Nel panorama giuridico delle successioni ereditarie, una questione di particolare rilevanza pratica concerne l’individuazione degli atti dai quali desumere l’accettazione tacita dell’eredità da parte del chiamato. Il Tribunale di Fermo, con una recente pronuncia, ha affrontato questa tematica nel contesto di una procedura esecutiva immobiliare, fornendo importanti chiarimenti sull’efficacia probatoria della voltura catastale. La sentenza si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale che attribuisce alla voltura catastale, quando richiesta personalmente dal chiamato all’eredità, il valore di atto concludente, idoneo a dimostrare l’accettazione tacita dell’eredità. Nel caso di specie, il creditore procedente, a fronte della mancata continuità delle trascrizioni dei beni immobili pignorati, ha dovuto agire in giudizio per ottenere l’accertamento dello status di erede della debitrice esecutata. La prova decisiva è stata individuata proprio nella domanda di voltura successoria presentata dalla chiamata all’eredità presso l’Ufficio provinciale dell’Agenzia delle Entrate, ritenuta dal giudice sufficiente a dimostrare l’avvenuta accettazione tacita. La pronuncia riveste particolare importanza pratica in quanto consente di risolvere le frequenti problematiche relative alla continuità delle trascrizioni immobiliari nell’ambito delle procedure esecutive, offrendo al creditore uno strumento efficace per superare gli ostacoli derivanti da successioni non trascritte.
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Indice
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La vicenda trae origine da una procedura esecutiva immobiliare promossa dinanzi al Tribunale di Fermo sulla base di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Macerata. Il creditore procedente aveva sottoposto a pignoramento sei unità immobiliari site nel Comune di Montegiorgio, tutte identificate al Foglio 28, Particella 252, con diversi subalterni. Nel corso della procedura esecutiva, il Giudice dell’esecuzione aveva rilevato la mancata continuità delle trascrizioni relativamente ai beni pignorati, concedendo al creditore un termine per sanare tale criticità. A seguito di questa rilevazione, con provvedimento del 2 giugno 2023, la procedura esecutiva veniva sospesa per la durata di 24 mesi. In questo contesto, il creditore si è trovato nella necessità di promuovere un’azione di accertamento dello status di erede della debitrice esecutata, al fine di dimostrare l’avvenuta accettazione dell’eredità del padre defunto e, conseguentemente, ripristinare la continuità delle trascrizioni. L’elemento probatorio centrale della controversia è stato individuato nella domanda di voltura successoria presentata dalla debitrice esecutata in data 14 dicembre 2012 presso l’Ufficio provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Fermo, protocollata al numero 211345 e trascritta nei registri al Numero 1260 Volume 9990. Attraverso tale atto, la chiamata all’eredità aveva richiesto l’intestazione a proprio nome dei beni successivamente oggetto di pignoramento, in forza della successione legittima del padre defunto. La parte resistente, ritualmente citata in giudizio, non si è costituita, rimanendo contumace, elemento questo che ha ulteriormente rafforzato la posizione del creditore procedente.
NORMATIVA E PRECEDENTI
La questione giuridica sottoposta al vaglio del Tribunale si inserisce nel complesso quadro normativo dell’accettazione dell’eredità, con particolare riferimento alla disciplina dell’accettazione tacita di cui all’art. 476 del codice civile. Il principio fondamentale, cristallizzato nella norma, stabilisce che l’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede. In questo contesto normativo, la giurisprudenza di legittimità ha elaborato nel corso degli anni una raffinata casistica di comportamenti concludenti, distinguendo tra atti meramente conservativi o di amministrazione temporanea, consentiti al chiamato dall’art. 460 c.c., e atti che invece presuppongono necessariamente l’assunzione della qualità di erede.
Di particolare rilevanza risulta l’orientamento consolidato della Suprema Corte in materia di voltura catastale, cristallizzato in numerose pronunce tra cui la sentenza della Cassazione civile, sez. II, 11 maggio 2009 n. 10796, che ha definitivamente chiarito come tale atto costituisca elemento probatorio sufficiente dell’accettazione tacita. La Corte ha precisato che, a differenza della denuncia di successione – considerata atto di natura meramente fiscale e quindi inidoneo a provare l’accettazione – la voltura catastale assume rilevanza sia dal punto di vista tributario che civile, in quanto finalizzata all’accertamento della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi.
Questo orientamento trova fondamento nella considerazione che solo chi intenda effettivamente accettare l’eredità assume l’onere di effettuare la voltura catastale, trattandosi di un atto volontario non imposto dalla legge. Tale principio è stato ulteriormente rafforzato dalla giurisprudenza successiva, come evidenziato dalla sentenza della Cassazione civile sez. II del 7 luglio 1999 n. 7075 e dalla pronuncia del Tribunale di Milano sez. IV del 12 febbraio 2013 n. 1994.
Tuttavia, la giurisprudenza ha anche precisato, come evidenziato dalla recente sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 1702/2022, che l’efficacia probatoria della voltura catastale è subordinata alla dimostrazione che sia stato proprio il chiamato all’eredità a richiedere personalmente tale adempimento. La mera risultanza di una voltura effettuata da terzi, infatti, non costituisce prova sufficiente dell’accettazione tacita, in assenza di una specifica delega o successiva ratifica da parte del chiamato.
Nel quadro normativo delineato assume particolare rilevanza anche l’art. 2650 c.c., che disciplina la continuità delle trascrizioni, stabilendo che nei casi in cui la trascrizione di un atto di acquisto sia stata eseguita senza che risultino le precedenti trascrizioni, i terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti da chi appare titolare in base alla trascrizione anteriore non sono pregiudicati dalla mancanza di continuità.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
Nel caso di specie, il Tribunale di Fermo ha applicato rigorosamente i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, riconoscendo alla voltura catastale effettuata dalla chiamata all’eredità piena efficacia probatoria dell’accettazione tacita. La decisione si fonda su un’attenta analisi degli elementi documentali, in particolare della domanda di voltura successoria presentata dalla resistente presso l’Ufficio provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Fermo in data 14 dicembre 2012.
Il giudice ha ritenuto determinante il fatto che la voltura fosse stata richiesta personalmente dalla chiamata all’eredità, circostanza questa che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, costituisce comportamento concludente incompatibile con la volontà di rinunciare all’eredità. La decisione evidenzia come tale atto, a differenza della mera denuncia di successione, non rappresenti un adempimento obbligatorio per il chiamato all’eredità, ma costituisca una scelta volontaria che presuppone necessariamente l’intenzione di assumere la qualità di erede.
Nel caso di specie, risulta particolarmente significativo che la voltura catastale sia stata richiesta dalla chiamata al fine specifico di intestarsi i beni immobili successivamente oggetto di pignoramento, manifestando così inequivocabilmente la volontà di subentrare nella titolarità dei beni ereditari. Tale circostanza è stata ritenuta dal giudice sufficiente a integrare gli estremi dell’accettazione tacita ai sensi dell’art. 476 c.c., consentendo di conseguenza il ripristino della continuità delle trascrizioni nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare.
La pronuncia si caratterizza inoltre per l’attenta considerazione degli aspetti procedurali, in particolare della contumacia della parte resistente, interpretata come elemento ulteriormente confermativo della fondatezza della domanda attorea. Il Tribunale ha infatti rilevato come la mancata costituzione in giudizio e la conseguente assenza di contestazioni abbiano rafforzato il quadro probatorio offerto dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente.
ESTRATTO DELLA SENTENZA
“L’accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare; ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l’accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile per l’accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intenda accettare l’eredità, in effetti, assume l’onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a se stesso.