In una recente sentenza, il Tribunale di Bari si è pronunciato su un caso di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, applicando i principi stabiliti dalla Corte di Cassazione in merito ai criteri di liquidazione di tale pregiudizio. La vicenda riguardava la richiesta di risarcimento avanzata dalla moglie e dai figli di un uomo deceduto a seguito di un incidente stradale, i quali lamentavano di aver subito un danno non patrimoniale per la perdita del proprio congiunto. Il Tribunale, dopo un’attenta analisi delle circostanze del caso e delle prove fornite dalle parti, ha accolto parzialmente la domanda attorea, riconoscendo il diritto al risarcimento del danno iure hereditatis, ma rigettando la richiesta di risarcimento iure proprio per mancanza di adeguate allegazioni probatorie. La sentenza offre interessanti spunti di riflessione sui requisiti necessari per ottenere il ristoro del pregiudizio da perdita del rapporto parentale e sull’onere della prova gravante sul danneggiato.
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Indice
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
Il caso esaminato dal Tribunale di Bari riguardava la richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla moglie e dai figli di un uomo deceduto a seguito di un incidente stradale avvenuto nel 2011. La vittima, mentre attraversava sulle strisce pedonali, era stata investita da un’autovettura priva di copertura assicurativa, condotta ad elevata velocità dal proprietario. A causa delle gravi lesioni riportate, l’uomo era stato ricoverato in ospedale fino al 5 dicembre 2011, per poi essere dimesso. Tuttavia, le sue condizioni di salute erano progressivamente peggiorate, costringendolo a letto e provocandone infine il decesso in data 19 aprile 2012.
Gli attori, in proprio e quali eredi del de cuius, avevano convenuto in giudizio il conducente del veicolo e l’impresa designata per la Regione Puglia dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendo il risarcimento dei danni patiti dal proprio congiunto e trasmessi loro iure hereditatis, nonché il ristoro dei pregiudizi subiti iure proprio per la perdita del rapporto parentale. Costituitasi in giudizio, la compagnia assicurativa aveva contestato la domanda, sostenendo l’insussistenza del nesso causale tra la condotta del conducente e il decesso, che sarebbe stato provocato dalle precarie condizioni di salute della vittima e dalla negligente condotta dei sanitari.
NORMATIVA E PRECEDENTI
In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la lesione del diritto alla vita, intesa come bene autonomo rispetto alla salute, non è suscettibile di riparazione per equivalente, sicché, in caso di decesso immediato o dopo brevissimo tempo dalle lesioni, non sorge in capo alla vittima alcun diritto al risarcimento da far valere iure hereditatis (Cass. civ., SS.UU., n. 15350/2015).
Tuttavia, ove intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni e l’exitus, gli eredi possono chiedere il ristoro del danno biologico “terminale” patito dal de cuius, da liquidare in base ai criteri dell’invalidità temporanea assoluta, nonché del danno morale “catastrofale“, ove sia dimostrato che la vittima abbia percepito lucidamente l’approssimarsi della propria fine (Cass. civ. n. 7923/2024).
Quanto al risarcimento iure proprio dei congiunti per la perdita del rapporto parentale, le Sezioni Unite hanno affermato che la prova del pregiudizio può essere fornita anche mediante presunzioni, sulla base dello stretto vincolo familiare e dei significativi cambiamenti dello stile di vita derivanti dalla sofferenza per la scomparsa del familiare (Cass. civ., SS.UU., n. 26972/2008). Tuttavia, la Suprema Corte ha precisato che tale presunzione non esonera il danneggiato dall’onere di allegazione, dovendo egli comunque dedurre gli elementi fattuali da cui desumere l’esistenza e la consistenza del pregiudizio, spettando semmai al danneggiante dimostrare la sussistenza di circostanze idonee ad escludere l’intensità del legame affettivo (Cass. civ. n. 5769/2024).
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
Nel caso di specie, il Tribunale di Bari, dopo aver accertato la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo nella causazione del sinistro, ha riconosciuto il diritto degli attori al risarcimento iure hereditatis del danno non patrimoniale patito dal loro congiunto prima del decesso. In particolare, valorizzando le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, il giudice ha ritenuto sussistente il nesso eziologico tra l’investimento e la successiva morte del pedone, occorsa dopo un significativo lasso di tempo, evidenziando come l’allettamento conseguente al trauma avesse ostacolato, in un soggetto anziano già provato da diverse patologie, ogni possibilità di ripresa.
Passando alla liquidazione del danno terminale, il Tribunale ha riconosciuto agli eredi il risarcimento del pregiudizio biologico patito dalla vittima nei 147 giorni intercorsi tra le lesioni e il decesso, utilizzando i parametri monetari delle Tabelle milanesi. Viceversa, in mancanza di adeguata prova circa l’effettiva consapevolezza del de cuius in merito all’approssimarsi della propria fine, non ha ritenuto di poter accordare il ristoro del danno morale catastrofale.