorativa. Nel febbraio 2020, … ha preso la decisione di lasciare … ed è rientrato a … dove vive con la madre nella casa coniugale; come allegato dalla madre, egli avrebbe avuto difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro attesa la crisi epidemiologica che ha influito negativamente sul mercato del lavoro e, in un secondo momento, a causa di un incidente, che gli ha causato un intervento chirurgico …

Alla luce delle difficoltà di inserimento lavorativo di …, imputabili sia alla crisi economica e di mercato causata dall’emergenza epidemiologica che all’intervento chirurgico cui il ragazzo è stato sottoposto, considerando tuttavia che l’età dello stesso impone la ricerca di una attività lavorativa, allo stato considerato che la crisi pandemica pare allo stato superata, deve confermarsi l’obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente indipendente […]

Avv. Cosimo Montinaro

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