Separazione consensuale e obbligo di trasferimento immobiliare: cosa cambia dopo la riconciliazione – Tribunale di Napoli, 2025

La recente sentenza emessa dal Tribunale di Napoli nel 2025 affronta una questione cruciale nel panorama delle controversie familiari: l’efficacia degli accordi patrimoniali assunti in sede di separazione consensuale dopo una successiva riconciliazione tra i coniugi. Il caso esaminato ha messo in luce l’importanza di comprendere appieno gli effetti giuridici di tali accordi e le loro eventuali modifiche a seguito di cambiamenti nella relazione coniugale.

In particolare, il Tribunale ha dovuto valutare se l’impegno assunto da un coniuge di trasferire il 50% della casa coniugale alla moglie potesse essere considerato ancora valido dopo una riconciliazione avvenuta nel 2018 e ulteriori accordi patrimoniali stipulati successivamente. La controversia ha sollevato questioni rilevanti in materia di esecuzione specifica degli obblighi contrattuali e l’applicazione dell’art. 2932 c.c..

Questa pronuncia offre un’interessante chiave di lettura sui limiti e le conseguenze giuridiche degli accordi patrimoniali tra ex coniugi, fornendo importanti spunti per interpretazioni future.

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Indice

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda giudiziaria oggetto della sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli nel 2025 ha preso avvio da una controversia familiare che ha visto come protagonisti due coniugi separati. Alla base della disputa vi era l’“obbligo di trasferimento immobiliare” di una quota del 50% della casa coniugale situata a Pozzuoli, come stabilito nell’accordo di separazione consensuale del 2017. In tale occasione, il marito si era impegnato a trasferire tale quota immobiliare alla moglie in luogo del contributo di mantenimento.

Tuttavia, nel 2018 i coniugi si sono riconciliati, decidendo consensualmente di non dare seguito a tale trasferimento immobiliare. Successivamente, a seguito di una nuova crisi coniugale nel 2020, le parti hanno avviato un ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di separazione, rinunciando definitivamente a tale obbligo. Entrambi hanno concordato un nuovo accordo patrimoniale per trasferire la proprietà immobiliare ai figli, mantenendo per il marito il diritto di abitazione.

Nonostante il tentativo di regolare definitivamente la questione patrimoniale, ulteriori dissidi hanno portato la moglie a proporre nel 2021 una nuova azione ex art. 2932 c.c. per ottenere il trasferimento immobiliare originariamente concordato. Nel frattempo, il marito ha opposto resistenza a tale richiesta, facendo emergere la problematica legata all’efficacia degli accordi patrimoniali successivi alla riconciliazione dei coniugi.

NORMATIVA E PRECEDENTI

La vicenda giudiziaria analizzata si è concentrata principalmente sull’applicazione dell’art. 2932 c.c., il quale prevede l’“esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto”, laddove una delle parti risulti inadempiente.

Di fondamentale rilievo è stato il richiamo all’art. 157 c.c., che disciplina gli effetti della riconciliazione tra i coniugi separati, stabilendo la cessazione degli effetti della separazione consensuale e la conseguente inefficacia degli accordi patrimoniali ad essa collegati. La Cassazione ha più volte chiarito che la riconciliazione comporta la caducazione degli impegni negoziali assunti in sede di separazione, salvo che le parti non abbiano esplicitamente concordato altrimenti.

Nel caso di specie, il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento della Cassazione Civile n. 18066 del 2014 e la successiva pronuncia delle Sezioni Unite n. 21761/2021, le quali hanno confermato la natura negoziale degli accordi patrimoniali tra coniugi, soggetti solo a controllo esterno da parte del giudice.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda avanzata dalla moglie per l’esecuzione dell’obbligo di trasferimento immobiliare, ritenendo che l’accordo negoziale originario fosse divenuto inefficace per effetto della riconciliazione intervenuta nel 2018.

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