La Corte di Cassazione ha recentemente affrontato un caso significativo riguardante la cessazione dell’obbligo di mantenimento per i figli maggiorenni, chiarendo i parametri fondamentali che determinano quando un genitore può essere esonerato da tale responsabilità economica. La vicenda in esame riguarda un padre che chiedeva la revoca dell’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne, sostenendo che questi avesse raggiunto l’indipendenza economica. Il caso solleva interrogativi cruciali sul confine tra il diritto del figlio al mantenimento e il diritto del genitore a non essere più gravato da tale obbligo una volta che il figlio abbia raggiunto un’età e una condizione che presuppongono la sua autosufficienza. Questa problematica è particolarmente rilevante nella società contemporanea, dove il percorso verso l’indipendenza economica dei giovani spesso si protrae più a lungo rispetto al passato, a causa di molteplici fattori come l’estensione dei percorsi formativi, le difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro e la precarietà delle prime esperienze professionali. La Suprema Corte, con questa pronuncia, fornisce indicazioni preziose per orientare sia i genitori che i figli nella comprensione dei rispettivi diritti e doveri in questa delicata fase di transizione verso l’autonomia. Al centro della valutazione giuridica si pone non solo il dato anagrafico o il conseguimento formale di un titolo di studio, ma un insieme articolato di elementi che comprendono l’effettiva capacità di sostentamento economico, l’impegno dimostrato nella ricerca di un’occupazione stabile e adeguata, nonché la condotta complessiva tenuta dal beneficiario dell’assegno. La sentenza si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato che tende a bilanciare l’esigenza di tutela del figlio non ancora pienamente autonomo con quella di non gravare indefinitamente il genitore di un onere economico quando sussistano le condizioni per considerare raggiunta una ragionevole indipendenza da parte del figlio. La determinazione del momento in cui cessa l’obbligo di mantenimento rappresenta dunque una questione di particolare delicatezza, che richiede una valutazione caso per caso e che non può essere risolta attraverso l’applicazione di criteri rigidi o automatismi.
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Indice
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
ESPOSIZIONE DEI FATTI
La controversia ha origine da un matrimonio concordatario celebrato nel 1990 e successivamente terminato con una sentenza del Tribunale di Trani che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili. Nella stessa sentenza, il Tribunale disponeva l’obbligo per il padre di corrispondere una somma mensile di 225 euro a titolo di concorso al mantenimento del figlio maggiorenne, nato alcuni anni dopo il matrimonio. Questo provvedimento iniziale costituisce il punto di partenza della vicenda giudiziaria che si è poi sviluppata attraverso diversi gradi di giudizio, fino a giungere all’attenzione della Suprema Corte. La questione centrale riguarda la determinazione del momento in cui può considerarsi cessato l’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, un tema di grande rilevanza pratica per moltissime famiglie italiane che si trovano ad affrontare situazioni analoghe in seguito alla disgregazione del nucleo familiare. Dopo alcuni anni dall’emissione del provvedimento iniziale, il padre ha presentato un ricorso al Tribunale di Trani, basandosi sull’articolo 9, comma 1, della Legge n. 898/1970, con il quale chiedeva espressamente la revoca dell’assegno di mantenimento che era tenuto a corrispondere direttamente al figlio. La richiesta si fondava essenzialmente su due ordini di motivazioni, entrambe meritevoli di attenta considerazione: da un lato, il genitore sosteneva che il figlio avesse ormai raggiunto una condizione di indipendenza economica grazie ad un’attività lavorativa che svolgeva da tempo; dall’altro, lamentava un atteggiamento di totale disinteresse da parte del figlio nei confronti delle sue condizioni di salute, nonostante il padre si fosse sottoposto a diversi interventi chirurgici a partire dal 2018. Questa seconda argomentazione introduce un elemento di valutazione che va oltre l’aspetto puramente economico, chiamando in causa anche la dimensione relazionale e affettiva del rapporto tra genitore e figlio, pur non essendo questo l’elemento decisivo per la risoluzione della controversia dal punto di vista giuridico. Il Tribunale di Trani, esaminando la richiesta del padre, ha ritenuto di dover rigettare la domanda di revoca dell’assegno, adducendo come motivazione il fatto che il ricorrente non avesse fornito prove sufficienti in merito al fatto estintivo dell’obbligazione, rappresentato dall’effettiva condizione di autosufficienza economica del figlio. Insoddisfatto di questa decisione, il padre ha quindi proposto ricorso presso la Corte d’Appello di Bari, cercando di ottenere in secondo grado l’accoglimento della sua istanza di revoca dell’assegno di mantenimento.
NORMATIVA E PRECEDENTI
La questione del mantenimento dei figli maggiorenni si situa all’intersezione di diverse disposizioni normative e orientamenti giurisprudenziali consolidati nel tempo. Il quadro normativo di riferimento parte dall’articolo 30 della Costituzione, che sancisce il dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Questo principio costituzionale trova poi specificazione nel Codice Civile, in particolare negli articoli 147 e 148, che disciplinano i doveri verso i figli e il concorso negli oneri, nonché nell’articolo 337-septies, introdotto dalla riforma del 2013, che regola espressamente il mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente. Di fondamentale importanza è anche l’articolo 9 della Legge n. 898/1970 (legge sul divorzio), che è stato specificamente invocato dal ricorrente nel caso in esame. Tale disposizione prevede la possibilità di revisione delle condizioni di divorzio, incluse quelle relative al mantenimento dei figli, quando sopravvengano giustificati motivi che alterino l’equilibrio precedentemente stabilito. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha elaborato nel corso degli anni criteri sempre più definiti per stabilire quando l’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni possa considerarsi cessato. In particolare, si sono consolidati alcuni principi fondamentali che hanno trovato applicazione anche nel caso in esame. Innanzitutto, è stato più volte ribadito che l’obbligo di mantenimento non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae fintantoché il figlio, senza sua colpa, non abbia raggiunto l’indipendenza economica.